Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 10/07/2019, n. 2019/1176, pubblicato in G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 185)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze mandipropamide e profoxidim sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(2) Per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha concluso che non è prevista la presenza di residui dell'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico in alcun prodotto vegetale o animale, poiché l'unico uso, autorizzato con limitazioni, in quanto antiparassitario sulle uve da vino dopo l'innesto non dovrebbe comportare residui significativi nelle uve da vino. È quindi opportuno fissare gli LMR al limite di determinazione specifico. Tali valori di base dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per il mandipropamide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo in mandipropamide (ogni rapporto di costituenti isomeri), raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per patate, cipolle, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori e zucchine, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) Per il profoxidim, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, raccomandando di mantenere invariati gli LMR vigenti.
(5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di limiti specifici di determinazione.
(7) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e VI del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 31 gennaio 2020.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER