Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 21-06-2019
Numero provvedimento: 27743
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura - Contraffazione e alterazione di marchi - Produzione di bottiglie di vino destinate all'esportazione estera le cui etichette riproducono, per grafiche e simboli, marchi di titolarità altrui (vini Monteverdi e Dolce Novella), tali da ingannare il consumatore medio dei prodotti.

SENTENZA

(Presidente: dott. Gerardo Sabeone - Relatore: dott.ssa Renata Sessa)

sul ricorso proposto da:

CAMPO VITO GASPARE nato a ALCAMO il 25/10/1968

avverso la sentenza del 23/04/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore è assente.

RITENUTO IN FATTO
 

1. Il ricorrente, Campo Vito Gaspare, impugna la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, confermativa della pronuncia del Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto il predetto colpevole, in concorso con Vinci Gaspare, del reato di cui agli articoli 473, 474 ter cod. pen., in esso assorbito il reato di cui all'articolo 517 ter cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e di euro 5000 di multa, con sospensione condizionale (oltre che al risarcimento dei danni in favore della Monteverdi Vini s.r.l. ).
E' in particolare contestato al ricorrente di avere, in concorso col Vinci (amministratore della Trinacria Wine Corporetion che confezionava e commercializzata vino in bottiglia mentre il Campo riproduceva le etichette da apporre sulle bottiglie prodotte dal Vinci) , essendo a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale relativo ai marchi comunitari Monteverdi e Dolce Novella appartenenti alla società Monteverdi Vini s.r.I., contraffatto e alterato i suddetti marchi, producendo bottiglie di vino destinate all'esportazione estera denominate Montelerdi e Dolce Nuvella, le cui etichette riproducevano, per grafiche e simboli, i marchi della Monteverdi s.r.I., in maniera tale da ingannare il consumatore medio di tali prodotti: poi, producendo bottiglie di vino destinate all'esportazione estera denominate Contelerdi - Dolce Novità in modo tale da ingannare il consumatore medio; così fabbricando e commercializzando beni realizzati usurpando la proprietà industriale della S.r.l. Monteverdi Vini; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto di cui all'articolo 473 cod. pen. in modo sistematico e con allestimento di attività e mezzi organizzati. 

2. Affida il ricorso per cassazione a cinque motivi.

2.1. Col primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli articoli 473, 474 ter cod. pen. in relazione agli articoli 40 e 42 cod. pen. e all'art. 27 della Cost.. In particolare, lamenta che il giudice, nonostante abbia riconosciuto che all'epoca dei fatti contestati, 2009-2011, l'imputato non fosse legale rappresentante della società Arti Grafiche Campo S.r.l., impresa produttrice delle etichette incriminate, ha affermato la responsabilità del Campo sulla base delle seguenti circostanze:
- perché lo stesso era dipendente della società;
- perché era presente alla perquisizione eseguita nel 2013 dalla Guardia di Finanza;
- perché socio; 
- perché era stato amministratore della stessa fino al 2008; 

In altri termini, la Corte d'appello non avrebbe spiegato in che modo il socio dipendente possa avere influito nell'assunzione e nello svolgimento di un lavoro commissionato all'impresa tipografica, ciò nonostante si trattasse di società di capitali che avevano un proprio legale rappresentante, unico soggetto titolato ad assumere obblighi per conto della società medesima.  

2.2. Col secondo motivo deduce vizio argomentativo per l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con specifico riferimento al reato di cui agli articoli 473 474 ter cod. pen., segnatamente nella parte in cui si afferma che l'attività di stampa delle etichette realizzata dalle Arti Grafiche Campo S.r.l. sia imputabile all'imputato, nonostante sia esplicitamente riconosciuto che all'epoca dei fatti contestati, 2009-2011, il predetto non era più amministratore della società. In particolare, si sostiene che sarebbe illogico ritenere la responsabilità per il reato contestato sulla base della sola circostanza della presenza dell'imputato all'atto della perquisizione della Guardia di Finanza, avvenuta peraltro nel 2013, ovvero due anni dopo i fatti, e ciò, nonostante lo stesso fosse all'epoca solo dipendente socio e non più amministratore della società. In realtà, il primo giudice aveva errato nel ritenere, addirittura, che all'epoca l'imputato fosse ancora l'amministratore della società, e la Corte ha ritenuto di sanare tale errore, motivando nei termini sopra indicati.
Nè vengono indicati in alcun modo i motivi che spiegano la sussistenza del reato sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo, come anche del necessario rapporto di causalità. 

2.3. Col terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli articoli 473, 474 ter cod. pen., in relazione al diritto di privativa. In buona sostanza, partendo dal presupposto secondo cui in tema di protezione della proprietà industriale assurge ad elemento di discrinnine tra ciò che è penalmente tutelato e ciò che non lo è il rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale industriale, e che è, in ogni caso, determinante la sussistenza del titolo di privativa quale elemento cardine che vale ad individuare con certezza l'oggetto della tutela penale, - rendendo conoscibile al pubblico il modello, dunque illecita la riproduzione, sicché la falsificazione può aversi soltanto se l'opera dell'ingegno sia stata effettivamente riconosciuta come tale -, afferma che, poiché nel caso di specie, il titolo di privativa non è stato effettivamente conseguito, essendo stato provato che i titoli di proprietà industriale relativi ai marchi della Monteverdi srl, in Italia ed altrove registrati, non sono, in realtà, mai stati concessi per il paese di esportazione oggetto della contestazione ovvero il Vietnam, il reato non può ritenersi sussistente. 

2.4. Col quarto motivo deduce vizio argomentativo per illogicità, mancanza e contraddittorietà, per essersi erroneamente ritenuto il ricorrente il soggetto produttore della stampa delle etichette contraffatte, laddove, dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che la produzione delle etichette contraffatte e destinate ad essere apposte alla prima serie di bottiglie commercializzata all'estero, è stata effettuata nel paese di destinazione delle esportazioni ovvero in Vietnam, e non, come erroneamente ritenuto, in Alcamo e ad opera della Arti Grafiche Campo S.r.l. ( come risultante dalla documentazione prodotta dalle difese, segnatamente dalle fatture di acquisto di tali etichette emesse dal produttore vietnamita ed opportunamente tradotte in lingua italiana). 

2.5. Col quinto motivo deduce vizio argomentativo per illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione anche con riguardo all'elemento della confondibilità delle etichette prodotte, erroneamente ravvisata dal giudice di merito nonostante essa sia stata espressamente esclusa dal perito con riferimento alle etichette frontali cd. Contelerdi, le uniche imputabili alla produzione della Arti Grafiche.

Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 

1. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, oltre che, sostanzialmente, versati in fatto nella parte in cui, attraverso vizi deducibili in questa sede, quale quello argomentativo, comportano la verifica di circostanze afferenti il merito della vicenda.

1.2 Col primo e secondo motivo vengono sollevate censure in ordine al ruolo riconosciuto dai giudici di merito al Campo, che sarebbe stato ritenuto responsabile della produzione delle etichette nonostante non fosse, più, all'epoca dei fatti, il legale rappresentante della società di tipografia.
Si contesta, in particolare, la deduzione della partecipazione dell'imputato da elementi non ritenuti idonei a suffragarla ( socio-dipendente della società; presenza alla perquisizione eseguita nel 2013 dalla Guardia di Finanza; precedente carica di amministratore fino al 2008 in realtà cessata prima dei fatti che si collocano nell'arco temporale, 2009/2011). 
In altri termini, la Corte d'appello non avrebbe spiegato in che modo il socio dipendente possa avere influito nell'assunzione e nello svolgimento di un lavoro commissionato all'impresa tipografica, ciò nonostante si trattasse di società di capitali che avevano un proprio legale rappresentante, unico soggetto titolato ad assumere obblighi per conto della società medesima. 
Ebbene, la Corte di Appello, con argomentare logico e coerente, ha, invece, ben messo in evidenza, sulla base degli elementi a disposizione, come la rilevanza del ruolo del ricorrente si cogliesse in maniera palmare dall' interesse dal medesimo manifestato, in maniera evidente e tangibile, con la propria presenza e messa a disposizione all'atto dell'accesso della Guardia di Finanza intervenuto nel 2013, essendosi egli, in buona sostanza, presentato come l'interlocutore effettivo, di là delle cariche formali rivestite. Tale comportamento è stato, dalla Corte, giustamente, particolarmente valorizzato - insieme agli altri sintomi rivelatori sopra indicati - , non solo per desumere il suo pieno coinvolgimento nelle vicende societarie ma anche, per quel che qui rileva, per ricostruire la sua partecipazione rispetto alle condotte illecite ( e ciò tenuto anche conto dei suoi avvicendamenti nella carica formale di amministratore, nel tempo, a più riprese rivestita, e proprio nel periodo, da un lato, a ridosso dell'inizio dell'attività criminosa e, dall'altro, a valle della sua cessazione - interruzione del 2008 e ripresa della carica nel 2014, dopo l'avvio delle indagini, e peraltro mantenendo sempre la quota societaria al 47,5%).
Con la censura in parola, in definitiva, il ricorrente, pur mediante la denuncia di vizi di violazione di legge e vizio argonnentativo, solleva doglianze che attengono al merito della regiudicanda e che, esulano pertanto, dal sindacato esperibile dal giudice di legittimità. 
Giova rammentare, in proposito, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794): esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 

2. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancanza di dimostrazione del conseguimento del titolo di privativa, per non essere i titoli di proprietà industriale relativi ai marchi della Monteverdi s.r.I., in Italia ed altrove registrati, mai stati concessi per il paese di esportazione oggetto della contestazione ovvero il Vietnam, è anch'esso manifestamente infondato. 
Riguardo a tale ultima circostanza è solo il caso di evidenziare che ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, costituendo oggetto della tutela la fede pubblica, e non il patrimonio del titolare della proprietà industriale ( Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 - dep. 27/03/2017, P.C. in proc. Shi, Rv. 26975101). 
Il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., essendo finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto ed un determinato prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale (Sez. 5, n. 18289 del 27/01/2016 - dep. 02/05/2016, Volponi, Rv. 26711901, in motivazione la S.C. ha affermato la natura plurioffensiva del reato di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali). 
Ciò che rileva è, dunque, che si tratti di marchi registrati, che godano cioè di quella particolare tutela che assume rilievo non solo sotto il profilo privatistico ma anche penale attraverso le norme incriminatrici esistenti in materia. Una contraffazione intervenuta in Italia, rispetto a marchi regolarmente registrati in Italia, nel caso di specie anche all'estero, integra la fattispecie criminosa de qua, a nulla potendo rilevare che proprio nel paese ove i beni sono destinati ad essere esportati non si fosse proceduto alla registrazione del marchio. La natura di reato di pericolo fa sì che la fattispecie incrimina la mera attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio in quanto foriera dell' immissione sul mercato di un bene suscettibile di ledere la fede pubblica e di ingenerare confusione. D'altronde chi acquista presta fede al marchio esistente sul prodotto a prescindere da dove esso sia stato registrato. 

2.1. Anche al quarto motivo è stata già data esaustiva risposta da parte della Corte di Appello ( cfr. pagg. 2,3,4 della sentenza impugnata ). Esso, peraltro, involge questioni in fatto in questa sede non rilevabili, e che, in ogni caso, giammai potrebbero essere affrontate da questa Corte a fronte di una motivazione, come detto, completa e logica, che dà conto anche delle risultanze processuali - esiti perquisizioni e sequestri - su cui si fonda la circostanza - che qui si intende incrinare- dell'avvenuta produzione illecita in Alcamo, ovvero in Italia.

2.2. Il quinto motivo è tutto versato in fatto; né peraltro potrebbe assumere rilievo disarticolante rispetto all'intera fattispecie concreta un singolo aspetto non idoneo, in quanto tale, ad elidere, in toto, la illiceità del complesso della produzione incriminata ( che secondo la ricostruzione del perito non è circoscritta alle etichette frontali ). 
Ed invero, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.(Fattispecie relativa al sequestro di magliette di note squadre di calcio recanti marchi contraffatti). 
Né è ravvisabile il lamentato vizio argomentativo per illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione, avendo questa fatto espresso riferimento alle puntuali conclusioni del perito in punto di confondibilità dei segni distintivi e dei marchi già registrati e attribuiti a prodotti noti di bevande alcoliche cui si richiamano i prodotti posti sotto sequestro, e sulla loro idoneità a trarre in inganno il consumatore. 
Ed invero, è stato più volte affermato da questa Corte che la riproduzione del personaggio di fantasia - più in generale del marchio ovvero del nome del prodotto registrato - ancorchè non fedele ma espressiva di una forte similitudine - integra il reato quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini o delle parole espressive di quel marchio, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.(Sez. 5, n. 25147 del 31/01/2005 - dep. 11/07/2005, Bellomo, Rv. 231894). 

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. 

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 aprile 2019 

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2019