Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 15-07-2019
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 18-07-2019
Numero gazzetta: 242

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione [«Cordero Manchego» (IGP)].

(Decisione 15/07/2019, pubblicata in G.U.U.E. 18 luglio 2019, n. C 242)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Spagna ha presentato una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione dell’IGP «Cordero Manchego» a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2) A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.

(3) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Cordero Manchego» (IGP) dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,


DECIDE:


Articolo unico

La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Cordero Manchego» (IGP) figura nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«CORDERO MANCHEGO»

N. UE: PGI-ES-02213 — 2.1.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Fundación Consejo Regulador de la Denominación Específica Cordero Manchego (IGP)

Crtra. De Las Peñas Km 3,2 (Albacete)

Tel. +34 967224020

Fax +34 967224020

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación Específica Cordero Manchego è autorizzata a presentare domanda di modifica a norma dell’articolo 29 della legge n. 7/2007 del 15 marzo 2007 relativa alla qualità agroalimentare della comunità autonoma della Castiglia-La Mancia. Tra i compiti previsti dall’articolo 8, lettera b), dello statuto della Fundación CR IGP Cordero Manchego figurano la revisione del disciplinare di produzione dell’IGP «Cordero Manchego» e la proposta delle modifiche necessarie.

2.   Stato membro o paese terzo

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica

Dirección General de la Industria Alimentaria

Po de la Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913475394

Fax +34 913475410

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

—     ☐        Denominazione del prodotto

—     ☒        Descrizione del prodotto

—    ☐        Zona geografica

—    ☒        Prova dell’origine

—    ☒        Metodo di produzione

—    ☐        Legame

—    ☒        Etichettatura

—    ☒        Altro: modifica del nome e della struttura di controllo

4.   Tipo di modifica

—    ☒        Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

—    ☐        Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

I criteri dell’età e del peso vivo degli agnelli sono eliminati da questa sezione e spostati nella sezione «Metodo di produzione».

Prova dell’origine

La combinazione di due lettere maiuscole seguite dalla sigla «CM» impressa sul marchio auricolare per identificare il gregge di origine è sostituita dal codice dell’azienda nel registro generale delle aziende di allevamento (Registro General de Explotaciones Ganaderas – REGA), più preciso e conforme alla normativa in vigore.

Metodo di produzione

Le menzioni del peso vivo all’abbattimento (22-28 kg) e dell’età all’abbattimento (60-90 giorni) sono soppresse. Tali parametri costituiscono infatti la ripetizione di una misura già controllata in riferimento al peso della carcassa, più preciso e oggettivo, e direttamente correlato all’età e al peso dell’animale all’abbattimento.

La menzione del periodo minimo di allattamento naturale di 30 giorni è soppressa. La durata di tale periodo varia per ciascun animale, in quanto legata allo sviluppo fisiologico dell’agnello, ossia allo sviluppo della dentizione e del sistema digestivo dell’animale, che caratterizza il passaggio da agnello da latte ad agnello ruminante. Lo svezzamento avviene in un momento, che non si può stabilire a priori (e che varia a seconda dell’animale), in cui l’agnello è in grado di nutrirsi da solo di concentrati.

L’intervallo di peso delle carcasse è stato ampliato ed è ora compreso tra 10 e 15 kg. Secondo la nostra esperienza, l’aumento del peso della carcassa di 1 kg, pur mantenendo la classificazione secondo gli stessi criteri di presentazione, conformazione, ingrasso e colore, permette di conservare la qualità sia della carcassa che della carne e di soddisfare la domanda di agnelli di questo tipo, aumentata in alcuni mercati tradizionali di commercializzazione del «Cordero Manchego».

La combinazione di due lettere maiuscole seguite dalla sigla «CM» impressa sul marchio auricolare per identificare il gregge di origine è sostituita dal codice dell’azienda nel registro generale delle aziende di allevamento (Registro General de Explotaciones Ganaderas – REGA), più preciso e conforme alla normativa in vigore.

Il tempo minimo di riposo prima dell’abbattimento è soppresso per tenere conto del requisito di cui al punto 1.2 dell’allegato III (Norme operative relative ai macelli) del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, secondo cui «[g]li animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo».

L’obbligo di mettere a disposizione degli animali dell’acqua zuccherata all’1o% è soppresso, in quanto essi, non restando più a riposo per molto tempo, non hanno bisogno di alcun apporto energetico.

Struttura di controllo

A norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e tenuto conto del paragrafo 3 del medesimo articolo, poiché la FUNDACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA CORDERO MANCHEGO (IGP) non è più l’organismo di controllo autorizzato alla verifica del rispetto dell’attuale disciplinare, occorre sostituire completamente il testo della sezione del disciplinare corrispondente.

Formulazione nell’attuale disciplinare:

Il controllo della denominazione specifica (IGP) spetta al Consejo Regulador, un organo professionale costituito da rappresentanti dei settori dell’allevamento e della trasformazione, costituito da:

a) un presidente, designato dalla Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades della Castiglia-La Mancia;

b) un vicepresidente, eletto dai settori dell’allevamento e della trasformazione;

c) quattro rappresentanti del settore dell’allevamento e quattro del settore della trasformazione. Tali rappresentanti sono eletti democraticamente a suffragio diretto, rispettivamente dagli allevatori e dai trasformatori iscritti nei registri corrispondenti;

d) due esperti di allevamento ovino, designati dalla Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades della Castiglia-La Mancia;

e) un rappresentante dell’Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega.

Settori di competenza

I suoi settori di competenza si limitano:

— per quanto riguarda il territorio, alla zona di produzione interessata,

— per quanto riguarda gli agnelli, agli animali protetti dalla denominazione specifica in tutte le fasi di produzione, ingrasso, trasporto e commercializzazione,

— per quanto riguarda le persone, agli iscritti nei diversi registri.

Compiti

— Predisporre e controllare i diversi registri;

— orientare, sorvegliare e monitorare la produzione, il condizionamento e la qualità delle carni protette. Le attività di controllo e di vigilanza sono svolte da ispettori, incaricati dall’amministrazione competente, che agiscono in modo imparziale nei confronti dei produttori e dei trasformatori;

— attestare il prodotto;

— promuovere e difendere la denominazione specifica;

— agire con piena responsabilità e con la capacità giuridica necessaria per avviare un’azione giudiziaria e comparire in giudizio, esercitando le azioni che competono al Consejo Regulador nell’ambito del proprio compito di rappresentante e tutore degli interessi generali dalla denominazione specifica.

Testo proposto:

Le informazioni aggiornate relative agli organismi di controllo autorizzati alla verifica del rispetto del presente disciplinare di produzione sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/fig_calidad/resultado_reg_ent.php?seccion=CERTIFICACI%D3N&subseccion=PRODUCTOS+CON+IGP&alcance=IGP+CORDERO+MANCHEGO&nombre_ent=&Aceptar=Aceptar

L’organismo di controllo attuale è l’organismo di certificazione seguente:

Nome: CERTICAR, S.L.

Indirizzo:    C/Infanta Mercedes, 13 4o Planta

                   28020 Madrid

                   Madrid

                  ESPAÑA

Tel.            +34 915711105

Esso è autorizzato dalla comunità autonoma della Castiglia-La Mancia e certificato dall’ENAC conformemente alla norma UNE-EN 45011 (“Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”).

L’organismo di controllo dovrà adottare le misure necessarie per valutare il rispetto del disciplinare di produzione, in conformità ai requisiti del sistema di certificazione del prodotto specifico.

L’organismo di controllo dovrà rispettare le regole applicabili, e qualsiasi altra disposizione, ad esempio per quanto riguarda il prelievo di campioni, le prove e le ispezioni, che serviranno da base al sistema di certificazione nel suo manuale di qualità.

Le sue funzioni specifiche saranno le seguenti:

— controllo dei campioni,

— valutazione della conformità delle proprietà del prodotto alle caratteristiche stabilite nel disciplinare,

— controllo dei registri di produzione degli agnelli protetti.

Etichettatura

Per quanto riguarda la marchiatura effettuata dopo la classificazione delle carcasse, la frase «con la dicitura “Cordero Manchego” seguita dal numero di identificazione corrispondente a ciascun macello registrato» è sostituita dal testo seguente: «apponendo la sigla “CM” con inchiostro indelebile sulle zampe, le spalle e il petto delle carcasse selezionate e attaccandovi un’etichetta recante il logo dell’IGP e il numero individuale di ciascuna carcassa».

Poiché il marchio è apposto sulla carne, è più igienico utilizzare la sigla «CM» invece dei termini «Cordero Manchego» ed è inoltre più semplice idenitificare separatamente ciascuna carcassa mediante un’etichetta scritta con inchiostro.

Logo dell’IGP «Cordero Manchego»

Altro

L’espressione «denominazione specifica» è sostituita dall’espressione «indicazione geografica protetta», conformemente alla nomenclatura in vigore.

DOCUMENTO UNICO

«CORDERO MANCHEGO»

n. UE: PGI-ES-02213 — 2.1.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Cordero Manchego»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche

3.2.   Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Carne fresca, derivata esclusivamente da agnelli di razza Manchega, senza distinzione di sesso, alimentati con latte materno, integrato da paglia bianca e concentrati. Carcasse delle categorie «extra» e «prima» di peso compreso tra 10 e 15 kg. Profilo longilineo, con contorni leggermente arrotondati e proporzioni armoniche. Carni da magre a mediamente grasse, ricoperte di uno strato di grasso sottile sulla groppa, alla base della coda, nella regione dorsale e sui reni, ma non sui muscoli della coscia e della spalla, né su quelli trapezoidali. Carne color rosa pallido, molto tenera e succosa, con un principio di marezzatura a livello intramuscolare che le conferisce un aroma caratteristico molto gradevole.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli agnelli sono allevati in stalla e nutriti con latte materno, integrato a discrezione con paglia bianca e concentrati previsti dalla legislazione, fino a quando sono in grado, una volta svezzati, di nutrirsi esclusivamente di paglia bianca e dei predetti concentrati.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’allevamento e l’ingrasso degli agnelli devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

— 

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le carcasse protette dall’IGP sono marcate con la sigla «CM» apposta con inchiostro indelebile sulle zampe, le spalle e il petto e sono provviste di un’etichetta recante il numero individuale e il logo dell’IGP «Cordero Manchego».

Logo dell’IGP «Cordero Manchego»

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata in cui pascolano e crescono gli ovini di razza Manchega si estende sull’intera regione geografica della Mancia, ossia le provincie di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo, e comprende i distretti di: La Mancha, La Manchuela, Centro y Almansa (Albacete); La Mancha, Campo de Calatrava y Campo de Montiel (Ciudad Real); La Manchuela, La Mancha Baja y La Mancha Alta (Cuenca) e La Mancha (Toledo).

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La Mancia era un antico insediamento romano per la coltivazione dello sparto che gli arabi chiamarono successivamente «Manyá» («senz’acqua»). Entrambi i nomi hanno chiaramente segnato il carattere della regione.

Sebbene sia considerata tradizionalmente un territorio pianeggiante, in realtà la provincia della Castiglia-La Mancia, la cui parte più caratteristica è la regione geografica della Mancia, è costituita piuttosto da un altipiano attraversato da montagne, che per due terzi supera i 600 m di altezza e che non scende mai al di sotto dei 200 m sul livello del mare. Il territorio è pertanto caratterizzato dalla predominanza di altipiani pianeggianti e dalla presenza di zone montuose, tanto nella zona periferica che in quella interna, che determinano una grande varietà topografica e paesaggistica.

Dal punto di vista geologico, si tratta di una pianura formata da sedimenti miocenici, situata ad un’altitudine compresa tra i 650 e gli 800 m sul livello del mare. Poiché il terreno è pianeggiante, durante i periodi di pioggia si formano grandi stagni e lagune di scarsa profondità che trattengono l’acqua per qualche tempo.

I principali corsi d’acqua sono: il Tago, la Guadiana Alta, lo Júcar (alto e medio), la Záncara, la Cigüela, lo Jabalón e il Riánsares che, nonostante la portata molto irregolare, sono fortemente sfruttati per l’irrigazione, in particolare da quando negli ultimi anni sono state create grandi distese irrigue.

Dall’analisi delle temperature medie annuali in quattro località della regione emerge che in estate le temperature massime assolute possono superare i 35 °C mentre le temperature medie raggiungono i 25 °C ed il mese più caldo è luglio.

Le precipitazioni annue sono caratterizzate da valori medi prossimi ai 400 mm, rispetto ai 600 mm del resto della Spagna. Le precipitazioni sono non solo scarse ma anche distribuite irregolarmente. Tale situazione si spiega, in primo luogo, con le forti oscillazioni da un anno all’altro (e con i conseguenti volumi molto diversi all’interno di una stessa serie climatica) e, in secondo luogo, con la loro ripartizione nel corso dell’anno, per cui l’estate è la stagione più secca, con appena il 10-15 % delle precipitazioni annuali, mentre la primavera e l’autunno sono in genere le stagioni più piovose.

5.2.   Specificità del prodotto

La varietà dell’alimentazione delle pecore nei pascoli delle zone aride e le peculiarità della razza permettono di ottenere agnelli con carne succosa, il cui aroma e il cui colore sono legati all’origine geografica: carni da magre a mediamente grasse, ricoperte di uno strato di grasso sottile sulla groppa, alla base della coda, nella regione dorsale e sui reni, ma non sui muscoli della coscia e della spalla, né su quelli trapezoidali; carne color rosa pallido, molto tenera e succosa, con un principio di marezzatura a livello intramuscolare che le conferisce un aroma caratteristico molto gradevole.

Pascolando, le pecore beneficiano delle risorse naturali (flora, prati, foraggi, maggesi, stoppie e cespugli di macchia): un legame stretto le unisce quindi alla zona geografica delimitata. Le pecore gestanti continuano a pascolare, il che permette di mantenere per cinque mesi un legame tra la zona geografica e il piccolo (l’agnello) che portano in grembo, attraverso la barriera feto-placentare. Dopo il parto gli agnelli appena nati restano nell’ovile e non vanno a pascolare all’esterno. Tuttavia, grazie all’allattamento naturale, il loro legame con la zona geografica si mantiene, in quanto le madri vanno al pascolo.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La razza Manchega è una specie ovina autoctona adattatasi da lungo tempo a tale regione, di cui rappresenta una delle principali fonti di ricchezza. Ha saputo conservare la propria purezza, in quanto non è stata mai incrociata, e si è adattata con il tempo al pascolo nelle zone aride. Gli animali di questa razza beneficiano in primo luogo delle risorse naturali a disposizione (flora, prati, foraggi, maggesi, stoppie e cespugli). La varietà d’alimentazione delle pecore e le peculiarità della razza permettono di ottenere agnelli con carne succosa, il cui aroma e il cui colore sono legati all’origine geografica.

Gli agnelli delle pecore di razza Manchega sono commercializzati da molto tempo. Nel corso dei secoli le pratiche di allevamento e di ingrasso hanno ottimizzato le qualità di questa carne tipica della Mancia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_modificado_scc_web.pdf