Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
(Comunicazione 10/07/2019, pubblicata in G.U.U.E. 10 luglio 2019, n. C 232)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Penedès»
Numero di riferimento: PDO-ES-A1551-AM04
Data della comunicazione: 17.1.2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifiche del titolo alcolometrico
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Nei vini bianchi, rosati e rossi è soppresso il limite massimo e ridotto il limite minimo del titolo alcolometrico effettivo. La modifica interessa il punto 2.1.1 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
Queste modifiche del titolo minimo e massimo sono realizzate in ragione dell’adattamento dei vini della DO Penedès ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di garantire le caratteristiche e la tipicità dei vini prodotti nella DO Penedès.
2. Correzione nei vini prodotti con il metodo «dulce de frío»
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Nella versione precedente del disciplinare di produzione il vino prodotto con il metodo «dulce de frío» (un tipo di crioestrazione) era erroneamente incluso tra i vini liquorosi.
Con l’inclusione della varietà Viognier, anche quest’ultima potrà essere usata per questo tipo di vino.
Entrambe le modifiche interessano il punto 2.1.1 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
Poiché il loro titolo alcolometrico effettivo minimo è 9,5 % vol non si tratta di vini liquorosi. Ne è stata di conseguenza corretta la collocazione.
Inoltre, l’inserimento della varietà Viognier nella precedente modifica fa sì che debba essere inclusa tra le varietà destinate alla produzione del «dulce de frío».
3. Modifiche dei vini spumanti di qualità
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
— Offrire al consumatore vini spumanti di qualità della DO Penedès ecologici al 100 %.
— Allungare i tempi di produzione e invecchiamento dei vini spumanti di qualità portandoli almeno da 12 a 15 mesi.
Attualmente, per la produzione di vini spumanti di qualità ecologici è preferibile che durante la fermentazione in bottiglia sia usato zucchero della stessa uva ecologica, che perciò è zucchero del vino base stesso o del mosto dell’uva; non sarà pertanto necessario aggiungere zucchero esogeno ecologico.
— Le varietà usate per produrre vini spumanti di qualità sono limitate a quelle più idonee.
— Sono adattati i parametri dei vini spumanti (il limite massimo del titolo alcolometrico effettivo è eliminato, l’acidità totale è limitata a 5 g/l ed estratto secco, ceneri e pH cessano di essere regolati).
Quanto precede modifica il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
— Progredire nella coltivazione ecologica e sostenibile.
— Garantire la lisi dei lieviti nel processo di seconda fermentazione grazie all’aumento dei mesi di invecchiamento.
— Tra tutte le varietà autorizzate vengono scelte quelle più idonee per la produzione di vini spumanti di qualità.
— I parametri analitici sono modificati per adattare la produzione a temperature climatiche superiori; quelli eliminati rimarranno soggetti alla normativa in vigore.
4. Correzione nei vini di uve stramature
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
I vini di uve stramature sono separati dai vini liquorosi. La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
Nella versione precedente del disciplinare di produzione i vini di uve stramature erano erroneamente inclusi tra i vini liquorosi, ma poiché costituiscono una categoria vitivinicola distinta tale errore è stato corretto.
5. Modifiche del limite massimo di acidità volatile di alcuni vini
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
I vini prodotti con determinati metodi (in botte, con uva stramatura, con il metodo «dulce de frío») potranno avere limiti di acidità volatile superiori. La modifica interessa il punto 2.1.6 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
I vini fermentati e/o invecchiati in botti di legno possono superare gli 0,7 gr/l e vanno pertanto equiparati ai vini invecchiati per più di un anno. Poiché infatti la fermentazione avviene in botte, essa può cedere al vino quantità non indifferenti di acido acetico. L’aumento del limite di acidità volatile è dunque giustificato in questi tipi di vino.
In virtù del loro sistema di produzione, i vini liquorosi e quelli prodotti con il metodo «dulce de frío» possono superare il valore di acidità totale di 1,2 gr/l espresso in acido tartarico, fino a un valore non superiore ai 2 gr/l. I vini dolci prodotti con il metodo «dulce de frío» sono più propensi a presentare livelli elevati di acidità volatile a causa del processo di produzione che include fattori come l’elevato tenore di zuccheri nell’uva, il metabolismo dei lieviti e lunghi periodi di fermentazione che favoriscono l’aumento dell’acidità volatile.
6. Modifiche della densità di impianto e irrigazione
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
I limiti massimo e minimo di densità di impianto sono soppressi. Inoltre, l’irrigazione è limitata all’adempimento di quanto indicato nel disciplinare in merito a resa e qualità dell’uva. La modifica interessa il punto 3.1 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.1 del documento unico.
MOTIVAZIONE
A causa dei cambiamenti climatici e delle nuove tecniche viticole, i produttori devono poter ricorrere a densità di impianto diverse da quelle attualmente previste, con sesti in grado di garantire il mantenimento delle caratteristiche tipiche dei vini del Penedès.
Per quanto riguarda l’irrigazione, a causa dei cambiamenti climatici si assiste a periodi di siccità più estesi e marcati. Il ricorso all’irrigazione è autorizzato a patto che siano soddisfatte le condizioni del disciplinare. In caso contrario, è possibile vietarla nelle parcelle in produzione.
7. Adeguamento delle rese
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Le rese di produzione di uva destinata al vino spumante di qualità e all’elaborazione di questo tipo di vino sono uniformate a quelle delle varietà bianche. La modifica interessa i punti 5.1 e 5.2 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.2 del documento unico.
MOTIVAZIONE
La resa delle varietà destinate alla produzione di vini spumanti di qualità è modificata, proponendo di fissarla a 12 000 kg per ettaro: poiché infatti il titolo alcolometrico dei vini spumanti di qualità deve essere inferiore a quello dei vini tranquilli, ovvero intorno al 10 o 10,50 % vol, nel nostro clima è necessaria una produzione maggiore per evitare gradazioni alcoliche più elevate.
8. Inclusione di varietà
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Sono incluse le varietà bianche Sumoll bianco e Viognier e quelle rosse Petit Verdot e Xarel·lo rosato. La modifica interessa il punto 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
La varietà Xarel·lo rosato è inclusa in quanto varietà autoctona e tradizionale della regione del Penedès.
Allo stesso modo, la Sumoi bianca è una varietà tradizionale del Penedès e le Viognier e Petit Verdot sono varietà adattate al territorio e al clima del Penedès con cui si producono vini prestigiosi.
9. Alcuni miglioramenti riguardanti l’analisi dei vini
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
L’elenco dei laboratori da utilizzare per l’analisi del vino è stato ampliato. Le analisi saranno effettuate una volta terminato il processo di produzione, subito prima o dopo l’imbottigliamento. La modifica interessa il punto 8.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
L’aggiunta di un laboratorio omologato assicura la libera concorrenza,
con l’obiettivo di avvicinare quanto più possibile il momento del controllo di qualità dei vini della DO Penedès tramite il processo di qualificazione a quello dell’immissione in commercio.
10. Modifiche del tipo di tappo autorizzato
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
È lasciata libertà di scelta in merito a quale tappo utilizzare anche se si dà preferenza a quello di sughero. La modifica interessa il punto 8.4 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
Questa modifica garantisce la qualità dei vini della DO Penedès adattando e aggiornando i materiali di tappatura.
11. Modifica e miglioramento della sezione sulle indicazioni relative all’invecchiamento
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Il punto 2.3 del disciplinare di produzione è spostato al punto 8.6 e, per quanto riguarda i vini spumanti di qualità, è completato includendo i 15 mesi minimi di invecchiamento e la possibilità di indicare il numero di anni trascorsi tra tiraggio e sboccatura, se maggiore di tre.
La modifica non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
Il numero dei mesi passa a 15 in quanto si tratta del tempo minimo necessario perché si produca la lisi dei lieviti. Aggiungendo il numero di anni di invecchiamento si migliorano le informazioni fornite al consumatore.
A questa sezione è inoltre unito il punto 2.2 del vecchio disciplinare di produzione del 2014, poiché riguarda le indicazioni e la presentazione del prodotto ed è pertanto chiaro che questa è la sua collocazione corretta.
12. Nuovi requisiti di etichettatura
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Il nome della DOP dovrà figurare anche nel campo visivo in cui compare il marchio.
Se sono menzionate tre varietà, la presenza minima passa dal 15 % al 5 %.
Nei vini spumanti di qualità è obbligatorio riportare l’annata e la data di sboccatura.
Quanto precede modifica il punto 8.7 del disciplinare di produzione e il punto 2.9 del documento unico.
MOTIVAZIONE
Questa modifica permetterà di dare maggiore visibilità all’indicazione «Penedès» consentendo al consumatore di identificare chiaramente il prodotto.
Nel caso dei vini prodotti con tre varietà si ritiene che quella utilizzata in minori quantità debba avere una presenza minima del 5 % per garantire la tipicità varietale dei vini.
Nel caso dei vini spumanti di qualità, l’annata e la data di sboccatura sono informazioni importanti per il consumatore.
13. Modifica dell’indirizzo dell’organismo di controllo
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
L’indirizzo dell’organismo di controllo è cambiato. La modifica interessa il punto 9.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
L’indirizzo dell’organismo che certifica il prodotto protetto dalla DO Penedès è cambiato. Si utilizza pertanto la presente procedura di modifica per comunicare il nuovo indirizzo.
14. La varietà xarel·lo è aggiunta a quelle idonee per produrre vino «dulce de frío»
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
La varietà Xarel·lo è inclusa tra quelle idonee per produrre il tipo di vino «dulce de frío»; la modifica interessa il punto 2.1.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
La Xarel·lo è una varietà autoctona della zona del Penedès. Si tratta di una varietà molto rustica che matura molto bene in questa zona. Grazie al suo titolo alcolometrico potenziale, una volta maturata essa può raggiungere senza problemi i 240 grammi di zucchero per litro di mosto e ha una capacità aromatica sufficiente per produrre vino «dulce de frío», come indicano le sperimentazioni degli ultimi cinque anni.
15. Produzione di vini spumanti di qualità con vini qualificati e vini idonei alla qualifica
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Per produrre vini spumanti di qualità protetti dalla DO Penedès è attualmente necessario un controllo di qualità del vino base da parte dell’organismo di controllo della DO Penedès. Si propone che tale controllo di qualità possa avvenire al momento dell’immissione in commercio, secondo quanto disposto nella sezione 8.2 sulla qualifica. Includendo la possibilità di effettuare il tiraggio con vini idonei alla qualifica occorre altresì includere un controllo di qualità organolettico e analitico realizzato dall’azienda produttrice.
La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
Il controllo del rispetto del disciplinare di produzione è sufficientemente garantito.
16. Produzione di vini spumanti di qualità con il metodo ancestrale
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
È incluso un altro metodo di produzione dei vini spumanti di qualità. La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
Attualmente i vini spumanti di qualità della DO Penedès sono prodotti con il metodo tradizionale in cui, una volta terminata la prima fermentazione del vino base, sono aggiunti lo zucchero e i lieviti per il tiraggio.
Si propone di realizzare questa seconda fermentazione o fase della fermentazione nella bottiglia senza aggiungere zucchero esogeno al mosto né al vino base, utilizzando invece lo zucchero rimasto dalla prima fermentazione (circa 23 gr/l) per il tiraggio. In questo caso devono essere soddisfatte tutte le condizioni e le caratteristiche del metodo tradizionale.
È necessario considerare due caratteristiche dei vini spumanti di qualità prodotti sotto la protezione della DO Penedès, ossia che devono essere tutti ecologici e che i cambiamenti climatici inducono le uve a maturare con un titolo alcolometrico maggiore, facendo sì che il mosto contenga una quantità di zucchero sufficiente per servirsi di questo metodo.
17. Titolarità dei vigneti e della produzione del vino base da parte delle imprese produttrici di vini spumanti di qualità
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Sono aggiunte condizioni che dovranno essere soddisfatte dalle cantine che producono vini spumanti di qualità. La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
Queste condizioni hanno l’obiettivo di legare il produttore di vini spumanti di qualità a tutte le fasi di produzione, dal vigneto alla spedizione dei vini spumanti. Nella zona del Penedès le imprese produttrici di vini spumanti di qualità protetti dalla DO Penedès soddisfano tali condizioni. La qualità dei vini spumanti è intrinsecamente legata ai vigneti che producono le uve, pertanto è necessario mantenere un legame con i vigneti e la produzione dei vini base nonché con l’invecchiamento dei vini spumanti di qualità.
18. Produzione di vini frizzanti con vini qualificati e vini idonei alla qualifica
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Attualmente, per produrre vini frizzanti protetti dalla DO Penedès è necessario un controllo di qualità del vino base da parte dell’organismo di controllo della DO Penedès. Si propone che tale controllo di qualità possa avvenire al momento dell’immissione in commercio, come disposto alla sezione 8.2 sulla qualifica. L’inclusione della possibilità di effettuare la presa di spuma con vini idonei alla qualifica impplica altresì un controllo di qualità organolettico e analitico realizzato dall’azienda produttrice.
La modifica interessa il punto 2.1.3 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
Il controllo del rispetto del disciplinare di produzione è sufficientemente garantito.
19. Aumento del limite massimo di acidità volatile per i vini dell’annata
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
È aumentato il limite massimo di acidità volatile per i vini bianchi e rosati.
La modifica interessa il punto 2.1.6 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
A causa della tendenza a diminuire le quantità di SO2 utilizzate nella produzione dei vini della DO Penedès, alcuni vini superano il limite di 0,5 g/l stabilito fino a questo momento, senza che questo li pregiudichi al momento della degustazione.
20. Correzioni alle caratteristiche organolettiche dei vini
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Nella tabella in cui sono stabilite le caratteristiche organolettiche dei vini protetti dalla DO Penedès si aggiungono le «note di invecchiamento, se del caso» per i vini bianchi.
È aggiunto inoltre l’aspetto «rosa pallido» per i vini frizzanti.
La modifica interessa il punto 2.2 del disciplinare di produzione e il punto 2.4 del documento unico.
MOTIVAZIONE
La prima modifica si deve al fatto che attualmente i vini bianchi sono fatti fermentare e invecchiare in botti di legno.
La seconda modifica si deve al fatto che si producono vini frizzanti con varietà rosse per ottenere vini frizzanti rosati.
21. Aggiunta di nuove varietà
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Sono incluse le varietà Forcada (bianca) e Moneu (rossa).
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico, in quanto esse sono aggiunte come varietà secondarie. Non è stato tuttavia possibile includerle come varietà secondarie nell’applicazione Ambrosia (all’interno del documento «Altre informazioni») poiché essendo state autorizzate solo di recente dalla Spagna non figurano ancora nell’elenco (cliccabile) delle varietà di tale applicazione.
MOTIVAZIONE
Si tratta di due varietà antiche recuperate. Gli esperimenti degli ultimi anni realizzati con queste varietà hanno dato risultati molto positivi nei vini.
22. Pratiche colturali per le nuove varietà
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
È incluso l’obbligo di coltivare le varietà Forcada e Moneu mediante allevamento ad alberello, nella tipologia a vaso o a vaso semi-allevato e in modo ecologico.
La modifica interessa il punto 3.1 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.1 del documento unico.
MOTIVAZIONE
La sperimentazione ha dimostrato che questa è la modalità migliore di coltivazione delle varietà antiche e che con essa si ottengono risultati migliori.
23. Condizioni di vendemmia per le nuove varietà
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
È incluso l’obbligo di eseguire manualmente la vendemmia delle varietà Forcada e Moneu.
La modifica interessa il punto 3.2 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.1 del documento unico.
MOTIVAZIONE
La sperimentazione ha dimostrato che questa è la modalità migliore di coltivazione delle varietà antiche e che con essa si ottengono risultati migliori.
24. Modifiche delle rese
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Si aggiunge che le varietà Forcada e Moneu devono avere una produzione massima di 53,28 hl/ha e di 53,55 hl/ha.
È inoltre modificata la produzione massima per le varietà bianche, che è aumentata a 79,92 hl/ha.
La modifica interessa il punto 5.1 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.2 del documento unico.
MOTIVAZIONE
La sperimentazione ha dimostrato che questa è la modalità migliore di coltivazione delle varietà antiche e che con essa si ottengono risultati migliori.
L’aumento delle varietà bianche è dovuto all’aumento della resa di estrazione descritto di seguito.
25. Aumento della resa di estrazione
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
La resa massima di vino bianco per 100 kg di uva è modificata da 66 litri di vino a 66,6 litri di vino ogni 100 kg di uva.
La modifica interessa il punto 5.2 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.1 del documento unico.
MOTIVAZIONE
In questo caso l’estrazione è adattata in funzione della qualità dei vini ottenuti con tale estrazione.
26. Modifiche delle indicazioni relative all’invecchiamento
Descrizione e motivi
DESCRIZIONE
Le diciture «Barrica» («botte») e «Roble» («rovere») vengono separate. In questo modo è possibile utilizzare il termine «Barrica» con qualsiasi tipo di legno e il termine «Roble» nel caso siano usate botti di rovere.
La modifica interessa il punto 8.6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
MOTIVAZIONE
La modifica mira ad adeguare il disciplinare alla normativa europea attuale.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione del prodotto
Penedès (es)
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
16 Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
VINO - Vino bianco e rosato
Bianco:
ASPETTO
Colore da giallo pallido a giallo scuro. Limpido e brillante, senza aspetto torbido. Nel caso del vino prodotto con il metodo «dulce de frío»: colore ambrato, dorato, rosso e tostato.
AROMA
Aromi primari di frutta bianca, tropicale. Nel caso di invecchiamento in botte presenterà aromi di frutta matura e aromi terziari.
Il vino prodotto con il metodo «dulce de frío» presenta aromi di frutta candita propri di questa varietà. Note di invecchiamento in botte. Senza cattivi odori né difetti.
SAPORE
Fruttato. Acidulo, tatto morbido e fresco, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
Rosato:
ASPETTO
Colore rosso dal rosa pallido al rosso ciliegia. Limpido e brillante, senza aspetto torbido.
AROMA
Aroma di frutta, di frutti rossi. Senza cattivi odori né difetti.
SAPORE
Fruttato, acidulo, tatto morbido e fresco. Senza difetti.
* Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
* Il vino prodotto con il metodo «dulce de frío» avrà un titolo alcolometrico effettivo minimo di 9,5 % vol e un tenore di zuccheri riducenti da 70 a 150 g/l.
* I vini invecchiati o prodotti in botte non possono superare un’acidità volatile di 20 mEq/l mentre quelli prodotti con il metodo «dulce de frío» non potranno superare i 33,33 mEq/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
VINO - Vino rosso
ASPETTO
Colore granata per i vini giovani. Colore rosso tostato per i vini invecchiati. Limpido e brillante, senza aspetto torbido.
AROMA
Aroma di frutti rossi. Senza cattivi odori né difetti.
SAPORE
Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
* Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
* I vini invecchiati o prodotti in botte non possono superare un’acidità volatile di 20 mEq/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
VINO LIQUOROSO
ASPETTO
Giallo, dorato, rosso, tostato. Limpido e brillante, senza aspetto torbido.
AROMA
Aromi di frutta candita propri della varietà. Note di invecchiamento, se del caso, e di botte. Senza cattivi odori né difetti.
* Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
|
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
ASPETTO
Colore giallo o rosa pallido, senza raggiungere il color ambra o rosso ciliegia. Con spuma continua e non tumultuoso. Limpido e brillante, senza aspetto torbido.
AROMA
Aromi primari, di frutta bianca, tropicale. Senza cattivi odori né difetti.
SAPORE
Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
* Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
|
Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
VINO FRIZZANTE
ASPETTO
Giallo pallido o rosa pallido, con spuma continua e non tumultuoso. Limpido e brillante, senza aspetto torbido.
AROMA
Aromi primari, di frutta bianca, tropicale. Senza cattivi odori né difetti.
SAPORE
Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
* Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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VINO DI UVE STRAMATURE
ASPETTO
Giallo, dorato, rosso, tostato. Limpido e brillante, senza aspetto torbido.
AROMA
Aromi di frutta matura candita propri della varietà. Senza cattivi odori né difetti.
SAPORE
Fruttato, acidulo, tatto untuoso, caldo e senza difetti.
* Ai limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
33,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica colturale
La pratica dell’irrigazione potrà essere realizzata unicamente con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’uva in circostanze in cui il regime idrico delle parcelle e le condizioni ecologiche della vigna non consentano di ottenere il miglior livello qualitativo; sarà pertanto necessario accertare che le produzioni e le rese ottenute si adeguino a quanto disposto nel disciplinare. L’organismo di gestione di questa denominazione di origine potrà vietare tale pratica in una parcella specifica se considera che potrebbe compromettere la qualità o determinare un’infrazione della normativa.
Le superfici vitate potranno essere riequilibrate dal punto di vista idrico rispettando sia le condizioni idriche del suolo sia le condizioni ecologiche della vigna.
In nessun caso sarà possibile autorizzare l’irrigazione dopo l’invaiatura delle uve.
Le varietà Forcada e Moneu, nel caso di nuovi impianti a partire dal 1o agosto 2019, possono essere coltivate unicamente con allevamento tradizionale nella tipologia a vaso o a vaso semi-allevato. Tutti gli impianti delle varietà Forcada e Moneu devono essere certificate dal Consell Català de la Producció Agrària Ecològica o da qualsiasi altro ente debitamente accreditato per certificare la produzione ecologica.
Per le varietà Forcada e Moneu la vendemmia sarà realizzata in modo manuale.
Pratica enologica specifica
La resa di estrazione non può superare 66,6 litri di vino per le varietà bianche e 70 litri di vino per le varietà rosse per ogni 100 kg di vendemmia.
b. Rese massime
Varietà bianche e vino spumante di qualità
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà bianche e vino spumante di qualità
79,92 ettolitri per ettaro
Varietà rosse
9 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà rosse
63 ettolitri per ettaro
Varietà Forcada
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà Forcada
53,28 ettolitri per ettaro
Varietà Moneu
7 650 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà Moneu
53,55 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Zona di produzione costituita dai seguenti comuni della provincia di Barcellona o di Tarragona (secondo quanto indicato):
Abrera (1)
Aiguamúrcia (2)
Albinyana (2)
L’Arboç (2)
Avinyonet del Penedès (1)
Banyeres del Penedès (2)
Begues (1)
Bellvei (2)
La Bisbal del Penedès (2)
Bonastre (2)
Les Cabanyes (1)
Calafell (2)
Canyelles (1)
Cabrera d’Igualada (1)
Castellet i la Gornal (1)
Castellví de la Marca (1)
Castellví de Rosanes (1)
Cervelló (1)
Corbera de Llobregat (1)
Cubelles (1)
Cunit (2)
Font-rubí (1)
Gelida (1)
La Granada (1)
Els Hostalets de Pierola (1)
La Llacuna (1)
Llorenç del Penedès (2)
Martorell (1)
Masquefa (1)
Mediona (1)
Montmell (2)
Olèrdola (1)
Olesa de Bonesvalls (1)
Olivella (1)
Pacs del Penedès (1)
Piera (1)
El Pla del Penedès (1)
Pontons (1)
Puigdàlber (1)
Sant Cugat Sesgarrigues (1)
Sant Esteve Sesrovires (1)
Sant Jaume dels Domenys (2)
Sant Llorenç d’Hortons (1)
Sant Martí Sarroca (1)
Sant Pere de Ribes (1)
Sant Pere de Riudebitlles (1)
Sant Quintí de Mediona (1)
Sant Sadurní d’Anoia (1)
Santa Fe del Penedès (1)
Santa Margarida i els Monjos (1)
Santa Maria de Miralles (1)
Santa Oliva (2)
Sitges (1)
Subirats (1)
Torrelavit (1)
Torrelles de Foix (1)
Vallirana (1)
El Vendrell (2)
Vilafranca del Penedès (1)
Vilanova i la Geltrú (1)
Vilobí del Penedès (1)
(1) Provincia di Barcellona
(2) Provincia di Tarragona
7. Varietà principale/i di uve da vino
PARELLADA - MONTONEC
XAREL·LO - CARTOIXA
MERLOT
MACABEO - VIURA
8. Descrizione del legame/dei legami
VINO
I vini bianchi del Penedès si riconoscono per la freschezza, l’acidità e l’aroma di frutta dovuti al tipo di suolo e al clima unico. Il fattore umano costituito dai vignaioli locali rende impossibile produrre vini uguali con le stesse varietà in altre zone. Le varietà di uva bianca del Penedès possono raggiungere il punto ottimale di maturazione per produrre questi vini solo nella zona del Penedès. La combinazione di suolo, clima e lavoro è unica del Penedès.
Nel caso dei rosati, i vini del Penedès si riconoscono per la colorazione e l’aroma di frutta propri delle varietà che questi vini possono presentare grazie al suolo e al clima. Il lavoro umano sia nelle vigne sia nelle cantine rende uniche le caratteristiche dei vini rosati del Penedès.
I vini rossi del Penedès si caratterizzano per la struttura, il corpo, gli antociani, i tannini morbidi e soprattutto per l’aroma intenso e il gusto e retrogusto lunghi. La combinazione di clima e suolo del Penedès fa sì che, con una buona maturazione, dovuta anche all’escursione termica tra giorno e notte nei mesi di luglio e agosto, le uve a bacca rossa nel Penedès contengano molti antociani e tannini e siano inoltre ricche di aromi di frutti rossi.
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
I vini spumanti di qualità della DOP Penedès sono unici e molto diversi da quelli prodotti in altre zone. Questa differenza deriva dalle varietà e soprattutto dal clima, dal sole e dal metodo di lavorazione nella prima e seconda fermentazione. Non è possibile produrre questi spumanti in altre zone.
VINO FRIZZANTE
I vini frizzanti del Penedès sono prodotti in modo tradizionale. Sono vini fortemente adattati alle varietà del Penedès, nonché al clima e al suolo della zona.
VINO LIQUOROSO
Il clima del Penedès, combinato con il tipo di suolo e le varietà, consente di produrre vini liquorosi e vino di uve stramature a partire dai mosti maturi. L’invecchiamento proprio del metodo di produzione e il clima della cantina consentono di ottenere vini invecchiati, dolci e morbidi, conservando gli aromi di frutta matura e quelli tipici dell’invecchiamento.
VINO DI UVE STRAMATURE
Il clima del Penedès, combinato con il tipo di suolo e le varietà, nonché con il lavoro dell’uomo, permette che le uve possano stramaturare e produrre vini unici, con caratteristiche esclusive.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento:
Nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Dovrà essere realizzato esclusivamente nella zona di produzione della DOP Penedès. Tale condizione si deve al fatto che i vini sfusi non possono essere trasportati su lunghe distanze garantendo al contempo che siano mantenute la qualità e le caratteristiche esclusive dei vini della DOP. Tali qualità e caratteristiche si mantengono dopo l’imbottigliamento; affinché possano essere apprezzate dal consumatore è pertanto necessario che i vini siano imbottigliati in condizioni adeguate.
Quadro giuridico di riferimento:
Nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
La dimensione dei caratteri utilizzati per la menzione «Penedès» andrà da un minimo di 3 mm a un massimo di 7 mm; l’indicazione «Denominazione di origine» avrà la metà di tale dimensione.
In via generale, quando le indicazioni obbligatorie tra cui l’espressione «PENEDÈS Denominazione di origine» si trovano sul retro della bottiglia (controetichetta), nell’etichetta principale in cui è riportato il marchio dovrà figurare obbligatoriamente la scritta «PENEDÈS» in una dimensione tra 3 e 7 mm.
Nel caso in cui le indicazioni obbligatorie siano raggruppate sull’etichetta, insieme al marchio e all’espressione «PENEDÈS Denominazione di origine», la scritta «Penedès» non dovrà obbligatoriamente figurare anche nella controetichetta.
Analogamente, le etichette dovranno contenere l’annata di vendemmia dell’uva utilizzata per la produzione e la data di sboccatura dei vini spumanti di qualità protetti da questa denominazione di origine.
Link al disciplinare del prodotto
https://bit.ly/2v3x3J7