Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 18-07-2019
Numero provvedimento: 1824
Tipo gazzetta: Nessuna

Erogazione di contributi nell’ambito dei cd. patti territoriali - Impugnazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse - Subentro di un'azienda nella pratica di agevolazioni finanziarie già concesse ai fini dell’impianto di un vigneto - Richiesta di variante non sostanziale al progetto ammesso a finanziamento al fine di dirottare le somme stanziate per l’impianto del vigneto alla ristrutturazione ed adeguamento di una cantina - Sviamento dall'obiettivo preventivato.

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2018, proposto da 
Salvatore Arfo', rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Cappello, in Catania, via Vincenzo Giuffrida 107/A; 

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
Comune di Rosolini, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Europrogetti e Finanza S.p.A in Liquidazione, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

del decreto prot. 1626 del 29/5/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, comunicato a mezzo pec in data 12/6/2018 con cui sono state revocate le agevolazioni concesse in favore del ricorrente ai sensi della L. 662/96, in riferimento al patto territoriale per l’Agricoltura “Eloro Vendicari” di cui al D.M. 2576 del 9/10/2001, con obbligo di restituzione delle somme erogate e di ogni altro atto presupposto collegato e conseguente, compresa la nota prot. 228307 del 12/6/2018 con cui si chiede la restituzione della complessiva somma di € 167.400,72 e della relazione istruttoria compiuta da Europrogetti e Finanze quale ente istruttore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Arfò Salvatore, quale titolare dell’Azienda agricola “Porte di Bufalefi”, dedita all’attività di coltivazione vigneto e produzione vini da uve proprie, ha rilevato l’azienda dal precedente gestore ed ha chiesto al soggetto attuatore (Comune di Rosolini) di subentrare nella pratica di agevolazioni finanziarie già concesse nell’ambito del Patto territoriale per l’Agricoltura “Eloro Vendicari” ai fini dell’impianto di un vigneto. Tale istanza, costituente variante non essenziale, è stata autorizzata con nota prot. 19174 dell’8/5/2003. In data 1.09.2003, il sig. Arfò ha proposto un’altra variante non sostanziale al progetto ammesso a finanziamento, chiedendo di poter dirottare le somme stanziate per l’impianto del vigneto (che sarebbe stato eseguito a proprie spese) alla ristrutturazione ed adeguamento di una cantina esistente in c.da Bufalefi territorio di Noto, di proprietà dell’azienda agricola beneficiaria, nonché per l’acquisto di attrezzature enologiche per la vinificazione delle uve prodotte dalla propria azienda.

Il Comune di Rosolini, quale soggetto responsabile del patto, con provvedimento prot. 38066 dell’5/12/2003 ha autorizzato la variante non sostanziale richiesta, riservando alla sede della rendicontazione finale ogni valutazione di competenza dell’Istituto istruttore in ordine allo spostamento delle spese da una macrovoce ad un’altra.

La ditta Arfò ha, quindi, realizzato il progetto attraverso l’adeguamento della predetta cantina e l’acquisto delle attrezzature enologiche.

La relazione sullo stato finale del programma degli investimenti, inviata in data 31.01.2014 da Europrogetti e finanze, ha ritenuto però l’intervento non ammissibile, ed ha proposto la revoca totale delle agevolazioni, già concesse in via provvisoria.

Con decreto prot. 1626 del 29/5/2018, comunicato a mezzo pec in data 12/6/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico – sulla scorta della relazione della Europrogetti e finanza - ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse in favore della ditta, con obbligo di restituzione delle somme erogate, quantificate con la nota prot. 228307 del 12/6/2018 in € 167.400,72.

In particolare il Ministero ha messo in rilievo come il beneficiario abbia: (i) modificato l’ubicazione dell’intervento (dalla C.da Valatazza Maucini di Pachino, alla C.da Bufalefi di Noto), realizzando in tal modo una variazione non sostanziale non autorizzata dal soggetto responsabile; (ii) effettuato una variazione sostanziale della classificazione dell’attività ATECO (da coltivazione uva, codice Istat 01.12.1, a fabbricazione vini, codice Istat 15.93.01), determinando così una modifica sostanziale, che è causa di revoca totale delle agevolazioni ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett e) e dell’art. 3, lett. c), del D.M 320/2000.

In altri termini, il Ministero ha ritenuto che le modifiche non autorizzate: costituiscano grave inadempimento agli obblighi derivanti dal decreto di concessione provvisoria; abbiano determinato uno sviamento dall’obbiettivo preventivato, che era quello di sostenere una iniziativa specifica avuto riguardo sia alla localizzazione, sia al tipo di attività produttiva agevolato; che la condotta tenuta giustifichi la revoca dell’agevolazione.

Avverso tale determinazione la ditta Afrò è insorta col ricorso in epigrafe, affidato alle seguenti censure:

1.- violazione ed errata applicazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) e dell’art. 3 lett. c) del D.M 320/2000 - errata applicazione della circolare del 18/2/2012 del Ministero delle attività produttive - eccesso di potere, presupposto erroneo, travisamento dei fatti e di adeguata istruttoria; violazione degli art. 3, 7, 8 e 10 della l. 241/90 e carenza di adeguata motivazione in ordine alle controdeduzioni proposte;

In sintesi, il ricorrente assume che le due variazioni operate (di sede, e di tipologia di produzione) siano state regolarmente autorizzate dal soggetto responsabile del Patto Territoriale, in quanto ricadenti comunque nel medesimo ambito territoriale di operatività; che (non solo la prima, ma anche) la seconda variazione abbia carattere “non sostanziale”, ed è stata dunque legittimamente autorizzata dal soggetto responsabile; che la modifica della tipologia di produzione non integri variazione del cd. codice ATECO poiché la <produzione di vino da uve prevalentemente proprie> rientra pur sempre nel codice 91.1.12.1 originariamente autorizzato; mentre il codice 91.15.93.01 riguarderebbe l’attività manufatturiera di fabbricazione vini attraverso uve conferite da terzi; che, infine, l’amministrazione non abbia motivato la mancata condivisione delle osservazioni prodotte dalla ditta in sede di confronto endoprocedimentale;

2.- prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del ricorrente ex art. 2946

e 2948 c.c.; poiché sono decorsi più di dieci anni dal momento in cui il soggetto responsabile ha autorizzato le variazioni richieste dalla ditta (anno 2003) o, al più tardi, dal conferimento delle varie tranche di contributo (anni 2004, 2005, 2006).

Il ricorso è stato notificato al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Rosolini (quale soggetto responsabile del Patto territoriale) ed alla banca concessionaria Europrogetti e Finanza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, e con successiva memoria presentata in vista dell’udienza pubblica ha controdedotto sulle specifiche censure.

Con ordinanza n. 577/2018 la Sezione ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, ritenendo ad un primo e sommario esame fondata la censura con la quale si deduce l’avvenuta prescrizione del diritto al recupero del contributo precedentemente concesso all’impresa.

All’udienza del 18 aprile 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1.- Preliminarmente, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, avendo questa ad oggetto l’erogazione di contributi nell’ambito dei cd. patti territoriali. In relazione alle controversie insorte nell’ambito del citato strumento di finanziamento la giurisprudenza può dirsi più che consolidata: “Qualora si controverta sulla legittimità della revoca di un contributo accordato in esecuzione di un patto territoriale, strumento di programmazione negoziata, che, coinvolgendo parti pubbliche e private, unifica in sè, assommandole in una sorta di sintesi evolutiva, le diverse ipotesi di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 11 e 15, la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Tar Veneto 552/2018; ma, nello stesso senso, anche Tar Catania 1510/2018; Tar Catanzaro 86/2016).

2.- Si può quindi procedere con l’esame dei motivi di ricorso.

In relazione al primo motivo di ricorso, il Ministero resistente ha osservato che le attività istruttorie relativi ai programmi finanziabili sono affidate ex lege ad un soggetto esterno all’Amministrazione concedente, la cd. “banca concessionaria” (nella fattispecie Europrogetti & Finanza), che è tenuta ad operare delle valutazioni di merito, in piena autonomia decisionale e gestionale, con specifico riferimento alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa, alla validità tecnico-economico-finanziaria del programma, alle prospettive di mercato ed alla redditività. Si tratta, a parere della resistente, di valutazioni tecnico/discrezionali insindacabili, se non per l’ipotesi in cui vi siano macroscopiche ed evidenti irrazionalità, che nella fattispecie non ricorrerebbero.

In altre parole, deve rilevarsi come il Ministero resistente non abbia preso alcuna posizione sulla censura sollevata dal ricorrente, avendo fatto fideistico richiamo alla correttezza delle valutazioni espresse dall’Istituto che ha curato l’istruttoria tecnica.

Il motivo in esame è fondato e va accolto, non ritenendosi sussistenti i presupposti fattuali evidenziati dal Ministero resistente, e sintetizzabili nella mancanza di autorizzazione allo spostamento territoriale dell’iniziativa, e nella effettuazione di una variazione sostanziale della classificazione ATECO dell’attività.

Infatti, risulta dagli atti di causa, per un verso, che – diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione resistente – il soggetto responsabile del Patto territoriale (ossia, il Comune di Rosolini) abbia autorizzato il subingresso del ricorrente nella pratica di finanziamento già avviata nell’ambito del Patto (cfr. nota del Comune prot. 19174 dell’8/5/2003, indirizzata anche al Ministero ed alla Europrogetti e finanza). Analogamente, lo stesso soggetto responsabile ha autorizzato l’altra variante richiesta dalla ditta ricorrente (cfr. nota del Comune prot. 38066 dell’5/12/2003), consistente nell’impiego delle agevolazioni ai fini della ristrutturazione della cantina esistente e dell’acquisto di attrezzature enologiche, da destinare alla lavorazione di uve prevalentemente proprie: in questa domanda, infatti, il ricorrente ha fatto presente, implicitamente, che la localizzazione dell’intervento era da intendersi variata, da Pachino a Noto.

Per altro verso, sotto il profilo della qualificazione dell’attività oggetto di finanziamento, deve rilevarsi come le note esplicative della classificazione delle attività economiche (ATECO) elaborate dall’Istat, nel descrivere le “coltivazioni agricole” (sezione A, punto 01) pongono la regola generale per cui da queste è esclusa ogni lavorazione successiva dei prodotti; ma è anche vero che, nel contempo, tali note introducono l’eccezione secondo la quale una unità che trasforma in prevalenza i propri prodotti agricoli all’interno dell’azienda rimane classificata nella sezione “agricoltura”, anche se il prodotto risultante rientrerebbe in astratto nell’attività manifatturiera (ne sono esempi, la produzione di vino o di olio con uve o olive prevalentemente proprie).

Sull’argomento, la circolare del M.A.P. del 18.02.2012 specifica che sono variazioni “non sostanziali”:

B) le variazioni che determinano modifiche all’indirizzo produttivo dell’impianto per il conseguimento di produzioni finali inquadrabile nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT indicata nel programma originario approvato, facendo salvi gli obiettivi economici ed occupazionali;

D) le variazioni di ubicazione dell’unità produttiva agevolata nell’ambito dei territori ammissibili del Patto o del contratto d’area.

In conclusione, tenuto conto degli aspetti che caratterizzano in concreto la vicenda in questione, risulta errata l’applicazione nel caso di specie dell’art. 7 comma 1, lett. e) e dell’art. 3 lett. c) del D.M 320/2000, che riguardano le variazioni sostanziali non autorizzate, nonché l’applicazione della Circolare del 18/2/2012 del Ministero delle attività produttive. In particolare, le valutazioni compiute sul punto dalla banca concessionaria – e poi fatte proprie dal Ministero nel provvedimento di revoca del contributo – risultano erronee, in quanto non hanno tenuto conto delle definizioni e direttive interpretative sopra riportate, alla luce delle quali non può affermarsi che si sia in presenza di variazioni non-sostanziali non autorizzate, né di variazione sostanziale non autorizzata.

Né può condividersi la tesi secondo la quale vengono in rilievo nel caso valutazioni tecnico discrezionali insindacabili dal giudice amministrativo. Al riguardo, è sufficiente riportare la condivisibile obiezione che il ricorrente ha esposto nell’ultima memoria difensiva, laddove sottolinea come le valutazioni operate “all’evidenza non attengono assolutamente a parametri rientranti nella discrezione tecnico finanziaria del soggetto istruttore, ma al contrario alla legittimità dei presupposti di fatto e quindi alla correttezza e coerenza dell’iter logico che porta a ritenere legittima o meno una variante non essenziale debitamente autorizzata dal soggetto responsabile”.

In definitiva, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 3.305,00, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario