Politica Agricola Comune - Sovvenzioni e aiuti previsti dall’ordinamento regionale e comunitario - Regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione in vigneti - Indagine della Guardia di Finanza - Condanna penale - Falsa dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal bando - Prova documentale - Travisamento dei fatti.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2013, proposto da
- OMISSIS -, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Giovinazzo, Massimo Nicolini e Luca Gastini, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, via Confienza, 10;
contro
Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Sannazzaro, Alberto Vella, Paola Terzano e Desiree Fortuna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Sannazzaro in Torino, corso Re Umberto I, 6;
Arpea - Agenzia Regionale Piemonte Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Piacentini e Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Piacentini in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0090494 della Provincia di Alessandria, Direzione Economia e Sviluppo Agricoltura e Welfare, adottato in data 23 settembre 2013 e recapitato a mezzo raccomandata in data 3 ottobre 2013;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e di Arpea - Agenzia Regionale Piemonte Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno - OMISSIS - il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Antefatto.
Il dr. -OMISSIS- è titolare dell’omonima azienda agricola attiva nella provincia di Alessandria nei settori della coltivazione di foraggi e di uva da vino, che da tempo fruisce delle sovvenzioni e degli aiuti previsti dall’ordinamento regionale e comunitario.
In particolare, a far data dal 1997, il medesimo è stato ammesso:
a) al regime di “sostegno diretto” previsto nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) dai Regolamenti 1251/1999/CE, 1782/2003/CE, 73/2009/CE e 1122/2009/CE), la cui attuazione è di competenza di ARPEA, ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 16 del 2002;
b) al regime di aiuti previsto dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2000 – 2006 (Regolamenti 1257/1999/CE e 1698/2005/CE), la cui attuazione è stata delegata da ARPEA alla Provincia di Alessandria, nel territorio di competenza, in forza di convenzione del 29 maggio 2008;
c) al regime di aiuto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013 (regolamento 1698/2005/CE), la cui attuazione è stata delegata da ARPEA alla Provincia di Alessandria, nel territorio di competenza;
d) al regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione in vigneti, da erogare a seguito della predisposizione di un piano di riconversione e strutturazione (Regolamento 1493/1999/CE), la cui attuazione è di competenza di AGEA,
ottenendo complessivamente contributi quantificabili in una somma superiore ad 800.000,00 euro.
2. Gli accertamenti della Guardia di Finanza nel 2008-2009.
2.1. Nel novembre del 2008, la Guardia di Finanza avviava un’indagine in relazione ai contributi percepiti dall’azienda in questione negli anni dal 2003 al 2007, al fine di verificare l’esistenza di eventuali violazioni della normativa comunitaria o di irregolarità nella contabilizzazione e dichiarazione dei contributi a fini fiscali.
2.2. L’indagine si concludeva nel marzo del 2009 con la redazione in data 6 marzo 2009 di un “processo verbale di contestazione” nel quale la Guardia di Finanza contestava al legale rappresentante dell’azienda, con riferimento alla percezione degli aiuti predetti, sia la falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., e quindi la frode a danni della Comunità Europea di cui all’art. 2 della L. 23 dicembre 1986 n. 989, sia gravi violazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
2.3. In particolare:
- in relazione alla domanda di contributi “PAC”, di competenza di ARPEA, il verbale dava atto che il legale rappresentante dell’azienda, odierno ricorrente, al fine di essere ammesso agli aiuti in questione, aveva reso false dichiarazioni nelle domande di pagamento, affermando “di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l’autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori”, mentre in realtà era stato condannato nell’anno 2002 dalla Cassazione penale a quattro anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici; e dichiarando altresì di essere il legittimo ed esclusivo conduttore di alcuni terreni poi rivelatisi di proprietà di terzi;
- quanto invece alla domanda di contributi “PSR”, di competenza della Provincia di Alessandria, il verbale non rilevava l’esistenza di false dichiarazioni (espresse) del richiedente in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di moralità, anzi prendeva atto che la Regione Piemonte, “nel corpo del citato Piano Sviluppo Rurale 2000/2006 e nei relativi bandi attuativi relativi alle diverse misure di contributo, non fa alcuna menzione ad altri requisiti [oltre quelli dichiarati dal richiedente] che devono essere in possesso dell’imprenditore alla momento della richiesta di aiuto”; nel contempo, peraltro, gli agenti verbalizzanti rilevavano che, a loro parere, “vi sono altri requisiti fondamentali che, anche se non espressamente citati nelle disposizioni della Regione Piemonte, devono essere obbligatoriamente in possesso dell’imprenditore, come, ad esempio, la capacità di agire, il pieno godimento dei diritti civili e il non essere sottoposto a misure accessorie interdittive della capacità giuridica e di agire (…)”; su tale presupposto, essi osservavano che il richiedente sig. -OMISSIS- aveva riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione per 4 anni e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, con sentenza della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2002, il che, a loro dire, avrebbe imposto l’applicazione dell’art. 28 del codice penale, in forza del quale l’interdizione perpetua dai pubblici uffici “priva il condannato”, tra l’altro, “5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”; alla luce di tali considerazioni, i verbalizzanti concludevano nel senso che, “premesso quanto sopra, appare evidente che il dott. -OMISSIS- non era in possesso dei requisiti richiesti per accedere ai contributi in questione , in quanto, essendo interdetto, non poteva assumere impegni con la Pubblica Amministrazione né ricevere alcun aiuto reddituale nazionale o comunitario e di conseguenza l’attestazione resa al momento delle richieste nel tempo formulate [circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando] sono da ritenersi [implicitamente/omissivamente] false”.
2.4. Il processo verbale di contestazione era trasmesso dalla Guardia di Finanza ad ARPEA e alla Provincia di Alessandria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Il provvedimento di ARPEA di sospensione delle procedure di finanziamento.
4.1. Con provvedimento del 6 maggio 2009, ARPEA disponeva nei confronti dell’Azienda Agricola -OMISSIS- la sospensione cautelare, ex art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001, di tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari/nazionali attinenti a finanziamenti in campo agricolo, fino alla concorrenza dell’importo di € 846.950,46.
4.2. Con ricorso R.G. -OMISSIS-, il dr. -OMISSIS- impugnava quest’ultimo provvedimento, unitamente al verbale di contestazione della Guardia di Finanza, dinanzi a questo TAR e ne chiedeva l’annullamento previa sospensione cautelare.
4.3. Dopo aver respinto la domanda cautelare, questo TAR definiva il giudizio nel merito con sentenza di rigetto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
4.4. Tale sentenza era impugnata dall’interessato dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso R.G. -OMISSIS-. Il processo di appello, dopo il rinvio al merito disposto in occasione della camera di consiglio del -OMISSIS-, è stato definito con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto integrale del gravame.
5. I procedimenti di recupero delle somme indebitamente erogate attivati da ARPEA e dalla Provincia di Alessandria.
5.1. Sulla base degli stessi accertamenti della Guardia di Finanza contenuti nel verbale del 6 marzo 2009, veniva avviato un nuovo procedimento penale a carico del -OMISSIS- per il reato di indebita percezione di contributi a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p. (procedimento avviato dinanzi al Tribunale di Voghera e poi trasferito per competenza al Tribunale di casale Monferrato).
5.2. Contestualmente, sia ARPEA che la Provincia di Alessandria avviavano, per quanto di rispettiva competenza, i procedimenti di recupero degli aiuti indebitamente erogati all’Azienda -OMISSIS-: ARPEA per il recupero dei contributi PAC; la Provincia di Alessandria per il recupero dei contributi PSR, nell’esercizio delle funzioni ad essa delegate.
5.3. In particolare, ARPEA adottava il provvedimento prot. n. 124062/2009 del 25 novembre 2009 con cui disponeva il recupero dei contributi PACindebitamente percepiti dal -OMISSIS-. Tale provvedimento era impugnato dall’intimato dinanzi al Tribunale civile di Alessandria, che con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- respingeva nel merito i motivi formali attinenti alle pretese irregolarità formali dell’ingiunzione, e declinava invece la giurisdizione in favore del giudice amministrativo con riferimento alla parte del provvedimento concernente la restituzione dei contributi indebitamente percepiti. L’interessato riassumeva il giudizio dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. -OMISSIS-, rinunciando successivamente alla domanda cautelare, per ricongiungerla al merito. [Il giudizio è stato definito di recente con sentenza di rigetto TAR Piemonte, II, -OMISSIS- n. -OMISSIS-].
5.4. Il presente giudizio attiene, invece, al procedimento di recupero avviato dalla Provincia di Alessandria con riferimento ai contributi PSR conseguiti dal ricorrente.
Nell’ambito di tale procedimento, la Provincia adottava la nota A/R n. 20840 del 18 febbraio 2011 con cui disponeva la decadenza delle domande di pagamento formulate dall’Azienda -OMISSIS- per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006, con contestuale richiesta di restituzione totale delle somme erogate, per complessivi € 164.140,49.
L’Azienda intimata impugnava tale provvedimento dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. -OMISSIS-.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo TAR accoglieva la domanda cautelare, ritenendo, in particolare, che fosse “assistita da elementi di fumus la censura di legittimità proposta con il secondo motivo di ricorso, poiché la sintetica formula di stile utilizzata nel provvedimento impugnato non dimostra che l’amministrazione abbia effettivamente preso in considerazione le osservazioni del privato”.
A seguito di tale provvedimento cautelare, la Provincia di Alessandria adottava la determina dirigenziale del 21 settembre 2011 con cui annullava in autotutela gli atti relativi al procedimento di recupero delle somme, “ritenendo che allo stato non sussistono i presupposti per imporre al -OMISSIS- la decadenza delle domande e la richiesta di restituzione totale delle somme già percepite”.
Alla luce di tale provvedimento, il giudizio R.G. -OMISSIS- si concludeva con sentenza di improcedibilità n. -OMISSIS-.
6. Il provvedimento oggetto del presente giudizio.
6.1. Successivamente ARPEA, con nota del 21 maggio 2013, su richiesta della Corte dei Conti, chiedeva alla Provincia di Alessandria notizie in merito ai procedimenti in corso relativi al recupero degli importi erogati indebitamente al -OMISSIS-, e, ottenuto il riscontro della Provincia, adottava la nota del 16 luglio 2013 con cui sollecitava la Provincia a riattivare la procedura al fine di prevenire una rettifica finanziaria ad opera delle istituzioni europee ed evitare il prodursi di un danno erariale.
6.2. Dando seguito a quanto sopra, la Provincia, con nota del 18 luglio 2013, avviava un nuovo procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate all’azienda -OMISSIS-.
6.3. L’intimato presentava proprie osservazioni, rilevando che, allo stato, non era intervenuto alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che avesse accertato il debito e che comunque con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il TAR aveva sospeso la nota della Provincia del 18 febbraio 2011, di contenuto analogo a quello di cui all’oggetto.
6.4. Quindi, con provvedimento n. 90494 del 23 settembre 2012 la Provincia di Alessandria, non condividendo le osservazioni del ricorrente e facendo propri, per contro, i chiarimenti forniti da ARPEA con la nota del 16 luglio 2013, disponeva il recupero dei contributi percepiti dal 2001 al 2007 per un importo complessivo di € 239.284,54.
7. Il presente giudizio.
Con ricorso notificato il 2 dicembre 2013 e ritualmente depositato, il dr. -OMISSIS-, nella sua qualità di titolare dell’omonima Azienda Agricola, impugnava quest’ultimo provvedimento e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali deduceva vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Provincia di Alessandria e l’ARPEA si costituivano in giudizio depositando documentazione e resistendo al ricorso con articolate memorie difensive.
In prossimità della camera di consiglio cautelare, la difesa di parte ricorrente depositava la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 24 giugno 2013 nel giudizio penale pendente nei confronti del ricorrente per i fatti i questione, e successivo decreto di archiviazione del GIP dell’11 settembre 2013.
Le difese delle amministrazioni resistenti replicavano depositando scritti difensivi.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Sezione respingeva la domanda cautelare.
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Consiglio di Stato, sez. III, respingeva l’appello cautelare proposto dal ricorrente, rilevando peraltro “che la controversia presenta aspetti complessi che potranno essere adeguatamente valutati nella sede di esame del ricorso nel merito in primo grado (…)”.
Era quindi fissata udienza pubblica del -OMISSIS-, in prossimità della quale le parti integravano la propria documentazione e depositavano scritti difensivi nei termini di rito.
All’udienza pubblica del -OMISSIS-, la causa era trattenuta per la decisione.
8. Decisione.
8.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’incompetenza della Provincia di Alessandria ad adottare il provvedimento di decadenza dei contributi, sussistendo la competenza esclusiva di ARPEA, quale organismo pagatore; quest’ultima, peraltro, aveva già ricevuto in precedenza dalla Provincia di Alessandria il provvedimento di annullamento in autotutela del pregresso provvedimento di recupero del 18 febbraio 2011, senza formulare contestazioni o esercitare il potere di verifica che le competeva, e quindi rendendo definitivo il provvedimento di autotutela; infine, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da manifesta contraddittorietà dal momento che, rispetto al precedente provvedimento di autotutela, l’unico elemento di novità evidenziato nell’atto impugnato sarebbe la circostanza, evidenziata da ARPEA, “che non sono emersi elementi tali che prospettino la chiusura della pendenza in termini brevi”; ma tale circostanza esula dalle cause tipiche che possono giustificare il provvedimento di decadenza.
La censura è infondata.
Le funzioni di organismo pagatore, attribuite nella Regione Piemonte ad ARPEA ai sensi della L.R. n. 16 del 2002 e s.m.i., nel settore dello sviluppo rurale, sono delegabili mediante convenzione ad altri organismi pubblici o privati, secondo quanto previsto dall’art. 6 par. 1 del Regolamento 1290/2005/CE e come chiarito dalla Linea direttrice n. 2 pubblicata dalla Commissione Europea; con la precisazione, peraltro, che anche in caso di delega l’organismo pagatore resta responsabile nei confronti dell’Unione Europea del corretto esercizio delle funzioni delegate e dell’efficace gestione dei fondi interessati.
Nel caso di specie, con convenzione n. 94254 del 18 giugno 2008, ARPEA ha delegato alla Provincia di Alessandria le attività inerenti la funzione di autorizzazione concernenti i contributi e premi comunitari oggetto della presente controversia.
Tra le funzioni espressamente delegate, rientrano espressamente (art. 1 comma 2) quelle “di esecuzione dei controlli materiali, amministrativi e in loco al fine di verificare la congruenza con la normativa comunitaria, statale e regionale relativamente ai singoli procedimenti, fino alla formulazione delle proposte di liquidazione e/o eventuale proposta di recupero”.
Inoltre, l’art. 2 precisa che l’attività delegata deve essere esercitata, tra l’altro, “secondo i disposti contenuti nel “Manuale delle procedure e dei controlli e delle sanzioni” e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Piano di Sviluppo Rurale”.
In particolare, il “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” redatto da ARPEA prevede l’espletamento di un apposito procedimento amministrativo da svolgersi in contraddittorio con l’interessato (art. 5.1) e destinato a concludersi eventualmente con un “provvedimento di decadenza/revoca del contributo, indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale” (art. 5.1.1.).
Appare quindi infondata la censura di incompetenza, avendo la Provincia di Alessandria esercitato legittimamente i poteri ad essa delegati da ARPEA, nel rispetto della normativa di riferimento.
Nessuna contraddittorietà è riscontrabile nell’operato della Provincia, atteso che, in un primo tempo, essa aveva annullato in autotutela il provvedimento di recupero dei contributi alla luce dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-, peraltro basata su elementi meramente formali (violazione del contraddittorio procedimentale); successivamente, su sollecitazione di ARPEA, a sua volta sollecitata dalla Corte dei Conti, ha riavviato il procedimento di recupero badando a garantire il rispetto del contraddittorio procedimentale, mediante la comunicazione di avvio del procedimento, l’acquisizione delle osservazioni dell’interessato e l’audizione personale del medesimo.
Il precedente provvedimento di autotutela, essendo basato su motivazioni esclusivamente formali e non sostanziali, non era definitivo e non precludeva una successiva riedizione da parte della Provincia del medesimo potere amministrativo.
8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale e il difetto assoluto di motivazione dell’atto impugnato, sul rilievo che l’atto impugnato si sarebbe limitato a recepire i chiarimenti forniti da ARPEA con la nota del 18 luglio 2013, senza però riportarne integralmente il contenuto, di modo che il ricorrente sarebbe impossibilitato a comprendere appieno l’iter logico seguito dall’amministrazione provinciale nel condividere le valutazioni di ARPEA; in ogni caso, non sussisterebbe il presupposto per la pronuncia di decadenza totale dei contributi erogati di cui al paragrafo 5.1. del ”Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” richiamato da ARPEA nei propri chiarimenti, dal momento che, allo stato, non vi sarebbe un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che abbia accertato l’esistenza della decadenza e che non sia più contestabile; il verbale della Guardia di Finanza del marzo 2009 e lo stesso provvedimento di sospensione dei contributi adottato da ARPEA sono ancora sub judice in grado di appello (R.G. -OMISSIS-).
Anche tale censura è infondata.
Nella comunicazione di avvio del procedimento la Provincia ha chiaramente esplicitato tutte le ragioni poste a fondamento del riavvio del procedimento di recupero dei contributi, riportando quasi per intero il testo della nota di ARPEA del 18 luglio 2013, e poi esplicitando ulteriormente l’oggetto del procedimento in sede di audizione personale dell’interessato, avvenuta il 9 settembre 2013.
Il testo della nota ARPEA, oltre che ritrascritta quasi integralmente nel provvedimento conclusivo di decadenza, è stata comunque resa accessibile al ricorrente con l’indicazione precisa dei suoi estremi identificativi.
In particolare, nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma “che a chiusura delle operazioni di controllo, con verbale del 6 marzo 2009 veniva contestata alla S.V. l’indebita percezione di erogazioni a carico del bilancio comunitario, avendo l’interessato dichiarato con le domande di erogazione di non essere sottoposto a pene detentive o misure accessorie interdittive, nonostante fosse stato definitivamente condannato alla pena di anni quattro di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
Il presupposto per l’emissione del provvedimento di decadenza non è, ovviamente, l’esistenza di un provvedimento di decadenza definivo e non contestabile, ma l’esistenza “dei dati necessari all’accertamento dell’indebito” (art. 5.1.1. Manuale). Una volta, poi, che il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo e non contestabile “il debito viene in essere” (art. 5.1.) e può essere riscosso anche coattivamente.
La censura va quindi disattesa.
8.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia del provvedimento di decadenza dei contributi, non avendo il ricorrente reso alcuna falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento; il ricorrente non ha dichiarato di aver subito una condanna penale (per il reato di corruzione) con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la semplice ragione che l’assenza di tale tipologia di condanna non è prevista dalla normativa comunitaria e/o statale e/o regionale quale requisito soggettivo per l’erogazione dei contributi in questione, tant’è che il requisito non era contemplato nella modulistica predisposta per la presentazione delle domanda di contributi P.S.R., alla quale il ricorrente si è attenuto; né è possibile ritenere che l’impossibilità di accedere ai contributi comunitari discenda dall’interdizione perpetua dai pubblici uffici a cui il ricorrente stato condannato, in pretesa applicazione dell’art. 28 n. 5 c.p., dal momento che i contributi comunitari non rientrano nella nozione di “stipendi, pensioni o assegni a carico dello Stato o di altro ente pubblico”; e nemmeno è possibile un’applicazione analogica in malam partem delle norme penali; peraltro, il Tribunale di Sorveglianza ha successivamente dichiarato l’estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale della condanna, rilevando che la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali si è conclusa positivamente; al di là del predetto rilievo (la falsa dichiarazione, insussistente) al ricorrente non è stata contestata la carenza di altri requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso ai contributi P.S.R..
La censura, osserva il collegio, è fondata e va accolta.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Provincia di Alessandria sul presupposto che il ricorrente avrebbe “dichiarato con le domande di erogazione di non essere sottoposto a pene detentive o misure accessorie interdittive, nonostante fosse stato definitivamente condannato alla pena di anni quattro di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
Tale presupposto è però frutto di un evidente travisamento dei fatti.
Mentre, infatti, nella domanda di pagamento relativa ai contributi “PAC” (di competenza di ARPEA) il ricorrente aveva reso, in effetti, una falsa dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e dalla modulistica allegata, dichiarando di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, quando inveceera stato condannato nell’anno 2002 dalla Cassazione penale a quattro anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici; nella diversa domanda di pagamento oggetto del presente giudizio, relativa ai contributi “PSR” di competenza della Provincia di Alessandria, egli non aveva reso la medesima dichiarazione (falsa), per la semplice ragione che né il bando né la modulistica ad esso allegata la richiedevano; gli stessi agenti verbalizzanti della Guardia di Finanza, nel processo verbale di contestazione del 6 marzo 2009, hanno dato atto dell’assenza di una falsa dichiarazione “espressa” del ricorrente, pur pervenendo, peraltro, a ritenere sussistente una dichiarazione implicitamente (omissivamente) falsa, sulla base della considerazione che, pur nel silenzio della legge di gara, il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare spontaneamente la condanna penale e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici alla luce di quanto previsto dall’art. 28 c.p. che, secondo “il parere” degli agenti verbalizzanti, dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai contributi comunitari, pur riferendosi testualmente soltanto a “stipendi, pensioni o assegni a carico dello Stato o di altro ente pubblico”.
La questione della applicabilità, o meno, dell’art. 28 c.p. alla fattispecie in esame è stata ampiamente dibattuta nel presente giudizio dalle difese della parte ricorrente e di ARPEA (non della Provincia) con esiti evidentemente contrapposti.
Si tratta, però, di una questione che appare totalmente estranea alla materia del contendere, dal momento che essa appare avulsa dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, incentrato esclusivamente sulla presunta esistenza – in realtà insussistente – di una falsa dichiarazione espressa del ricorrente circa la non sottoposizione a pene detentive o a misure accessorie interdittive.
In altre parole, la Provincia ha dichiarato la decadenza dei contributi PSR percepiti dal ricorrente, non perché abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 28 c.p., ragion per cui il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare spontaneamente la condanna e l’interdizione dai pubblici uffici sebbene tale dichiarazione non fosse richiesta dalla legge di gara, bensì per il fatto di aver effettivamente, a suo dire, “dichiarato con le domande di erogazione di non essere sottoposto a pene detentive o misure accessorie interdittive, nonostante fosse stato definitivamente condannato alla pena di anni quattro di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici”: la qual cosa, tuttavia, non è mai accaduta, come si è esposto poc’anzi e come dimostra la documentazione prodotta in giudizio.
8.4. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che la censura di travisamento dei fatti dedotta con il terzo motivo di ricorso sia fondata e debba essere accolta, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8.5. Resta salvo il potere dell’amministrazione provinciale di rideterminarsi sugli esiti dell’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza nel 2009 alla luce delle considerazioni contenute nella presente decisioni, e valutando, in tale contesto, anche il profilo problematico della applicabilità - o meno – alla fattispecie in esame dell’art. 28 c.p. o la sussistenza di altri motivi di decadenza, ferme le preclusioni eventualmente maturate in ragione del decorso del tempo.
8.6. La novità e la complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Roberta Ravasio, Presidente FF
Silvia Cattaneo, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore