Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1101 della Commissione, del 27 giugno 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 27/06/2019, n. 2019/1101, pubblicato in G.U.U.E. 28 giugno 2019, n. L 175)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2006/39/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva tolclofos-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) L'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2020.
(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del tolclofos-metile è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro i termini previsti in tale articolo. Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto valutativo per il rinnovo e l'11 novembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(6) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
(7) L'8 dicembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il tolclofos-metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Una versione modificata di tali conclusioni è stata adottata il 5 ottobre 2018 e ripubblicata il 15 novembre 2018 con una spiegazione relativa al rischio parzialmente accettabile per gli organismi acquatici (uno scenario FOCUS su 3 è considerato accettabile) derivante dagli impieghi rappresentativi su piante ornamentali in strutture protette. La versione iniziale delle conclusioni è stata rimossa dall'EFSA Journal. Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del tolclofos-metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(8) In riferimento ai criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, le conclusioni dell'Autorità, basate sul fatto che non vi sono prove di effetti endocrino-mediati in vivo, indicano che è altamente improbabile che il tolclofos-metile sia un interferente endocrino. La Commissione ritiene quindi che il tolclofos-metile non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.
(9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tolclofos-metile, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
(11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tolclofos-metile.
(12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori a determinati metaboliti nonché diminuire l'esposizione degli organismi acquatici e dei mammiferi selvatici a tale sostanza, approvandone l'utilizzo solo sulle piante ornamentali e sulle patate.
(13) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del tolclofos-metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione che ne autorizza l'uso solo come fungicida.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione del tolclofos-metile fino al 30 aprile 2020, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2019.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile è rinnovata come specificato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Tolclofos-metile N. CAS: 57018-04-9 N. CIPAC: 479 |
O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato |
≥ 960 g/kg La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico: metanolo max. 1 g/kg |
1 settembre 2019 |
31 agosto 2034 |
Da usare solo su piante ornamentali e patate. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) nella parte A, la voce 126 relativa al tolclofos-metile è soppressa;
2) nella parte B, è aggiunta la voce seguente:
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N. |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«138 |
Tolclofos-metile N. CAS: 57018-04-9 N. CIPAC: 479 |
O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato |
≥ 960 g/kg La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico: metanolo max. 1 g/kg |
1 settembre 2019 |
31 agosto 2034 |
Da usare solo su piante ornamentali e patate. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.