Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-06-2019
Numero provvedimento: 3542
Tipo gazzetta: Nessuna

Accise su prodotti alcolici - Produzione di alcole etilico, prodotti alcolici intermedi e del vino, fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in regime di deposito fiscale - Fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo - Sussistenza di adeguate esigenze economiche.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4359 del 2018, proposto da: 
A.G.B. S.R.L., con sede in Brusciano (Na), alla Via Padula n. 102/A, in persona del legale rappresentante, Barberio Gennaro, rappresentata e difesa, dall’avv.to Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 4 e domicilio digitale - p.e.c.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

contro

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11, domicilia per legge;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, Ufficio delle Dogane di Napoli rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11, domicilia per legge;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania Ufficio Dogane di Napoli 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione

1) della nota prot. n. 38183/RU rif: 34959RU/2018 3634RU/2018 del 10 agosto 2018 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania Ufficio delle Dogane di Napoli 2 ha comunicato alla ricorrente il diniego della richiesta qualifica di depositario autorizzato per la commercializzazione di alcool etilico; 2) della nota prot. n. 36342/RU del 31 luglio 2018, di comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 della legge 241/90; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato – Direzione Centrale Roma e Ufficio Regionale Campania - Napoli;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 1801 del 5 dicembre 2018 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 il dott. Vincenzo Cernese - i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

 

Con ricorso notificato il 30.10.2018 e depositato il 08.11.2018 Barberio Gennaro - nella dedotta qualità di amministratore della Ditta A.G.B. S.r.l., che in data 18 settembre 2017 aveva presentato all’Agenzia delle Dogane di Napoli istanza per la “Istituzione di deposito fiscale di commercializzazione prodotti alcolici” con allegata tutta la documentazione prescritta dal decreto n. 153 del 27 marzo 2001 (protocollata al n. 44494RU/2017) - riferisce, in fatto, che:

- la predetta domanda era finalizzata ad ottenere il riconoscimento della qualifica di Depositario Autorizzato per la commercializzazione di alcole etilico acquistando l’alcole da primari depositi fiscali italiani, avendo come finalità la commercializzazione con opifici di produzione in regime di deposito fiscale o di deposito commerciale ad accisa assolta, così come consentito dall’art. 28, comma 3 del T.U. n. 504 del 26/10/1995;

- su richiesta dell’amministrazione procedente la società ricorrente, con nota prot. n. 560900/RU/2017 e successiva integrazione prot. 24940/RU/2018, presentava la documentazione integrativa richiesta in sede di verifica tecnica del 26.09.2017, producendo tra l’altro una relazione economica finanziaria nel quale veniva illustrato il progetto aziendale finalizzato alla mera commercializzazione di alcol etilico;

- con nota del 28.05.2018 prot. 25723/RU/2018 l’amministrazione richiedeva alla società A.G.B. s.r.l., ai sensi dell’art. 28 del T.U.A. quale presupposto essenziale per il rilascio della qualifica richiesta, la presenza di adeguate esigenze economiche da soddisfare sia in termini di quantitativi di prodotto da movimentare in quanto destinati ad impieghi agevoli o esenti dall’accisa sia relativamente alla solidità economica del soggetto richiedente ed al piano industriale presentato specificando che rientrano nelle citate movimentazioni destinate ad impieghi agevolati o esenti dall’accisa: le spedizioni di prodotti alcolici in regime sospensivo verso Stati membri dell’Unione europea; le esportazioni verso Paesi terzi; i trasferimenti di prodotti in sospensione d’accisa che hanno inizio e si concludono nel territorio dello Stato limitatamente a quelli eseguiti in applicazione della disciplina agevolativa quale quella prevista al comma 3 art. 27 del T.U.A.;

- la Società con nota del 28.06.2018 prot. 30870/RU/2018 presentava ad adempimento delle prescrizioni di cui alla nota prot. 25723/RU/2018 del 28.05.2018 n. 10 copie di “contratti” di vendita a varie società per un totale commercializzato dichiarato di circa 40.000 litri mensili, ma l’Agenzia, successivamente all’analisi della documentazione prodotta, con nota del 12.07.2018 prot. 33314/RU/2018 richiedeva al ricorrente di specificare le generalità dei clienti nonché i relativi codice di accisa/ditta;

- nonostante la società avesse fornito dette informazioni, in data 24.07.2018, l’Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 36342/RU del 31 luglio 2018, comunicava alla società A.G.B. s.r.l. il preavviso di diniego ex art. 10 della legge 241/90, assegnando nel contempo, alla stessa il termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione, per modo che, in riscontro a detta comunicazione la società istante, in data 07/08/2018 faceva pervenire all’amministrazione puntuali “osservazioni” nelle quali evidenziava di aver pienamente soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 28 comma 3 del D.lgs 504/1995 avendo dimostrato l’esigenza di commercializzare alcole etilico a soggetti operanti nel territorio nazionale in regime di deposito fiscale nonché “gli accordi di commercializzazione” con n. 6 depositi fiscali italiani.

Date tali premesse e preso atto che l’Amministrazione intimata con il provvedimento aveva disposto il diniego della richiesta autorizzazione ritenendo che le osservazioni e la documentazione prodotte in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego non erano “rispondenti ai requisiti essenziali già esposti nelle note 36342RU/2018 e prot. 25723RU/2018 per il riconoscimento della qualifica di depositario autorizzato ai sensi dell’art. 5 del T.U.A. approvato con il D.lgs 504/95, Barberio Gennaro, nella spiegata qualità, propone la formale impugnativa in epigrafe.

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sì come del tutto infondato.

L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura si deduce la violazione di legge (art. 28, co. 3, T.U.504 del 1995; art. 5 T.U. 504 del 1995, oltre all’eccesso di potere (per falsità dei presupposti ed erroneità manifesta), al riguardo rilevandosi che:

- l’Amministrazione intimata ha disposto il diniego della qualifica di depositario autorizzato richiesta dalla ricorrente ritenendo, erroneamente, che, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società A.G.B. s.r.l. non dimostrava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detta qualifica che, si legge nel provvedimento impugnato, può trovare giustificazione solo in presenza di adeguate esigenze economiche da soddisfare sia in termini quantitativi di prodotto da movimentare in quanto destinato ad impieghi agevolati od esenti dall’accisa, sia relativamente alla solidità economica del soggetto richiedente ed al piano industriale proposto”. Inoltre, sempre a dire dell’Agenzia, “per i soggetti con i quali codesta società intenderebbe commercializzare prodotto, non è stata dimostrata l’esigenza di movimentare alcole etilico destinato agli usi esenti e/o agevolati dell’accisa”;

- tali argomentazioni sono prive di pregio e, comunque, palesemente erronee, atteso che l’art. 28 comma 1 del T.U. 504/1995 stabilisce che: “la produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché' la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuati in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti (omissis)”, mentre il successivo comma 3, prevede (tra le altre utilizzazioni) la detenzione di prodotti in regime sospensivo, allorquando risponde ad “adeguate esigenze economiche”;

- ebbene, non vi è dubbio alcuno che il richiedente, titolare di un deposito per la mera commercializzazione di prodotti alcolici aveva ampiamente dimostrato all’amministrazione intimata che la detenzione di prodotti in regime sospensivo era requisito imprescindibile per svolgere la relativa attività e, rispondeva, come richiesto dall’art. 28, comma 3 T.U. 504/1995, ad adeguate esigenze economiche dell’impresa;

- infatti, la soc. A.G.B. s.r.l., come si evince dalla documentazione prodotta all’Agenzia in allegato alla istanza del 2017, per svolgere l’attività di cui alla denegata autorizzazione, ha realizzato un opificio destinato alla commercializzazione di alcool etilico neutro, attrezzato con n. 3 serbatoi in acciaio di 10.000 litri cadauno allocati in un bacino di contenimento e si era dotata di alcolometri e valvole di conversione per la determinazione del grado alcolico, di una bilancia da kg 1500 modello DFWL certificata, di una pompa per il travasi dell’alcool marca (…….);

- i costi sostenuti per la realizzazione di detto impianto, ad oggi inattivo in attesa dell’autorizzazione, sono stati rilevanti e tanto sarebbe bastato per dimostrare le esigenze economiche della ricorrente ad ottenere il rilascio della richiesta qualifica indispensabile per poter commercializzare prodotti alcolici in regime di sospensione e, quindi, per poter mettere in esercizio l’impianto e, di conseguenza, a reddito l’investimento;

- ad ulteriore comprova della sussistenza di esigenze economiche che giustificavano la formulata richiesta la A.G.B. s.r.l., dimostrava all’ufficio delle Dogane competente che 10 imprese del settore, di cui 6 operanti in regime di deposito fiscale, avevano manifestato il proprio interesse ad acquistare dalla ricorrente circa 40.000 litri mensili di alcool da commercializzare;

- ebbene, anche a voler considerare solo il “consolidato” cioè i 40.000 litri di alcool mensili che, sin da subito, la ricorrente potrebbe commercializzare, la società ricorrente, come ben noto all’Agenzia, in mancanza del riconoscimento della richiesta qualifica sarebbe costretta a corrispondere, mensilmente, per l’acquisto di detto quantitativo di prodotto, un’accisa di circa 400.000 euro;

- è, quindi, evidente che la A.G.B. s.r.l. se non otterrà il beneficio della “sospensione dell’accisa” non potrà mai utilizzare l’opificio e, quindi, esercitare l’attività di deposito all’ingrosso di alcole etilico non potendo, certamente sostenere un costo mensile per l’accisa così elevato, a ciò aggiungaisi che detto costo che la ricorrente dovrebbe anticipare mensilmente è stato calcolato considerando solo il consolidato e non anche il potenziale della società, con la conseguenza che se la A.G.B. volesse acquistare un quantitativo di alcole superiore, avendone la capienza nei serbatoi, l’accisa da corrispondere mensilmente, sarebbe evidentemente, ancora maggiore;

- quanto detto dimostra che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la società A.G.B. s.r.l. aveva esaustivamente dimostrato che la detenzione di prodotti in regime sospensivo rispondeva “ad adeguate esigenze economiche” anche in termini quantitativi di prodotto da commercializzare (40.000 litri mensili);

- inoltre, si legge, ancora, nel provvedimento impugnato che la ricorrente non avrebbe dimostrato che i soggetti con i quali intenderebbe commercializzare il prodotto, hanno “l’esigenza di movimentare alcole etilico destinato agli usi esenti e/o agevolati dell’accisa” ed, a tale riguardo, la stessa Amministrazione nel provvedimento che si contesta, riconosce che sei delle dieci imprese che hanno manifestato la volontà di acquistare alcole etilico dalla A.G.B., operano in regime di deposito fiscale identificato dal “Codice Accisa” (cod. acc. IT00NAA001280; cod. acc IT00LEA00006P; cod. acc. IT00CEA0042A; co. Acc. IT00NAA00126K; cod. acc. IT00NAA00121V; cod. Acc. IT00CEA00057N) e tale circostanza, dimostra, di per sé sola, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Dogane nel provvedimento impugnato, le dette imprese movimentano alcole etilico destinato agli usi esenti e/o agevolati dell’accisa;

- e, d’altronde, non potrebbe essere diversamente perché i depositi fiscali, conseguita la qualifica, a norma del comma 7 dell’art. 28 del T.U. 504/95, non possono detenere prodotti alcolici ad imposta assolta (eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale) e, comunque e risolutivamente, l’Agenzia, avendo rilasciato la licenza di deposito fiscale alle dette aziende ben sapeva che nella fattispecie trattasi di ditte produttrici di prodotti alcolici che, quindi, per espressa previsione dell’art. 28 comma 1 del D.lgs. 504/95 possono svolgere l’attività solo in regime di accisa sospesa (e, quindi, di deposito fiscale).

La censura è infondata.

Si premette, per una migliore comprensione della vicenda in esame, che il D.L. vo 26/10/1995, n. 504, all’art. 5 (“Regime del deposito fiscale”) prevede che << 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. 2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria (……) >>. Pertanto:

1) Il Deposito fiscale è l’unico impianto che può detenere, ricevere e spedire prodotti sottoposti ad accisa sottoposti ad accisa sospendendo il pagamento dell’accisa;

2) Il pagamento dell’accisa da parte del Deposito fiscale è dovuto, alle scadenze e con le modalità previste dall’art. 3, D.L. vo n. 504/95, quando il prodotto viene immesso in consumo, quindi, in generale, nel momento in cui la merce soggetta ad accisa “esce” da un Deposito fiscale con destinazione diversa da un altro Deposito fiscale o da altre figure fiscali autorizzate a ricevere prodotti in sospensione di accisa;

3) Nei recinti dei Depositi fiscali possono essere detenuti solo prodotti in sospensione di accisa e mai prodotti che hanno già assolta l’accisa, di conseguenza i Depositi fiscali non possono ricevere ed “acquistare” prodotti che non si trovano in regime di sospensione di accisa;

4) Escludendo i casi di prodotti provenienti da altri Stati comunitari o extracomunitari, l’unico soggetto che può spedire e commercializzare prodotti sottoposti ad accisa ad un Deposito fiscale è solo un altro Deposito fiscale, in quanto solo i soggetti autorizzati a ricevere detta figura detengono prodotti in sospensione di accisa.

In sostanza appare evidente che, nell’ambito della catena di distribuzione del prodotto - nella specie, alcool etilico puro - - dall’acquisto della materia prima, sino al consumo, passando per la trasformazione industriale del prodotto, quest’ultimo viene movimentato beneficiando del regime di sospensione di accisa, intessendo una rete di rapporti commerciali esclusivamente e reciprocamente tra tutti i soggetti depositari, muniti della medesima autorizzazione ad agre in regime di deposito fiscale, per modo che la mancanza di tale autorizzazione comporta inesorabilmente la estromissione del soggetto dal circuito privilegiato, eccezionale, ristretto e agevolato dei “depositi fiscali” che i non possono ricevere ed “acquistare” prodotti che non si trovino in regime di sospensione di accisa con la conseguente immediata esposizione al libero mercato nel quale si può operare solo con regime di accisa regolarmente assolta.

Invero la valutazione dell’Agenzia resistente relativamente all’autorizzazione de qua è volta a preservare l’integrità del mercato e così della intera rete di distribuzione del prodotto “alcool etilico”, con effetti positivi “a catena” nei confronti di tutti gli operatori che intervengono nel circuito agevolato di sospensione di accise (destinata poi a gravare esclusivamente sul consumatore finale) nei vari passaggi di commercializzare del prodotto, integrità che potrebbe essere compromessa o comunque alterata dalla presenza di un ulteriore nuovo depositario autorizzato che, per le caratteristiche evidenziate nella motivazione dell’impugnato diniego, potrebbe introdurre elementi di antiecomicità e di irrazionalità nel mercato di riferimento di un prodotto sensibile, commercializzato in regime di accisa sospesa con immediate e inevitabili ricadute sull’interesse pubblico alla corretta gestione del prodotto commercializzato in regime monopolistico, costringendo l’Erario (con gravose conseguenze facilmente immaginabili) a rinunciare all’esazione del tributo, quanto meno nelle fasi intermedie del processo di commercializzazione.

Ciò posto, nel caso della società ricorrente, i motivi addotti a fondamento dell’opposto diniego di qualifica di deposito fiscale da lei richiesta, sinteticamente riassunta nella “mancanza di adeguate esigenze economiche da soddisfare”, possono così analiticamente scomporsi:

a) unicamente le suddette “esigenze economiche da soddisfare”, possono giustificare la qualifica di “deposito fiscale” sia in termini quantitativi di prodotto da movimentare in quanto destinato ad impieghi agevolati od esenti dall’accisa;

b) la (non comprovata) solidità economica del soggetto richiedente, in relazione al piano industriale proposto”;

c) la mancata dimostrazione “per i soggetti con i quali codesta società intenderebbe commercializzare prodotto”, “dell’esigenza di movimentare alcole etilico destinato agli usi esenti e/o agevolati dell’accisa”.

Parte ricorrente sostiene che la detenzione di prodotti in regime sospensivo era requisito imprescindibile per svolgere la relativa attività e, rispondeva, come richiesto dall’art. 28, comma 3 T.U. 504/1995, ad adeguate esigenze economiche dell’impresa, aggiungendo che i costi sostenuti per la realizzazione di apposito impianto, ad oggi inattivo in attesa dell’autorizzazione, sono stati rilevanti e tanto sarebbe bastato per dimostrare le esigenze economiche della ricorrente ad ottenere il rilascio della richiesta qualifica indispensabile per poter commercializzare prodotti alcolici in regime di sospensione e, quindi, per poter mettere in esercizio l’impianto e, di conseguenza, a reddito l’investimento.

Osserva in contrario il Collegio che le “adeguate esigenze economiche” di cui all’art. 28, co. 3 (<< La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche >>) in presenza delle quali soltanto è possibile attribuire ad un deposito la qualifica “fiscale” e che giustificano l’inserimento dello stesso nel “circuito dei depositi fiscali” non si identificano, se non in maniera del tutto marginale e residuale, con le convenienze e gli interessi personali del soggetto titolare del predetto deposito, improntati a logiche eminentemente di profitto imprenditoriale. Inoltre le “adeguate esigenze economiche” richieste dal comma 3 per il conseguimento della licenza di deposito fiscale, devono ritenersi avverate in presenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, alla stregua del quale << Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti (……) >>.

Appare evidente che la valutazione di istituire (o meno) un deposito fiscale non può dipendere dalla convenienza ed utilità proprie del singolo operatore economico, ma si raccorda prioritariamente ad un interesse pubblico, ancorandosi ad esigenze superiori ed oggettive, riassumibili nella prospettiva di implementazione ed ottimizzazione della rete dei depositi fiscali in un contesto dal quale non restano del tutto estromessi gli interessi del privato che investe i suoi capitali in vista del perseguimento di ricavi che, oltre a coprire i costi, garantisca all’investitore anche un margine di utile onde mettere a frutto l’organizzazione produttiva appositamente creata.

Ne consegue che, nel caso della società ricorrente, contrariamente a quanto dedotto, non possono considerarsi “adeguate esigenze economiche” nel senso richiesto dalla normativa di riferimento le spese sostenute per l’allestimento dell’impianto destinato a fungere da deposito fiscale o anche quelle di logistica per la messa in funzione dell’impianto, altrimenti inutilizzato, con la conseguenza che a nulla rileva che la società ricorrente abbia realizzato un “opificio destinato alla commercializzazione di alcool etilico neutro, attrezzato con n. 3 serbatoi in acciaio di 10.000 litri cadauno allocati in un bacino di contenimento e si era dotata di alcolometri e valvole di conversione per la determinazione del grado alcolico, di una bilancia da kg 1500 modello DFWL certificata, di una pompa per il travasi dell’alcool marca (…..)”; altrettanto irrilevante si rileva poi ogni considerazione del potenziale della società, che indurrebbe la A.G.B. ad acquistare un quantitativo di alcole superiore a quello preventivamente stimato, avendone la capienza nei serbatoi, con la conseguenza di dover corrispondere mensilmente un’accisa ancora maggiore. In proposito, appena è il caso di rilevare che il predetto impianto è stato realizzato ed è sorto su autonoma iniziativa dell’investitore ed a suo rischio, senza, cioè, prima conseguire la licenza di deposito fiscale, per modo che i costi sostenuti per la realizzazione dello stesso in alcun modo possono ricondursi alle “adeguate esigenze economiche” necessarie per accedere alla suddetta licenza e di essi non potrà certo farsi carico all’Agenzia resistente.

Analizzando più da vicino gli elementi motivazionali, sintomatici della mancanza di “esigenze economiche da soddisfare”, nel caso della Società ricorrente, l’Amministrazione adduce, la mancanza:

a) in termini quantitativi di prodotto da movimentare (per mera cessione in uscita) in quanto destinato ad impieghi agevolati od esenti dall’accisa;

b) della solidità economica del soggetto richiedente, in relazione al piano industriale proposto”;

c) di dimostrazione “per i soggetti (cessionari n.d.r.) con i quali codesta società intenderebbe commercializzare prodotto “dell’(analoga n.d.r.) esigenza di movimentare alcole etilico destinato agli usi esenti e/o agevolati dell’accisa”.

Questa Sezione, già in sede cautelare con l’ordinanza in epigrafe, nel respingere l’istanza cautelare, aveva considerato che << l’impugnato diniego dell’istituzione di un deposito fiscale per la mera commercializzazione di prodotti alcolici sembra immune dai vizi dedotti, in difetto di adeguati e congrui elementi che giustifichino la necessità di mantenere in regime di sospensione della accisa l’alcool commercializzato, che non sembra destinato ad impieghi agevolati od esenti >> conseguentemente rilevando che << quanto sopra rilevato sembra giustificare un atteggiamento restrittivo dell’Amministrazione resistente >>.

In questa sede va soggiunto che, da una analisi complessiva del mercato di rifermento (tenendo anche conto degli operatori preesistenti aventi esigenze analoghe), all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una valutazione che appare immune da vizi logici ovvero manifestamente irrazionale o erronea, è sembrata ictu oculi non necessaria la presenza di un nuovo ed ulteriore deposito autorizzato per tre ordini di ragioni: anzitutto per l’esiguo o comunque inadeguato quantitativo del prodotto che verrebbe commercializzato a regime agevolato di accise assolta, per la mancanza di adeguata solidità economica del soggetto richiedente l’autorizzazione e di un piano industriale ed, infine, per la scarsità dei soggetti terzi pur essi autorizzati quali depositari fiscali con i quali dovrebbero aver luogo la transazioni commerciali.

Nella fattispecie, come ragguagliato dalla resistente Agenzia - a seguito dell’istanza del 18.09.2017 prot. 44494RU/2017 con cui la Società istante, odierna ricorrente, richiedeva il riconoscimento della qualifica di Depositario Autorizzato per la commercializzazione di alcole etilico acquistando l'alcole da primari depositi fiscali italiani ed avendo come finalità la commercializzazione con opifici di produzione in regime di deposito fiscale o deposito commerciale ad accisa assolta ex art. 28 TUA - l’Ufficio impartiva delle prescrizioni, la Società con nota prot. 56090/RU/2017 e successiva integrazione prot. 24940/RU/2018 presentava documentazione a parziale assolvimento delle prescrizioni impartite in sede di verifica tecnica del 26.09.2017, producendo tra l'altro una relazione economica finanziaria che esplicava il progetto aziendale di mera commercializzazione di alcole etilico da cui si desumeva che nell'arco dell'esercizio finanziario 2019 il piano industriale prevedeva una movimentazione di alcole etilico per costi di acquisto di circa 291.400 euro.

Con nota del 28.05.2018 prot. 25723/RU/2018 veniva richiesto, ai sensi dell'art 28 del T.U.A. quale presupposto essenziale per il rilascio della qualifica richiesta, la presenza di adeguate esigenze economiche da soddisfare sia in termini di quantitativi di prodotto da movimentare in quanto destinati ad impieghi agevolati o esenti dall'accisa sia relativamente alla solidità economica del soggetto richiedente ed al piano industriale presentato specificando che rientrano nelle citate movimentazioni destinate ad impieghi agevolati o esenti dall'uccisa, ivi previsti.

La Società con nota del 28.06.2018 prot. 30870/RU/2018 presentava ad adempimento delle prescrizioni della nota prot 25723/RU/2018 del 28.05.2018 n.10 copie di "contratti" di vendita a varie Società per un totale commercializzato dichiarato di circa 40.000 litri mensili. Tuttavia tali "contratti" di cui si evinceva solo essere stipulati con tutti soggetti nazionali, espressi nella forma della lettera commerciale non riportavano le generalità complete dei soggetti clienti, per poter valutare la rispondenza al quesito proposto con nota del 28.05.2018 prot 25723/RU/201.

Successivamente all'analisi della documentazione prodotta, quest'Ufficio con nota del 12.07.2018 prot 33314/RU/2018 richiedeva le generalità dei clienti nonché i relativi codici di Accisa/ditta degli stessi che venivano forniti dalla Società allegati al prot 34959/RU/2018 del 24.07.2018 e dai dati forniti risultava che nessuno di questi soggetti rientra nella casistica richiamata nella nota 28.05.2018 prot.25723/RU/2018 ovvero necessitano movimentazioni destinate ad impieghi agevolati o esenti dall'accisa o di spedizioni, esportazioni, trasferimenti di prodotti in sospensione d'accisa, secondo quanto previsto dall’art. 27 del T.U.A.

Inoltre l'ufficio evidenziava che per alcuni de clienti indicati dalla società istante si trovavano nella condizione di essere deposito commerciale per i quali il trasferimento in sospensione di imposta è vietato, per modo che, con nota prot. 36342 /2018 il Direttore dell'ufficio delle dogane di Napoli 2 comunicava il preavviso di diniego, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990, non sussistendo i presupposti per il rilascio della qualifica di depositarlo autorizzato per la A.G.B. s.r.l. unipersonale con sede legale e deposito in Brusciano.

Orbene, premesso che, in punto di fatto, la sussistenza (o meno) dei suddetti connotati essenziali per il riconoscimento della qualifica di deposito fiscale può essere attinta dall’Amministrazione procedente anche dai elementi sintomatici da lei individuati che, isolatamente considerati o nel loro insieme, denotino la mancanza di “adeguate esigenze economiche”, nella fattispecie l’Ufficio SAP attivata la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti, accertava, oltre alla consistenza del deposito (3 serbatoi da 10.000 litri di alcole etilico), la mancanza di qualsivoglia condizione legata alle fattispecie della declaratoria del comma 2 del citato articolo (trattasi di un soggetto che acquista e vende l’alcole tal quale), e quindi prescriveva di fornire "apposita documentazione integrativa per quanto descritto nella sezione lavorazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art 28 del TUA”.

La Società produceva una relazione integrativa, confermando il carattere di mera commercializzazione, e presentava un project pian, ossia un piano industriale per gli anni successivi, dal quale, a suo dire, si sarebbe dovuta evincere una impossibilità ad operare inizialmente con un diverso regime strettamente legato a condizioni di natura economica (ad accisa assolta), tuttavia, la società non dimostrava la concretezza dei rapporti commerciali intrapresi, fornendo esclusivamente semplici scambi di mail con potenziali clienti di alcuni depositi fiscali, ma non esplicitava quale volume d’affari in sospensione d’accisa essa intendesse generare con tali soggetti e tale elemento è stato ritenuto determinante per l’ Amm.ne in quanto la concessione di un regime sospensivo dell’accisa costituisce un’eccezione rispetto alla facoltà del contribuente di operare solo ad accisa assolta.

Con la seconda censura si deduce la violazione di legge (art. 28, co. 3, T.U. 504 del 1995; artt. 3 e 10 bis della L. 241/90, oltre all’eccesso di potere (per falsità dei presupposti ed erroneità manifesta), al riguardo parte ricorrente, richiamate le analitiche motivazioni dell’opposto diniego, riassumibili nella “mancanza di adeguate esigenze economiche”, rileva che, nonostante i presupposti, prescritti dall’Agenzia per dimostrare la sussistenza delle “adeguate esigenze economiche” che, a norma di legge, giustificano il rilascio dell’autorizzazione a deposito fiscale non sarebbe comunque possibile evincere perché i detti requisiti, non sarebbero stati adeguatamente dimostrati dalla richiedente, neppure attraverso il deposito delle osservazioni e della documentazione in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10, L. 241790, Pertanto il diniego impugnato è stato disposto su presupposti del tutto erronei e comunque con una motivazione assolutamente inadeguata ed insufficiente, tale da non consentire di comprendere quali sono i requisiti ritenuti dall’Agenzia essenziali per il riconoscimento della sussistenza delle adeguate esigenze economiche che la ricorrente non avrebbe dimostrato di avere, ritenendosi impossibilitato a percepire e, ciò, a maggior ragione, laddove il destinatario del provvedimento finale abbia prodotto in sede istruttoria osservazioni e documenti, non potendo in questo caso l’Amministrazione limitarsi a richiamare, genericamente tali documenti definendoli “non rispondenti ai requisiti essenziali già esposti nelle note 36342RU/2018 e prot. 25723RU/2018 per il riconoscimento della qualifica di depositario autorizzato ai sensi dell’art. 5 del T.U.A approvato con D.lgs 504/95” dovendo, diversamente, esplicitare le ragioni del loro mancato accoglimento.

L’ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.

Le osservazioni, fatte pervenire dall’istante in data 07.08.2018, con nota assunta al prot. 37575RU/2018 e a cui parte ricorrente sembra annettere così grande rilievo - quanto meno sotto il profilo motivazionale – risultano, di seguito, riportate: "....lo scrivente ritiene pienamente soddisfatti i requisiti previsti ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.lgs 504/1995 per l'ottenimento dell'autorizzazione per la gestione in regime di deposito fiscale del proprio magazzino all'ingrosso di alcole etilico in quanto ha dimostrato l'esigenza di commercializzare alcole etilico a soggetti operanti nel territorio nazionale in regime di deposito fiscale, commercializzazione diversamente non consentita dalla norma." Codesta società produceva, a sostegno di quanto sopra, degli accordi di commercializzazione con n. 6 depositi fiscali italiani.

Tuttavia le osservazioni e la documentazione prodotte venivano ritenute dall’Ufficio non rispondenti ai requisiti essenziali già esposti nelle note 36342RU/2018 e prot. 25723RU/2018, per il riconoscimento della qualifica di depositarlo autorizzato ai sensi dell'art. 5 del T.U.A approvato con D.L. vo 504/1995, con la conseguenza che il Direttore dell'Ufficio delle dogane di Napoli 2 comunicava sulla base dell'istruttoria svolta il diniego dell'istanza.

Ad avviso del Collegio le motivazioni addotte a fondamento del provvedimento definitivo di diniego, sulla base della ampia ed esaustiva interlocuzione in precedenza intercorsa tra le parti in sede procedimentale, sono sufficienti a confutare anche le predette osservazioni.

D’altronde la medesima parte ricorrente asserisce che l’obbligo, derivante dall’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, di esternare, nella motivazione del provvedimento finale, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non impone l’analitica confutazione delle argomentazioni formulate dal privato, anche se non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.(cfr. Tar Campania – sez. II – sentenza n. 441 del 27¬03-2018); nella specie, l’Amministrazione non solo ha indicato con chiarezza, quali erano i requisiti che la società ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato di possedere, ma ha adeguatamente esternato le ragione per le quali la stessa aveva ritenuto le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta dalla A.G.B. s.r.l. sostanzialmente insufficienti ai fini del rilascio della richiesta abilitazione.

In definitiva il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) lo respinge.

b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, complessivamente quantificate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere