Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
(Comunicazione 24/07/2019, pubblicata in G.U.U.E. 24 luglio 2019, n. C 248)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Bourgueil»
Numero di riferimento: PDO-FR-A0729-AM01
Data della comunicazione: 10.5.2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Descrizione e motivi
Il paragrafo riguardante la zona geografica è sostituito dal seguente:
«La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente in data 16 dicembre 2010. Il perimetro di tale zona, alla data dell’approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, circoscrive il territorio dei seguenti comuni del dipartimento d’Indre-et-Loire, in base al codice ufficiale geografico del 2018:
Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Patrice e Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.»
La modifica tiene conto della fusione dei comuni, tuttavia il perimetro della zona geografica non è stato modificato.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.
2. Norme di potatura
Descrizione e motivi
Come previsto al punto 1, lettera b), della sezione VI, la potatura delle viti è già effettuata con 12 gemme franche al massimo.
La potatura a Guyot semplice permette anche un capo a frutto da 8 gemme franche.
Questa modifica dovrà consentire di tenere maggior conto dei rischi legati al clima primaverile, che si sono amplificati nelle ultime annate.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.1.
3. Produzione massima per particella
Descrizione e motivi
La produzione massima per particella passa da 9 500 kg/ha a 8 500 kg/ha. Con l’aumento del numero di gemme franche, l’ODG (Organismo di difesa e gestione) non intende incrementare il rendimento a scapito della qualità e ha pertanto deciso di ridurre la produzione massima per particella.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Copertura vegetale delle capezzagne
Descrizione e motivi
Al punto 2, lettera a), della sezione VI le parole: «oltre 1,50 metri dall’ultima pianta» sono sostituite da «alla distanza minima di 1 metro dall’ancoraggio della spalliera delle viti, e tale distanza può essere portata a 2,50 metri se la manutenzione del terreno è svolta meccanicamente;»
Tale modifica intende tener conto degli sviluppi delle pratiche colturali e di manutenzione della vegetazione mediante l’uso di mezzi meccanici.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Resa limite
Descrizione e motivi
La resa limite passa da 67 hl/ha a 65 hl/ha. Con l’aumento del numero di gemme franche, l’ODG (Organismo di difesa e gestione) non intende incrementare il rendimento a scapito della qualità e ha pertanto deciso di ridurre la resa limite per particella.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.2.
6. Capacità del locale di vinificazione
Descrizione e motivi
La capacità minima richiesta per il locale di vinificazione è ridotta al fine di non penalizzare l’ingresso nel mercato di viticoltori giovani senza, tuttavia, voler trascurare i requisiti necessari per una corretta vinificazione e una buona conservazione del vino.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Circolazione tra depositari autorizzati
Descrizione e motivi
La sezione IX, punto 4, lettera b) del capo 1 riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Dichiarazione di assegnazione delle particelle
Descrizione e motivi
Al capo 2, sezione I, il punto 1 è soppresso riferendosi ad una fase non necessaria vista la situazione del «Bourgueil». Le denominazioni di origine controllata (DOC) che possono essere richieste nella zona di produzione della DOC «Bourgueil» sono le DOC «Saint Nicolas de Bourgueil», «Touraine», «Crémant de Loire» e «Rosé de Loire»: le particelle della DOC «Saint Nicolas de Bourgueil» sono tutte soggette a controllo in quanto vigneti destinati alla DOC stessa. Le particelle destinate alla produzione della DOC «Crémant de Loire» o «Rosé de Loire» sono iscritte obbligatoriamente nei registri di produzione tenuti dai produttori e le particelle destinate alla produzione di «Touraine» sono stabilite dall’operatore a decorrere dal mese di gennaio tramite assegnazione parcellare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
9. Punti principali da verificare
Descrizione e motivi
Il capo 3 è stato riveduto allo scopo di rendere coerente la redazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Bourgueil
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
I vini sono fermi, rossi o rosati. Presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 %. Dopo il condizionamento, i vini rispondono alle seguenti norme analitiche:
— i vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 2 grammi per litro;
— i vini rosati hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 4 grammi per litro e presentano un tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico, superiore a 3,5 grammi per litro. In seguito all’arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. La fermentazione malolattica è portata a compimento per i vini rossi e il tenore di acido malico è inferiore o pari a 0,3 grammi per litro. I tenori di acidità volatile e di anidride solforosa totale per i vini rossi e rosati e il tenore di acidità totale per i vini rossi corrispondono ai valori fissati dalla normativa dell’UE. I vini rosati presentano in generale aromi di frutti rossi e a polpa bianca, freschi e piuttosto intensi, sottolineati talvolta da una nota agrumata. I vini rossi sono eleganti, di colore rosso rubino scuro tendente al granata intenso. La struttura tannica è spesso ben presente ma sfumata. L’espressione aromatica di questi vini unisce note di frutti rossi e neri. Taluni vini più opulenti migliorano se invecchiati per qualche anno. Potranno in questo caso rivelare sfumature più complesse, quali note di cacao, lievemente affumicate o speziate.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica colturale
Modalità di conduzione:
a) Densità di impianto
I vigneti presentano una densità minima all’impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari non superiore a 2,10 metri. La distanza tra i ceppi su uno stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri e non può superare 1,10 metri.
b) Norme di potatura
Le viti sono potate, anteriormente al 1o maggio, con un massimo di 12 gemme franche per pianta, secondo le seguenti tecniche:
— potatura a Guyot semplice, con un capo a frutto recante 8 gemme franche al massimo e non più di 2 speroni con 1 o 2 gemme franche;
— potatura a 2 tralci recanti non più di 4 gemme franche ciascuno e a 2 speroni con al massimo 1 o 2 gemme franche;
— potatura a sperone (conduzione in cordone di Royat) con al massimo 6 speroni (detti localmente «poussiers») recanti non più di 2 gemme franche.
Pratica enologica specifica
Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime
65 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente in data 16 dicembre 2010. Il perimetro di tale zona, alla data dell’approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, circoscrive il territorio dei seguenti comuni del dipartimento d’Indre-et-Loire, in base al codice ufficiale geografico del 2018:
Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Patrice e Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet Sauvignon N
Cabernet franc N
8. Descrizione del legame/dei legami
I vigneti della denominazione di origine controllata «Bourgueil» si trovano a nord del fiume Loira, a monte della confluenza con il fiume Vienne e all’estremità nord-occidentale dei vigneti della denominazione «Touraine».
La zona geografica confina a nord con la foresta di Gâtine e a sud con il fiume Loira. Si estende in parte su un vasto declivio orientato a sud e coperto da foresta e per l’altra parte su terrazze e poggi, chiamati localmente «montilles».
I terreni della parte inferiore del declivio sono bruni calcarei, formatisi sull’argilla micacea del periodo Turoniano o sull’argilla da tufo giallo, mentre a metà del versante si trovano terreni argillosi-silicei originati da formazioni argillose-sabbiose del piano geologico Senoniano. Alla base del declivio, i terreni che si sono sviluppati sulle terrazze alluvionali antiche e sulle «montilles», piccoli poggi alluvionali di epoca moderna nel letto principale del fiume, sono caratterizzati da suolo filtrante di tipo sabbioso-ghiaioso.
La zona geografica comprende 8 comuni del dipartimento d’Indre-et-Loire Quest’area beneficia di un clima più mite e secco di quello che interessa la regione Touraine nel suo insieme. I boschi situati alla sommità del versante coltivato a viti garantiscono protezione dai venti freddi del nord.
Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
L’origine dei vigneti di Bourgueil è legata alla fondazione dell’abbazia di Bourgueil nel 990. Nel 1189 l’abate Baudry esalta le attrattive del proprio monastero e del suo vino. Il vigneto oltrepassa i muri del podere dell’abbazia e si espande sui declivi e sulle antiche terrazze della Loira.
Localmente denominato «breton», il vitigno Cabernet franc N rappresenta la varietà principale tra i vitigni coltivati. Introdotto per via fluviale, l’impianto di questa varietà nella regione ha potuto trovare grande impulso anche grazie all’unione politica tra le province d’Anjou e d’Aquitaine (secoli XI e XII).
Situati sulle rive della Loira, i vigneti della regione di Bourgueil sono da lunga data all’origine dell’esportazione di vini pregiati, in particolare verso i paesi fiamminghi già dal XVII secolo.
Le viti impiantate sulle terrazze alluvionali antiche resistono per un certo tempo alla filossera, la cui propagazione è più lenta nei terreni sabbiosi. La loro riconversione rapida in viti innestate e con il solo vitigno Cabernet franc N è prova dell’attaccamento dei viticoltori al vitigno adottato nel Medio Evo.
Dal 1937, anno in cui è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bourgueil», i volumi di produzione sono in aumento. Se l’orticoltura e la produzione di semi o liquirizia costituivano, all’inizio del XX secolo, una porzione considerevole dell’attività agricola degli abitanti di Bourgueil, la regione è ormai orientata principalmente alla viticoltura.
I vini rossi rappresentano la quota più rilevante della produzione, coprendo quasi il 95 % dei volumi. I vini rosati sono caratterizzati per lo più da aromi di piccoli frutti rossi e a polpa bianca, freschi e piuttosto intensi, sottolineati talvolta da una nota agrumata o di pepe.
I vini rossi sono vini eleganti, il cui colore può variare dal rosso rubino scuro al granata intenso. La struttura tannica di questi vini è spesso ben presente ma sfumata. L’espressione aromatica unisce per lo più note di frutti rossi e neri.
Dopo qualche anno di invecchiamento, taluni vini potranno presentare sfumature più complesse, quali note di cacao, lievemente affumicate o speziate. Riprendendo usi ancestrali, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve include unicamente le particelle che presentano i terreni bruni o poco profondi situati sull’argilla del declivio risalente al Turoniano, e i terreni sabbioso argillosi o sabbioso-ghiaiosi delle terrazze e delle «montilles». Questi terreni offrono un buon comportamento idrico e termico. Il sito aperto consente di beneficiare di condizioni climatiche favorevoli.
Questo contesto offre le condizioni idonee affinché il vitigno Cabernet franc N possa esprimersi in modo originale ed elegante, ma impone una gestione ottimale da applicarsi attraverso il divieto a determinati cloni, la conduzione del vigneto e la potatura corta. Le condizioni di allevamento della vite su terreni argillosi-sabbiosi o sabbiosi-ghiaiosi favoriscono un’espressione aromatica fruttata, con tannini sottili e morbidi, che spiegano il successo dei vini giovani. La viticoltura su terreni del Turoniano favorisce maggiormente la produzione di vini rossi opulenti, con una buona struttura tannica.
La competenza degli elaboratori e la fedeltà da oltre otto secoli al vitigno Cabernet franc N, conseguite attraverso l’esperienza di molte generazioni, si esprimono nella scelta degli uvaggi in funzione delle diverse situazioni.
Tale competenza, adattata alle condizioni specifiche del territorio in questione, vocato in primo luogo alla produzione del vino rosso, è stata applicata in modo naturale alla produzione dei vini rosati.
La Loira, scorrendo ai piedi delle viti, è strettamente legata all’origine e alla storia dei vigneti di Bourgueil. Il fiume ha fatto emergere per erosione l’ampio declivio ed è stato ancora il fiume a depositare i sedimenti alluvionali che costituiscono la parte sostanziale del substrato su cui sorgono i vigneti.
Quale via di scambi e di comunicazione, la Loira ha avuto un ruolo commerciale rilevante caratterizzato da grande operosità.
La notorietà e la reputazione dei vini «Bourgueil», il cui profumo sottile e fruttato era evocato negli archivi dell’abate benedettino già nel secolo XI, continuano a prosperare grazie al dinamismo dei produttori e dei promotori riuniti nell’ambito di associazioni.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
API
Quadro normativo
legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:
— Dipartimento d’Indre-et-Loire:
Avoine, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Cheillé, Chinon, Cinais, Gizeux, Huismes, Lerné, Lignières-de-Touraine, Marcay, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Saché, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germainsur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay, Vallères.
— Dipartimento di Maine-et-Loire:
Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire, Villebernier.
Etichettatura
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b) le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
c) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-63d161e5-0b1b-4c56-a46c-721dcb37060b