Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota
Data provvedimento: 15-05-2019
Numero provvedimento: 34431
Tipo gazzetta: Nessuna

Richiesta chiarimento articolo 5 commi 2 e 3 del disciplinare di produzione della DOC Prosecco.

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQAI IV

Al Consorzio di tutela della DOC Prosecco - TREVISO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(Rif. fg. n.19 del 14 febbraio 2019)
e, p.c.: Al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

SEDE

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Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Consorzio, con riferimento alle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 5, comma 2 e 3, del disciplinare di produzione della DOC “Prosecco”, ha posto il quesito in merito alla valenza delle autorizzazioni individuali, rilasciate da questo Ministero alle Ditte interessate in possesso dei requisiti prescritti, volte ad effettuare, al di fuori della zona di produzione delimitata, le operazioni di elaborazione della tipologia spumante e/o della tipologia frizzante, nonché il relativo imbottigliamento.

In particolare, codesto Consorzio ha chiesto di conoscere se, in conformità alle citate disposizioni del disciplinare, sia da intendere corretta l’interpretazione per la quale il trasferimento fuori zona del vino atto a diventare DOC Prosecco spumante e/o frizzante verso una Ditta titolare dell’autorizzazione in questione, possa avvenire soltanto se tale Ditta provvede ad elaborare detto vino base e ad imbottigliare le relative partite dei prodotti ottenuti.

In tal senso, codesto Consorzio riterrebbe che le ditte autorizzate in deroga non possano svolgere anche solo una di dette attività (elaborazione o imbottigliamento) o la mera attività di stoccaggio.

Al riguardo, si premette che l’ambito di applicazione delle autorizzazioni in questione, riferite in primo luogo alle “deroghe alla produzione nella zona geografica delimitata” di cui all’art. 5 del Reg. UE n. 33/2019, è strettamente connesso alle citate disposizioni del disciplinare del Prosecco DOC, che sono state riprese puntualmente nelle singole autorizzazioni individuali.

In particolare, considerato che nel disciplinare in questione è stato inserito, al momento del riconoscimento della DOC (con DM 17.7.2009), l’obbligo di imbottigliamento in zona delimitata, si è provveduto, a titolo puramente indicativo, a richiamare detta operazione di imbottigliamento nell’ambito delle citate disposizioni derogatorie per la produzione al di fuori dell’area delimitata di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 del disciplinare.

Infatti, tanto ai sensi della specifica normativa dell’Unione europea e nazionale attualmente vigente, che di quella vigente all’epoca del riconoscimento della DOC Prosecco, la zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe. Pertanto, anche in assenza dell’indicazione dell’operazione dell’imbottigliamento nelle disposizioni e nelle autorizzazioni derogatorie in questione, le relative Ditte autorizzate all’elaborazione avrebbero potuto legittimamente effettuare anche l’imbottigliamento.

Nel merito del quesito, si comunica che, ai sensi delle citate disposizioni derogatorie del disciplinare, ciascuna autorizzazione rilasciata dal Ministero (previa dimostrazione dei requisiti prescritti da parte della Ditta interessata) è riferita alla singola Ditta ed allo stabilimento di pertinenza della stessa Ditta e l’oggetto dell’autorizzazione è la trasformazione nello stesso stabilimento del vino base (prodotto in zona di produzione delimitata) in DOC Prosecco spumante e/o frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, tenendo conto di quanto sopra precisato per tale ultima operazione.

Pertanto, infine, le sole partite di vino base, atto a diventare Prosecco DOC, che possono essere movimentate, ovvero uscire dalla zona di produzione delimitata, sono quelle appartenenti alle singole ditte titolari delle autorizzazioni in questione.

Ne consegue che le Ditte titolari delle autorizzazioni in questione non possono detenere per conto di altre Ditte non autorizzate le scorte di vini base di cui trattasi, né elaborare o produrre o imbottigliare i vini frizzanti e/o spumanti DOC Prosecco per conto delle stesse Ditte non autorizzate.

Risulta invece possibile, ad avviso dello scrivente, il solo trasferimento, fuori zona di produzione, delle partite di prodotti in questione già elaborati in spumanti e/o frizzanti da una Ditta titolare di autorizzazione ad altra Ditta titolare di autorizzazione, al fine di far effettuare per proprio conto talune pratiche (imbottigliamento, etichettatura, confezionamento/abbigliamento, ecc.), per particolari esigenze tecniche connesse agli stabilimenti degli operatori in questione, posto che entrambe le Ditte sono soggette al sistema di controllo filiera di cui all’articolo 64 della L. n. 238/2016 ed al controllo analitico ed organolettico di cui all’art. 65 della citata legge, da parte del competente organismo, ed in ogni caso le predette operazioni non riguardano prodotti di ditte terze non autorizzate ad elaborare fuori zona.

IL DIRIGENTE Luigi Polizzi

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)