OCM misura per la promozione del vino nei paesi terzi - Annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento erogato - Assenza di elementi atti a dimostrare l’attualità e la concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa - Elementi indiziari.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2017, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 63;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento AGEA prot. n. 0043352 datato 19 maggio 2017 con il quale è stata disposta l'immediata sospensione di tutti i procedimenti di erogazione dei contributi e premi nei confronti del ricorrente, nonché il recesso immediato per insussistenza dei requisiti soggettivi dal contratto Calabria 3 2016/2017 sottoscritto con Agea in data 14 ottobre 2016 per la misura Ocm promozione del vino nei paesi terzi e della allegata nota di trasmissione n. 0043352 del 19 maggio 2017;
- della nota prot. 009008 del 12 maggio 2017 acquisita al protocollo informatizzato Agea in data 16 maggio 2017, mai comunicata al ricorrente, con la quale la l'Ufficio Territoriale del Governo di Crotone - Prefettura di Crotone - ha dato atto della sussistenza dell'interdittiva antimafia del 31 maggio 2011;
- della interdittiva prot. fasc. n. 5672/2011 area 1 / Am resa in data 31 maggio 2011 dall'Ufficio Territoriale del Governo di Crotone Area 1 della Prefettura di Crotone conosciuta dal ricorrente in data 9 giugno 2017;
- della nota Agea n. 0054962 del 3 luglio 2017 con la quale è stato disposto l'incameramento della polizza fideiussoria n. 977433 del 1 dicembre 2016 rilasciata dalla-OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente consorzio ha impugnato, chiedendone l’annullamento il provvedimento dell’AGEA n. 0043352 del 19 maggio 2017, con il quale è stata disposta l’immediata sospensione di tutti i procedimenti di erogazione dei contributi e premi nei suoi confronti, nonché il recesso immediato per insussistenza dei requisiti soggettivi dal contratto Calabria 3 2016/2017 sottoscritto con AGEA il 14 ottobre 2016 per la misura O.c.m. promozione del vino nei paesi terzi e, infine, il provvedimento con cui è stato disposto l’incameramento della polizza fideiussoria n. 977433 dell’1 dicembre 2016 rilasciata dalla-OMISSIS-.
2. Tali provvedimenti conseguono all’interdittiva antimafia prot. n. 5672/2011 emessa dall’Ufficio prefettizio di Crotone nei confronti del consorzio, anch’essa impugnata, resa nota il 12 maggio 2017 dalla Prefettura che ha dato atto della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione del consorzio.
3. A sostegno del gravame il consorzio ha dedotto l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, ponendo in rilievo che l’impugnata informativa non è riferita ad alcun componente del -OMISSIS-, essendo riconducibile a un terzo estraneo alla compagine sociale non avente la qualità di familiare convivente con alcuno dei soci.
4. Costituitasi l’AGEA, all’esito dell’udienza camerale del 25 ottobre 2017, con ordinanza n-OMISSIS-, questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
5. In vista dell’udienza pubblica del 10 aprile 2019 le parti hanno rassegnato memorie.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato, dovendosi confermare la delibazione svolta in sede cautelare, nella quale si pone in risalto che l’impugnata interdittiva si fonda unicamente sul rapporto di affinità tra un consigliere di amministrazione (-OMISSIS-, che ha peraltro dismesso la qualità di socio nel 2017) e un appartenente ad un’articolazione della ‘ndrangheta locale -OMISSIS-”), non emergendo ulteriori elementi indiziari che valgano a conferire a tale rapporto la sintomaticità del rischio di condizionamento mafioso.
7. In sostanza, oltre al mero dato costituito dalla sussistenza del predetto rapporto di affinità, non è stato valorizzato alcun elemento ulteriore che possa far presupporre, sotto un profilo di ragionevole verosimiglianza, un contatto diretto tra il consorzio ricorrente ed il soggetto terzo sottoposto alla misura.
8. Sicché, in assenza di ulteriori elementi atti a dimostrare l’attualità e la concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa, deduttivamente sussumibile solo nell’ambito di un complessivo quadro indiziario e probabilistico connotato da una pluralità di circostanze fattuali, nella fattispecie insussistente, il provvedimento di revoca del finanziamento non appare supportato da adeguata motivazione.
8.1. Ed invero, secondo concorde giurisprudenza, quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (ex multis Cons. St., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231; 7 febbraio 2018, n. 820; 3 maggio 2016, n. 1743); una tale influenza non può certamente essere desunta dalla mera considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso (Cons. St., Sez. III, 23 marzo 2018, n. 3720), non apparendo possibile stabilire alcun “automatismo” tra legame parentale e sussistenza del rischio infiltrativo dovendo invece il rischio di permeabilità mafiosa dell’impresa essere sempre ancorato a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali concreti e certi, idonei a rappresentare l’esistenza del suddetto pericolo.
8.2. Conclusivamente, alla luce di quanto osservato, in assenza della rappresentazione o dell’indicazione di alcun riscontro concreto in ordine a tale soltanto supposta potenziale ingerenza criminale, la possibilità che il detto legame possa influenzare l’attività del consorzio ricorrente imprenditoriale si rivela astratta e indimostrata.
9. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
10. La regolamentazione delle spese segue il principio di soccombenza nei rapporti tra il Ministero dell’Interno e parte ricorrente. Vengono invece compensate nei confronti dell’AGEA, per la natura conseguenziale del suo provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra parte ricorrente e AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti citati nel provvedimento.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore