Erogazione di contributi - Ammissione a contribuzione di ogni intervento preordinato a rendere efficiente una qualsiasi delle fasi che vanno dalla produzione del vino, alla conservazione e alla commercializzazione, fino a ricomprendervi la vendita dei prodotti vinicoli - Impugnazione della graduatoria dei beneficiari ai contributi pubblici per esito parzialmente negativo - Sussistenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2019, proposto da
Tenuta Roveglia Zweifel - Azzone S.r.l. Societa' Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale di istruttoria parzialmente negativa comunicato in data 11 aprile 2019;
- della nota prot. AE03.2019.0009579 del 19/04/2019 per mezzo della quale è stato confermato l’esito parzialmente negativo;
- del decreto d.d.s. 8 maggio 2019 n.6381 che approva la graduatoria dei beneficiari ai contributi pubblici, nella parte in cui prevede che la ricorrente sia parzialmente finanziabile;
- di tutti gli atti annessi, conseguenti e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la D.g.r. 3 dicembre 2018 - n. XI/920 ammetteva espressamente a contribuzione ogni intervento preordinato a rendere efficiente una qualsiasi delle fasi che vanno dalla produzione del vino, alla conservazione e alla commercializzazione, fino a ricomprendervi la vendita dei prodotti vinicoli, come desumibile dall’art. 1 dell’allegato alla suddetta deliberazione, che definisce le finalità della misura, classificando le diverse tipologie di investimenti ammissibili in “azioni”;
- che la ricorrente ha ricondotto l’investimento per cui ha chiesto il contributo, nell’ambito della voce “Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili”, alla voce “B1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli”;
- che la voce B2. riguardava, invece, la “trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli”;
- che l’ultimo periodo del punto 4 della D.G.R. in parola, stabilisce che “Per ogni campagna vitivinicola un richiedente può presentare una sola domanda d’aiuto” e, nella fattispecie, la ricorrente ha optato per ricondurre il proprio investimento all’azione B1;
- che, quindi, ciò che ha determinato l’esclusione dal finanziamento dell’acquisto in questione parrebbe essere stato l’erroneo, secondo la Regione, inserimento di esso nella voce B1, anziché nella voce B2;
- che, prima facie, a una sommaria deliberazione della controversia, propria della fase cautelare, il Collegio ritiene, a fronte della non chiara formulazione della previsione regionale, che il ricorso risulti assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris nella parte in cui tende a sostenere che il confezionamento (fase non autonomamente considerata nella descrizione delle azioni) possa essere qualificato come una fase intermedia tra l’imbottigliamento e la commercializzazione, in senso lato riconducibile alla “conservazione” del prodotto;
Ritenuto, dunque, che, in ragione anche del danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dalla riallocazione dei fondi non impegnati, indicati come risparmio di spesa, sussistano i presupposti per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione con riserva al contributo anche dell’importo relativo all’investimento stralciato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare presentata in uno con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:
a) sospende, l’efficacia del decreto impugnato;
b) dispone l’ammissione con riserva al contributo anche dell’importo relativo all’investimento stralciato con i provvedimenti censurati;
c) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 novembre 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Mara Bertagnolli, Presidente FF, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Elena Garbari, Referendario