Certificazione a DOCG - Procedura - Verifica fiscale della Guardia di Finanza - Prelievo di prodotti vinosi da sottoporre a campionatura al fine della verifica della loro natura e tipologia - Contestazione di una condotta consistente nella sottoposizione del vino a pratiche enologiche non autorizzate diversa da quella inizialmente addebita di mancato rispetto dei requisiti previsti dai disciplinari di produzione - Necessità di un nuovo confronto dialettico.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2018, proposto da
Casa Vinicola Luigi Cecchi & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Burlamacchi, Massimo Megli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisa Burlamacchi in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo – Dip. Ispettorato Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Dipartimento Icqrf - Direzione Generale Riconoscimento Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore, Dipartimento Icqrf - Icqrf Toscana e Umbria, Dipartimento Icqrf - Laboratorio di Catania, Dipartimento Icqrf - Laboratorio di Perugia, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Siena della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza 15.11.2018, n. 856/2018/A, prot. n. 16661 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore – Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela, della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, nella parte in cui ha condizionato il dissequestro del vino alla “distruzione” del medesimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, se lesivo, fra cui: la “relata di notifica” della predetta ordinanza redatta a cura della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia economica–finanziaria di Siena e dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi agroalimentari - ICQRF Toscana e Umbria, nella parte in cui prescrive l'obbligo di comunicare le decisioni societarie “rispetto alla destinazione finale del prodotto in argomento”;
il rapporto di analisi del laboratorio dell'ICQRF di Catania 15.3.2018, n. 1944; la nota 27.3.2018, prot. n. 3463 del laboratorio dell'ICQRF di Perugia; la nota 20.9.2018, prot. n. 0320730/2018 della Guardia di Finanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente contenzioso ha ad oggetto 300 hl di vino che l’Azienda Vinicola Luigi Cecchi & Figli S.r.l. ha acquistato - come vino “atto a divenire Chianti annata 2015” - da un’altra azienda agricola.
Il predetto quantitativo di vino è stato stoccato in un silos (“Silos D02”) all’interno di un deposito dell’Azienda medesima, in attesa del completamento della procedura finalizzata alla certificazione a D.O.C.G..
Nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) di Siena presso l’Azienda Cecchi, sono stati prelevati alcuni prodotti vinosi da sottoporre a campionatura al fine della verifica della loro natura e tipologia.
I dodici prodotti oggetto di campionatura sono stati esaminati presso i laboratori dell’ICQRF di Catania e sono risultati tutti regolari ad eccezione del “vino atto a divenire Chianti DOCG 2015” contenuto nel Silos D02, il quale, alle analisi isotopiche, è risultato avere una percentuale di acqua non coerente con il “campo di variabilità” e, quindi, con i valori medi dei vini “Chianti DOCG 2015”.
Nel relativo rapporto di prova, l’ICQRF di Catania ha evidenziato infatti che “il campione analizzato è irregolare in quanto il valore del rapporto isotopico 18O/16O dell’acqua riscontrato (1,58 +- 0,33% vs V-SMOW) non rientra nel campo di variabilità naturale definito dalla banca dati isotopica istituita secondo il Reg CE 555/2008 per il prodotto della tipologica, l’origine e l’annata dichiarate. Pertanto il campione è stato annacquato”.
I risultati delle analisi isotopiche svolte dal laboratorio ICQRF di Catania sono stati inoltrati al laboratorio ICQRF di Perugia, che a sua volta li ha trasmessi al Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Siena. Quest’ultimo, ricevuta la comunicazione degli esiti analitici dal laboratorio di Perugia e ritenendo sussistere ipotesi di reato, ha comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, che ha avviato un procedimento penale (tutt’ora in corso) nei confronti del Sig. Cesare Cecchi, legale rappresentante dell’Azienda, per i reati tentati di “frode nell’esercizio del commercio” (art. 515 c.p.) e di “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” (art. 516 c.p.).
Nell’ambito del procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo del vino, con provvedimento poi annullato dal Tribunale del riesame di Siena, il quale non ha ravvisato la sussistenza delle fattispecie delittuose ipotizzate in quanto “risulta nel caso di specie che il prodotto, al momento dell’analisi, si trovasse ancora nel silos (e non già imbottigliato), in attesa dell’approvazione degli organi competenti – nella specie, della Commissione di Degustazione – e delle analisi chimiche per l’accertamento della DOCG . Invero, solo dopo i predetti controlli di qualità e dell’esito positivo degli stessi, il vino sarebbe potuto entrare in commercio, con la denominazione DOCG 2015, come indicato nel silos. Il semplice deposito del vino nel contenitore con la dicitura DOCG non vale di per sé a configurare un tentativo di messa in commercio, anche tenuto conto del fatto che il vino non è stato prodotto direttamente dalla CECCHI, ma è stato acquistato da altra azienda agricola”.
Pertanto, il Nucleo PEF ha provvedendo a dissequestrare il vino.
Tuttavia, contestualmente al dissequestro penale, gli stessi agenti del Nucleo PEF hanno disposto il sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 legge 689/1981 del medesimo “vino atto a divenire” contenuto nel “Silos D02”, ipotizzando la violazione dell’art. 74, comma 2, legge 238/2016 (rubricato “Violazioni in materia di designazione e di presentazione”) ai sensi del quale “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro”.
A questo punto, l’Azienda Cecchi, con una memoria difensiva, ha chiesto alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, l'archiviazione degli atti del procedimento avviato con il verbale di contestazione di cui sopra e il dissequestro del vino, evidenziando, tra l'altro, l’assenza di previa contestazione relativamente alla fattispecie sanzionata dall'art. 74, comma 2, legge 238/2016, e la mancanza dei presupposti della stessa.
Quindi, con l’ordinanza qui impugnata del 15 novembre 2018 n. 856, il Direttore generale ha accolto i rilievi di cui ai sopra richiamati scritti difensivi e, dopo aver dato atto che “il prodotto oggetto di contestazione doveva ritenersi “vino atto a divenire Chianti DOCG 2015” in quanto “acquistato come tale dalla “Casa Vinicola Luigi Cecchi & Figli S.r.l.” e ancora contenuto nel silos “D02” in attesa del completamento della procedura diretta ad ottenere la definitiva certificazione come prodotto a DOCG”, ha rilevato che “la contestazione elevata non corrisponde alla fattispecie accertata in concreto in quanto l’art. 74, comma 2 della legge n. 238/2016 sanziona la produzione, la vendita e/o la messa in vendita di vini a DO ed IG che non rispettano i requisiti previsti dal relativo Disciplinare di produzione, mentre nel caso di specie si tratta di un prodotto vitivinicolo che è risultato sottoposto ad una pratica enologica non consentita (annacquamento), per cui ai sensi dell'art. 80 del Reg. UE n. 1308/2013 non può essere posto in commercio nel territorio dell'Unione Europea”.
Il Direttore generale ha, quindi, concluso, dando atto che “non sussistono i presupposti per poter comminare, nel caso di specie, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016” e ha, quindi, archiviato la contestazione amministrativa di cui al verbale del Nucleo PEF di Siena, disponendo il dissequestro del vino.
Ciò non di meno, con la medesima ordinanza, il Direttore generale ha ordinato la distruzione del vino dissequestrato “perché oggetto di pratica enologica non consentita ai sensi dell’art. 80 del Reg. UE n. 1308/2013” (ai sensi del quale i vini “non sono commercializzabili nell’Unione se: a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate; b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate; c) non rispettano le regole stabilite nell’allegato VIII. I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti.”).
In particolare, il Direttore generale ha poi condizionato il dissequestro amministrativo del vino a “che lo stesso venga avviato alla distruzione a spese della società interessata”.
A fondamento del presente ricorso l’Azienda Cecchi ha dedotto i seguenti motivi:
1) Carenza di potere – Violazione e falsa applicazione art. 80 Reg. UE 1308/2013 e art. 71 legge 238/2016 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti - Errore manifesto – Violazione del principio del giusto procedimento – Carenza assoluta di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione – Violazione legge 689/1981 - Violazione art. 7 legge 241/1990.
L’ordine di distruzione del vino, secondo la ricorrente, sarebbe stato adottato in manifesta violazione del principio del giusto procedimento, non essendo stata mai prima di allora contestata la violazione dell’art. 80 Reg. UE n. 1308/2013, né la violazione dell’art. 71 della legge n. 238/2016 (anch’esso genericamente richiamato nell’ordinanza impugnata e che sanziona l'irregolare aggiunta - nelle operazioni di vinificazione - di sostanze non consentite dalla vigente legislazione europea e nazionale); inoltre, l’ordine sarebbe stato in carenza assoluta di potere, essendo del tutto atipico il provvedimento sanzionatorio adottato (dissequestro condizionato alla distruzione del vino).
In ogni caso la ricorrente ha contestato la configurabilità nella fattispecie di una violazione delle norme sopra richiamate in quanto il “vino atto a divenire Chianti 2015” contenuto nel Silos D02 non sarebbe stato sottoposto ad alcuna pratica enologica vietata.
Infatti, il laboratorio ICQRF di Catania, nello svolgere le proprie verifiche avrebbe preso a riferimento il “campo di variabilità naturale” (desunto da banche dati isotopiche) relativo al vino “Chianti D.O.C.G. 2015”.
Di contro, il vino di cui si discute sarebbe un vino “atto a divenire Chianti D.O.C.G. 2015”, come tale ancora da sottoporre all’approvazione della commissione di degustazione e alle analisi chimiche previste nel relativo disciplinare di produzione.
In altri termini, l’ICQRF di Catania, nel corso delle analisi, avrebbe comparato i valori isotopici del vino “atto a divenire Chianti 2015 ” con i valori isotopici medi dei vino “Chianti D.O.C.G. annata 2015”, presupponendo erroneamente che si trattasse del medesimo prodotto, laddove invece si tratterebbe, secondo la ricorrente, di prodotti diversi.
Pertanto, l’ordinanza impugnata muoverebbe da un presupposto errato, in quanto il vino in questione non sarebbe mai stato “Chianti 2015” ma, piuttosto, un vino “atto a divenire Chianti 2015”, ovvero un vino dichiaratamente non sottoposto ancora alle verifiche ed analisi di cui al disciplinare di produzione del vino Chianti; non potendo sostenersi, secondo la ricorrente, che un vino che ha una percentuale d’acqua superiore al valore medio ricavato da una banca dati isotopica del vino Chianti 2015, possa – solo per questo – essere qualificato automaticamente e senza qualsivoglia altra indagine “annacquato”, ben potendo il medesimo essere semplicemente un vino (del tutto genuino) ma semplicemente di altra annata e di altra origine;
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 19 e 20 Legge 689/1981 – Eccesso di potere per carenza di presupposti ed errore manifesto. Violazione dell’art. 21-nonies Legge 241/1990.
Con tale motivo, la ricorrente ha evidenziato che il dissequestro del vino era stato richiesto dall’Azienda Cecchi con atto in data 31 ottobre 2018, contestualmente alla formulazione degli scritti difensivi ex legge 689/1981, pertanto, ai sensi di quanto espressamente disposto dell’art. 19 legge 689/1981, su tale istanza, decorsi dieci giorni dalla sua presentazione si sarebbe formato il silenzio accoglimento. Con la conseguenza che, al momento in cui era stata adottata l’ordinanza impugnata, il sequestro amministrativo aveva già perso efficacia.
Peraltro, il dissequestro era stato subordinato ad una condizione, secondo la ricorrente, non prevista da alcuna norma di legge e, anzi, del tutto esclusa anche dall’art. 19, comma 3, legge 689/1981.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che ai sensi dell’art. 20 legge 689/1981 le “sanzioni accessorie” (quale in astratto potrebbe essere qualificato l’ordine di “distruzione”) potrebbero essere irrogate solo ed unitamente ad una sanzione “principale” che nella specie non sarebbe stata irrogata, né contestata all’Azienda Cecchi;
3) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione – Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Secondo la ricorrente, la distruzione del vino disposta dal Direttore generale del Dipartimento ICQRF del Ministero si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 e dall’art. 111 della Costituzione, impedendole la difesa nel giudizio penale.
Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo per resistere al ricorso e producendo successivamente una memoria difensiva con la quale ha argomentato in ordine all’infondatezza dei singoli motivi di ricorso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 22 gennaio 2019 è stata accolta la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 9 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In particolare risulta fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si è denunciata la violazione del contraddittorio procedimentale, in ragione della non coincidenza tra la violazione amministrativa accertata e la relativa sanzione inflitta, con il provvedimento impugnato, dalla Direzione generale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e l’oggetto del contraddittorio procedimentale, sviluppatosi su di una diversa ipotesi d’illecito amministrativo.
Nella fattispecie, infatti, dopo che l’odierna ricorrente aveva con memorie procedimentali contestato la configurabilità nella fattispecie dell’ipotesi contemplata dall’art. 74 comma 2 della L. n. 238/2016 che sanziona “salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione”, l’Amministrazione nel provvedimento impugnato, pur condividendo la tesi difensiva prospettata dall’azienda vinicola, ha altrimenti fondato il proprio potere sanzionatorio, disponendo la distruzione del vino, sull’art. 80 del Regolamento 1308/2013 UE, che prevede la distruzione dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili in quanto sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate, e richiamando anche l’art. 71, comma 1, della L. n. 238/2016 che sanziona chi, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
E’ evidente dunque che la contestazione di una condotta – ovvero la sottoposizione del vino a pratiche enologiche non autorizzate – diversa da quella inizialmente contestata di mancato rispetto dei requisiti previsti dai disciplinari di produzione, implicava un nuovo confronto dialettico con l’interessata, sulla base di diverse controdeduzioni. Uguali considerazioni valgono con riferimento alla sanzione adottata e alla decisione di vincolare il dissequestro alla distruzione del vino.
L’ipotesi di partenza, sulla quale si è poi sviluppato il contraddittorio, originava infatti dal riscontro, da parte del laboratorio di Catania, nel campione di vino analizzato, di un valore dell’acqua non rientrante “nel campo di variabilità naturale definito dalla banca dati isotopica per un prodotto della tipologia, origine ed annata dichiarate”, ovvero “Chianti DOCG Annata: 2015”. In base a tale accertamento, si è contestata la fattispecie sanzionata dall’art. 74, comma 2, della L. n. 238/2016, in quanto il vino prodotto (o messo in commercio) non avrebbe rispettato i requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.
Nel provvedimento impugnato si valorizza invece, per la prima volta, la stringata ed apodittica conclusione del laboratorio di Catania, secondo cui “…Pertanto il campione è stato annacquato”, per contestare ex novo all’odierna ricorrente una condotta diversa, ovvero l’aver sottoposto il vino a “pratica enologica non consentita ai sensi dell’art. 80 del Reg. UE n. 1308/2013”, quale sarebbe l’annacquamento del vino.
Per cui è evidente che nel caso di specie si rendeva necessaria l’attivazione di un nuovo procedimento - volto a consentire il contraddittorio su tale nuova e diversa ipotesi d’illecito amministrativo, sulla sanzione prospettata e sulla possibilità di mantenere il sequestro fino alla distruzione del vino - con l’apporto da parte dell’Azienda vinicola Cecchi di tutti gli elementi e le difese che la medesima si è vista costretta ad addurre per la prima volta in sede giudiziaria.
Si è dunque realizzata nella fattispecie una chiara lesione dei principi del contraddittorio come correttamente lamentato dalla ricorrente con il primo motivo.
In definitiva, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto sotto tale profilo, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese di giudizio possono essere compensate, rimanendo sostanzialmente impregiudicato il merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento ministeriale impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore