Avviso di consultazione pubblica — Denominazione del Messico da proteggere come indicazione geografica di una bevanda spiritosa nell’Unione europea.
(Comunicazione 08/07/2019, pubblicata in G.U.U.E. 8 luglio 2019, n. C 229)
Nel quadro del processo periodico di aggiornamento dell’elenco delle bevande spiritose degli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 1997 (di seguito «accordo del 1997 sulle bevande spiritose»), il Messico ha presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose, la denominazione nella tabella allegata. La Commissione europea sta valutando se tale denominazione vada protetta in forza dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose come indicazione geografica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine fissato sopra che dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
b) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 del Consiglio, oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:
— Svizzera
— Corea
— America centrale
— Cile
— Colombia, Perù ed Ecuador
— Serbia
— Moldova
— Georgia
— Liechtenstein
— Stati Uniti
— Canada
— Ucraina
c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
d) mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La possibile protezione della denominazione in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito di un atto giuridico che modifica gli allegati dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose.
Denominazione del Messico da proteggere come indicazione geografica nell’Unione europea per le bevande spiritose
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Denominazione |
Descrizione sintetica |
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Raicilla |
Bevanda spiritosa a base di agave |