Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Misura investimenti - Bando di partecipazione - Requisiti per la partecipazione - Esclusione dai beneficiari del contributo per le imprese che producono vino "attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione" - Domanda di annullamento della graduatoria regionale approvata.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nevio Scala Società Agricola S.S., in persona dei Legali Rappresentanti in Carica Nevio Scala ed Elisa Meneghini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Federico Pagetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Regione Veneto, Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Azienda Agricola Ai Galli di Buziol Elide, Genagricola S.p.A., Azienda Vitivinicola Zanatta Roberto di Zanatta Andrea non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando adottato con D.G.R. del Veneto n. 22 del 15.01.2019, pubblicata sul BUR n. 6 del 18.01.2019 recante “Programma nazionale di sostegno a settore vitivinicolo – misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR/CR n. 135 del 21/12/2018” e del relativo allegato A recante “Azione A: Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2019-2020” nella parte in cui non ammette tra i beneficiari le imprese che producano vino “attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DM n. 911 del 14.02.2017,
- nonché di ogni suo atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione, ivi compreso in parte qua e per quanto occorrer possa il parere n. 374 del 9.01.2019 della Terza Commissione del Consiglio regionale del Veneto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 19/6/2019 :
- del decreto rep. 872/2019 del 24.04.2019, prot. 34133/2019 del dirigente di AVEPA ad oggetto: “Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziamento della domanda n. 4170159 presentata dalla Nevio Scala Soc. Agr. s.s. nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 – DGR 22 del 15/01/2019 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole”, trasmessa a mezzo p.e.c. alla Società ricorrente il 29.04.2019;
- della graduatoria regionale approvata con Decreto AVEPA prot. 35312/2019 del 29.04.2019 avente ad oggetto: “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR n. 22 del 18/01/2019. Approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A”;
nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi che non fosse ritenuto autonomamente e immediatamente lesivo dal Collegio,
- del bando adottato con D.G.R. del Veneto n. 22 del 15.01.2019, pubblicata sul BUR n. 6 del 18.01.2019 recante “Programma nazionale di sostegno a settore vitivinicolo – misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR/CR n. 135 del 21/12/2018” e del relativo allegato A recante “Azione A: Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2019-2020” nella parte in cui non prevede tra i possibili beneficiari del contributo le imprese che producano vino “attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DM n. 911 del 14.02.2017,
- nonché di ogni suo atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione ivi compreso, in parte qua e per quanto occorrer possa, il parere n. 374 del 9.01.2019 della Terza Commissione del Consiglio regionale del Veneto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Avepa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del bando adottato con D.G.R. del Veneto n. 22 del 15.1.2019, pubblicata in BUR n. 6 del 18.1.2019 e recante “Programma nazionale di sostegno a settore vitivinicolo – misura investimenti. Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50. Bando biennale annualità 2019-2020. DGR/CR n. 135 del 21/12/2018” e del relativo allegato A recante “Azione A: Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole bando biennale 2019-2020” nella parte in cui non ammette tra i beneficiari le imprese che producano vino “attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione” ai sensi dell’art. 3.1, lett. d), del DM n. 911 del 14.2.2017;
che con i motivi aggiunti successivamente depositati, assistiti da istanza cautelare, è stato impugnato il decreto del Dirigente AVEPA rep. 872/2019 del 24.4.2019, prot. 34133/2019, che ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dalla ricorrente, chiedendo altresì l’annullamento della graduatoria regionale approvata con decreto AVEPA prot. 35312/2019 del 29.4.2019;
visti i motivi dedotti da parte ricorrente e valutate le controdeduzioni dell’amministrazione intimata;
considerato che le doglianze esposte con il ricorso introduttivo avverso il bando regionale - finalizzato all’assegnazione di contributi in conto capitale per investimenti in attrezzature specialistiche destinati ad aziende che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione nel settore vitivinicolo - censurano la mancata inclusione , fra i possibili beneficiari, dei soggetti individuati all’art. 3 3, comma 1, lettera d), del Decreto Ministeriale n. 911 del 14.2.2017 del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti", ossia delle ditte che svolgano l’attività di “produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione”;
osservato che:
la società istante risulta attualmente svolgere la sola attività di commercializzazione del vino, conferendo le uve prodotte ad altra società che si occupa della trasformazione e dell’affinamento, seppure sotto la direzione della produttrice;
che la medesima società ha in corso un finanziamento ottenuto per effetto di diversa procedura che le consentirà di realizzare la propria cantina, così da svolgere autonomamente l’intero ciclo produttivo, intervento da completare entro il 2020;
che la domanda presentata dalla ricorrente è limitata all’acquisto, da sostenere col finanziamento richiesto, di “botti in legno (tonneaux), vasche in cemento per lo stoccaggio del vino, una pompa peristaltica per effettuare i travasi”;
ritenuto che appare preliminare alla disamina delle censure dedotte avverso il bando e il conseguente decreto di non ammissione al contributo per contrasto con le disposizioni di matrice comunitaria e con il dettato di cui al DM 911/2017, valutare se effettivamente, nell’ipotesi in cui il bando avesse ricompreso fra i possibili beneficiari anche i soggetti indicati nella lettera d) dell’art. 3, comma 1 sopra richiamato, la posizione della ricorrente sarebbe stata riconducibile a tale previsione;
ritenuto, così come controdedotto dalla difesa regionale, che ciò non appare possibile, atteso che con gli acquisti da finanziare la ricorrente non realizza “ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione”, in quanto allo stato attuale la società non svolge attività di trasformazione in proprio delle uve prodotte, non avendo ancora una cantina propria, e quindi il solo acquisto delle attrezzature oggetto della domanda di finanziamento non le consentono l’avvio ex novo della più complessa attività di produzione-trasformazione-affinamento dell’uva;
che tale condizione depotenzia le censure dedotte in ricorso e quindi l’utilità della richiesta misura cautelare, in ragione del fatto che anche laddove il gravame trovasse positivo accoglimento, l’inclusione fra i possibili beneficiari dei soggetti contemplati nella lettera d), non consentirebbe alla ricorrente di essere ammessa in quanto non assumibile, sulla base della situazione attuale della propria attività, in tale categoria.
Rilevato, in ogni caso, seppure in questa sede cautelare, che anche le doglianze dedotte avverso gli atti impugnati, nella specie il bando regionale, non appaiono dotate di apprezzabili profili di fumus, stante l’attribuzione ad ogni Stato membro dell’Unione del potere di stabilire norme proprie al fine di individuare i possibili beneficiari dei contributi, con le relative procedure di selezione e la fissazione dei criteri di priorità, nonché la stessa previsione contemplata nell’invocato DM 911/2017, ove, ferma restando la competenza delle Regioni ad individuare i criteri di ammissibilità e “i beneficiari dell’aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5”, non pare imporre l’obbligo di includere tutti i soggetti ivi individuati, potendo essere valutata la possibilità di limitare a taluni soggetti, fra quelli indicati, l’inclusione fra i possibili destinatari degli aiuti;
per detti motivi la richiesta cautelare non è meritevole di accoglimento.
Considerata la peculiarità delle questioni dedotte, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Referendario