Nota ministeriale n. 34431 del 15/05/2019, concernente chiarimenti disposizioni derogatorie articolo 5, commi 2 e 3, del disciplinare di produzione della DOC Prosecco. Richieste integrative in merito a disposizioni applicative e relativi chiarimenti.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV
Al Consorzio di tutela della DOC Prosecco - TREVISO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(Rif. note n.96 del 27/06/2019 e n. 103 del 3 luglio 2019)
e, p.c.: Al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
SEDE
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Si riscontrano le note sopra indicate con le quali codesto Consorzio ha chiesto dei chiarimenti integrativi rispetto a quanto comunicato da questo Ministero con la nota n. 34431 del 15/05/2019, in particolare per quanto concerne il termine di riferimento, a decorrere dal quale ritenere validi i chiarimenti forniti con la citata ministeriale, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni derogatorie in questione (di cui all’art. 5 commi 2 e 3 del disciplinare di produzione della DOC Prosecco), nei riguardi delle Ditte interessate titolari delle autorizzazioni per elaborare fuori zona le relative partite di vino base.
Al riguardo, nel ribadire quanto comunicato con la citata nota ministeriale n. 34431 del 15/05/2019 “…. le sole partite di vino base, atto a diventare Prosecco DOC, che possono essere movimentate, ovvero uscire dalla zona di produzione delimitata, sono quelle appartenenti alle singole ditte titolari delle autorizzazioni in questione.
Ne consegue che le Ditte titolari delle autorizzazioni in questione non possono detenere per conto di altre Ditte non autorizzate le scorte di vini base di cui trattasi, né elaborare o produrre o imbottigliare i vini frizzanti e/o spumanti DOC Prosecco per conto delle stesse Ditte non autorizzate. …. ” ;
tenuto conto delle motivazioni fornite da codesto Consorzio nelle richieste in riferimento, in base alle quali talune Ditte autorizzate, antecedentemente alla fornitura di detti chiarimenti ministeriali, potrebbero avere effettuato negli stabilimenti di propria pertinenza, indicati nelle specifiche autorizzazioni, l’elaborazione o lo stoccaggio fuori zona anche di partite di prodotto per conto di Ditte terze non autorizzate, o aver ricevuto partite di prodotto già elaborato presso altri stabilimenti (per conto terzi o eventualmente per proprio conto), nonché aver stipulato contratti in tal senso ancora vigenti;
lo scrivente Ufficio, in accoglimento alla richiesta di codesto Consorzio medesimo, comunica che le indicazioni fornite con la predetta nota ministeriale n. 3443 del 15/05/2019 si applicano a decorrere dalla data della presente nota e, pertanto, sono fatte salve le situazioni di difformità sopra evidenziate da codesto Consorzio, relative alle partite detenute negli stabilimenti e/o in fase di trasporto verso le Ditte titolari dell’autorizzazione, nonché per le partite per le quali le medesime Ditte abbiano concluso apposito contratto entro e non oltre la data della presente nota e limitatamente alle produzioni ottenute antecedentemente alla data di tale nota.
Inoltre, tenendo conto dell’ambito giuridico e dell’oggetto delle autorizzazioni derogatorie in questione, così come precisato nella citata nota ministeriale n. 3443 del 15/05/2019, si comunica che l’eccezione formulata all’ultimo capoverso della stessa nota intesa a consentire “….il solo trasferimento, fuori zona di produzione, delle partite di prodotti in questione già elaborati in spumanti e/o frizzanti da una Ditta titolare di autorizzazione ad altra Ditta titolare di autorizzazione, al fine di far effettuare per proprio conto talune pratiche (imbottigliamento, etichettatura, confezionamento/abbigliamento, ecc.), per particolari esigenze tecniche connesse agli stabilimenti degli operatori in questione …”,
è da ritenersi compresa nel contesto delle predette eccezioni di non conformità evidenziate da codesto Consorzio e, come tale, era intesa a superare situazioni di lieve difformità e, pertanto, in ogni caso è da ritenere di carattere transitorio, al pari delle altre eccezioni.
Tanto evidenziato, tutte le predette eccezioni sono da escludere per le partite derivanti dalla prossima vendemmia 2019.
IL DIRIGENTE Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)