Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 17-09-2018
Numero provvedimento: 5415
Tipo gazzetta: Nessuna

Tutela IGT e DOC Vini - Modifica dei disciplinari di produzione - Denominazione indicazione geografica tipica “Terre siciliane” e denominazione di origine controllata dei vini “Sicilia” - Domanda di annullamento dei provvedimenti con cui è stata disposta la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione - Sospensione dei provvedimenti impugnati ai soli fini di consentire all'azienda ricorrente la prosecuzione della produzione dei vini con le modalità indicate per la campagna 2018/2019 e successive.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6575 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Duca di Salaparuta S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Andrea Manzi, Stefano De Bosio, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp Istituito Presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 7 – Brand Sicilia e Marketing Territoriale, U.O. A7.02 non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Associazione Vitivinicoltori della Igt “Terre Siciliane”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Duilio Cortassa, Carlo Merani, Alberto Cortassa, con domicilio eletto presso lo studio Duilio Cortassa in Roma, via della Mercede, 11; 
Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – Irvo non costituiti in giudizio; 
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

 

(A) per quanto riguarda la denominazione Indicazione Geografica Tipica “Terre siciliane”:

- del provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;

- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, costituente l'allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: all'art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell'indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Nero d'Avola, Grillo, Calabrese e sinonimi; all'art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell'etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola; all'art. 2, comma 2, ultima parte, ove sopprime la parola “mosti”,

- nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso, tra i quali la nota prot. 38024 (senza data) emessa dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con cui è stato ritenuto concluso il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 2, del DM 7 novembre 2012; nonché degli atti menzionati dal Provvedimento dirigenziale 0047359 del 14 giugno 2017 supra impugnato sub doc. 1, tra i quali il verbale n. 8 del Comitato nazionale Vini, relativo alla riunione del 17 novembre 2016, relativamente al punto 5 dell'ODG , menzionato dal Provvedimento dirigenziale del 14 giugno 2017, recante l'esame dell'istanza di modifica della IGT dei vini “Terre Siciliane”; l'allegato n. 3 al predetto verbale, recante la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” ; la nota- parere prot. 30495 del 14 giugno 2016 emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana, anch'essa menzionata dal provvedimento dirigenziale 14 giugno 2017 sopra indicato;

 

(B) per quanto riguarda la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia”:

- del provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini SICILIA, e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;

- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia, costituente l'allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: agli articoli 4 e 5, ove aumentano la “resa” per ettaro ai vitigni Nero d'Avola e Grillo), nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso.

Per quanto riguarda il primo ricorso con i motivi aggiunti presentati da DUCA DI SALAPARUTA SPA il 21/7/2017:

i) del decreto 12 luglio 2017, prot. 0053951, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata accolta la domanda dell'Associazione Vitivini coltori dell'IGT “Terre siciliane” (depositata il 19 giugno, non nota), per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT “Terre siciliane”;

ii) del decreto 13 luglio 2017, prot. 0053182, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata parimenti accolta la contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC “Sicilia”,

iii) della circolare emessa dal Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole, dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare, in data 5 giugno 2017 prot. 0044447, recante chiarimenti operativi in vista della campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari;

nonché degli atti presupposti, preordinati e connessi, tra i quali:

iv) il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole, dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare, emesso in data 23 dicembre 2015, prot. 88087.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da DUCA DI SALAPARUTA SPA il 13/9/2017 :

-del decreto dirigenziale 14 giugno 2017, n. 47359, recante modifiche all'IGT “Terre Siciliane” già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato in data 11 luglio 2017) e del decreto dirigenziale del 12 luglio 2017, prot. 0053951, qui gravati da ulteriori motivi di ricorso.

Per quanto riguarda i terzo ricorso per motivi aggiunti presentati da DUCA DI SALAPARUTA SPA il 10/8/2018 :

-Del decreto 18 luglio 2017, prot. 0052922, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, PQAI IV, con il quale è stato disposto che “La validità delle autorizzazioni di etichettatura transitoria, di cui all'art. 72 del Regolamento CE n. 607/2009, all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015, rilasciate con i decreti ministeriali elencati in allegato al presente decreto, riferite alle produzioni dei relativi vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica provenienti dalle campagne vendemmiali 2017/2018 e precedenti, è prorogata nei riguardi delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2018/2019 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura di esame delle domande di protezione o di modifica dei disciplinari delle specifiche DO o IG presso la Commissione U.E”, limitatamente alla parte in cui contiene disposizioni applicabili: (i) al disciplinare DOC Sicilia, indicato sub 9 nell'elenco allegato al Decreto impugnato e (ii) al disciplinare IGT Terre Siciliane, indicato sub 11 nel medesimo elenco.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Regione Siciliana e di Associazione Vitivinicoltori della Igt “Terre Siciliane” e di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nel bilanciamento degli opposti interessi, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 04557/2017 di questa Sezione, nelle more dello svolgimento del procedimento, l’anticipazione alla campagna vitivinicola 2018/2019 e alle successive campagne degli effetti dei disciplinari, come modificati, determini un pregiudizio attuale e non reversibile per la ricorrente atteso il consolidarsi degli effetti della modifica stessa per la campagna vitivinicola in corso, senza che, al contrario, possa riconoscersi un particolare interesse della controinteressata all’applicazione del nuovo disciplinare anche nei confronti della ricorrente medesima;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta nei terzi motivi aggiunti nei seguenti limiti;

Ritenuto di sospendere, nei soli confronti della parte ricorrente, il provvedimento impugnato con i terzi motivi aggiunti, notificati in data 10 agosto 2018, nella parte in cui si dispone l’applicazione dei nuovi disciplinari alla campagna vinicola 2018/2019 e successive campagne, al solo effetto (ed entro tali limiti) di consentire alla parte ricorrente la facoltà di continuare, per detta campagna e per le successive, l’utilizzo dei vitigni interessati secondo il disciplinare precedente alle modifiche oggetto di contestazione, con relativa etichettatura, ma con l’espressa condizione che, in caso di definitiva approvazione delle modifiche da parte della competente Commissione UE con provvedimenti inoppugnati, o comunque in caso di esito sfavorevole per la parte ricorrente stessa dell’odierno giudizio (o di quello che dovesse essere eventualmente proposto avverso i provvedimenti dell’Autorità europea), i vini etichettati in applicazione della presente misura cautelare (ovvero secondo il disciplinare in essere anteriormente alle modifiche di cui si discute) saranno ritirati dal mercato;

Ritenuto di prescrivere che l’accoglimento della domanda cautelare, nei termini suddetti, è subordinato (ed avrà effetto dalla) adozione da parte dell’organo competente a rappresentare la società ricorrente ed impegnarla verso i terzi di un apposito atto d’obbligo debitamente formalizzato con il quale la società si vincola al rispetto delle condizioni suddette, da comunicarsi alle controparti dell’odierno giudizio;

Ritenuto, infine, di riservare ogni determinazione circa la fissazione dell’udienza di merito al Presidente della Seconda Ter, cui le parti potranno rivolgersi;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati con i terzi motivi aggiunti ai soli fini di consentire alla ricorrente la prosecuzione della produzione dei vini con le modalità indicate in parte motiva, per la campagna 2018/2019 e successive e senza pregiudizio né della prosecuzione del procedimento in sede europea, né dello svolgimento della produzione da parte dei controinteressati secondo il disciplinare in corso di approvazione;

b) riserva al Presidente della sezione Seconda Ter la fissazione dell’udienza di merito

c) compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

 

Antonino Savo Amodio, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore