Organo: Tribunale UE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale UE
Data provvedimento: 27-06-2019
Numero provvedimento: T-268/18
Tipo gazzetta: Nessuna

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Luciano Sandrone - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DON LUCIANO - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 - Domanda di marchio denominativo composto da un nome e da un cognome - Marchio anteriore composto da un titolo e da un nome - Neutralità del confronto concettuale - Assenza di rischio di confusione.

Nella causa T‑268/18,

Luciano Sandrone, residente a Barolo (Italia), rappresentato da A. Borra, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da K. Kompari e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

J. García Carrión, SA, con sede a Jumilla (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2018 (procedimento R 1207/2017‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra J. García Carrión e Luciano Sandrone,

 

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2018,

visto il controricorso depositato il 1º agosto 2018,

in seguito all’udienza del 28 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Il 27 luglio 2015 il ricorrente, il sig. Luciano Sandrone, titolare di una ditta individuale con la sua denominazione completa, ha presentato una domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per il proprietà intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) n o 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Luciano Sandrone.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 33 e 35 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, di 15 Giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrisponde, nel caso dei prodotti oggetto della presente controversia, alla seguente descrizione: "Bevande alcoliche ad eccezione della birra; preparati per la preparazione di bevande alcoliche" nella classe 33.

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n o 2015/154 del 18 agosto 2015.

5 Il 16 novembre 2015, J. Garcia Carrion SA ha presentato opposizione ai sensi dell'art 41 del regolamento n o 207/2009 (ora articolo 46 del regolamento 2017/1001), la registrazione del marchio, per i prodotti della classe 33 di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione era basata sul precedente marchio denominativo europeo DON LUCIANO, registrato il 5 luglio 2002 con il numero 2211357 e rinnovato da allora.

7 I prodotti per i quali è stato registrato il marchio anteriore rientrano nella classe 33 e corrispondono alla seguente descrizione: "Bevande alcoliche (tranne le birre)".

8 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n o 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 2017 / 1001].

9 La ricorrente ha chiesto all'opponente di produrre prove dell'uso effettivo del marchio anteriore. L'avversario ha ottemperato a questa richiesta producendo documenti.

10 Con decisione del 12 aprile 2017, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione, escludendo qualsiasi rischio di confusione, nonostante l'identità o la somiglianza dei prodotti in questione, poiché i segni in questione contenevano solo un primo nome, Luciano, il cui carattere distintivo è inferiore a quella di un nome di famiglia, come in questo caso, Sandrone, che consentono ai consumatori che dimostra un medio grado di attenzione a distinguere tali prodotti.

11 Il 6 giugno 2017, l'opponente ha presentato ricorso al EUIPO, ai sensi degli articoli 58 e 64 del regolamento n o 207/2009 (ora articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), contro la decisione di la divisione di opposizione.

12 Con decisione 26 febbraio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha accolto l'opposizione.

Conclusioni delle parti

13 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

14 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

 

In diritto

15 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sul fatto che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sull’inosservanza, da parte della medesima, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

Presunta violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001

16 Illa ricorrente ritiene che l'opponente non abbia provato l'uso effettivo del marchio anteriore da parte dei documenti da essa prodotti.

17 Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in sostanza, su richiesta del richiedente, il titolare di un marchio anteriore dell'Unione europea che ha presentato un'opposizione stabilisce che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di deposito della domanda di marchio, il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e su cui si basa l'opposizione . In assenza di tale prova, l'opposizione viene respinta.

18 Secondo la giurisprudenza, l'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 non è inteso a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa né a riservare la protezione dei marchi esclusivamente per il loro sfruttamento commerciale quantitativamente significativo (sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa T-203/02, Sunrider / UAMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), EU: T: 2004: 225, punto 38). Un marchio viene utilizzato seriamente quando utilizzato in conformità con la sua funzione essenziale di garantire l'identità originale dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato allo scopo di creare o mantenere uno sbocco per questi prodotti e servizi, esclusi gli usi di natura simbolica il cui unico scopo è il mantenimento dei diritti conferiti dal marchio (sentenza dell'8 luglio 2004, VITAFRUIT,

19 Per esaminare, in un caso particolare, la gravità dell'uso di un marchio anteriore, è necessario effettuare una valutazione globale tenendo conto di tutti i fattori pertinenti di tale caso. Questa valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione. Pertanto, un piccolo volume di prodotti commercializzati con tale marchio può essere compensato da un'alta intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di questo marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato e la quantità di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere valutati in termini assoluti, ma devono essere valutati in relazione ad altri fattori pertinenti, come il volume del prodotto. attività commerciale,

20 Non è quindi possibile determinare a priori, in termini astratti, quale soglia quantitativa debba essere utilizzata per determinare se l'uso sia o meno di natura seria. Non è quindi possibile stabilire una regola de minimis. Di conseguenza, quando soddisfa una giustificazione commerciale autentica, anche un uso minimo può essere sufficiente per stabilire l'esistenza di una gravità (v., In tal senso, sentenza dell'11 maggio 2006, Sunrider / UAMI, C-416 / 04 P, EU: C: 2006: 310, articolo 72).

21 Inoltre, l'uso effettivo del marchio implica che esso è utilizzato pubblicamente e al di fuori dell'impresa interessata (v., In tal senso, sentenza Ansul, causa C-40/01, 11 marzo 2003). EU: C: 2003: 145, voce 37).

22 Ai sensi della regola 22, comma 3, del regolamento (CE) n o 2868/95 del 13 dicembre 1995 recante attuazione del regolamento (CE) n o 40/94 sul marchio (GU 1995, L 303, pag. 1) [attualmente articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag.1)], la prova dell'uso deve riguardare il luogo, la durata, l'estensione e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio anteriore.

23 In questo caso, è importante indicare che il periodo di riferimento utilizzato dalla commissione di ricorso è tra il 18 agosto 2010 e 17 Agosto 2015 compresi (vedi punto 24 della decisione impugnata). L'avversario ha presentato vari documenti come prova dell'uso effettivo del marchio anteriore durante questo periodo, vale a dire, in primo luogo, di 53 fatture emesse tra il 2011 e il 2015 e indirizzata a diversi clienti in Spagna o in altri paesi del dell'Unione; in secondo luogo, una pubblicità per il vino "DON LUCIANO DO 2009 - La Mancha", al prezzo di un euro a bottiglia, nel catalogo dei vini di un segno di vendita al dettaglio, per due settimane del 15 ottobre al 31 2010 ; e, in terzo luogo, immagini di bottiglie di vino recanti, sulle loro etichette, il nome Don Luciano, in un opuscolo datato,

24 È importante sin dall'inizio precisare, per quanto riguarda le fatture presentate, che non è, come la commissione di ricorso ha dichiarato al punto 26 della decisione impugnata, 54 fatture, ma, come 53 delle fatture, nella misura in cui l'opponente ha depositato due volte la stessa fattura (che è datata 12 marzo 2014, reca il riferimento 0903386681 e compare in tale allegato successivamente numero 506 e numero 513). Interrogato all'udienza su questo punto, l'EUIPO ha affermato di essersi basata sulla Corte a tale riguardo.

25 Nella decisione impugnata (punti 27-34), la commissione di ricorso ha esaminato ciascuno dei quattro criteri menzionati al precedente punto 22.

Nel luogo di utilizzo

26 Per quanto riguarda il luogo di utilizzo, le fatture prodotte dimostrano che esse riguardavano gran parte del territorio dell'Unione, vale a dire undici Stati membri (v. Punto 29 della decisione impugnata), che la ricorrente non contesta. n. Si deve quindi notare che questo criterio è soddisfatto.

Sulla durata dell'uso

27 Per quanto riguarda la durata dell'uso, la commissione di ricorso ha rilevato che le fatture prodotte riguardavano il periodo compreso tra il 2011 e il 2015, che il catalogo dei vini era datato ottobre 2010 e che lo screenshot del sito web di l'avversario era "datato 2014".

28 Risulta da caso che la coerenza di utilizzo è stabilita dalla ripetizione di atti che contribuiscono ad essa, il marchio anteriore sia stato usato, almeno per una parte di quel periodo [v, in tal senso, 25 Aprile 2018, Walfood / EUIPO - Romanov holding (Chatka), T-312/16, non pubblicata, UE: T: 2018 221, punto 113], e non, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, senza interruzioni nei cinque anni di quello stesso periodo.

29 La Corte deve notare che le 53 fatture presentate sono diffuse nel periodo di 21 ottobre 2011 al 1 ° dicembre 2015. Questo periodo di più di quattro anni rappresenta la quasi totalità del periodo di riferimento e le fatture in questione mostrano una grande regolarità delle vendite fatte. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha potuto esaminare, ai punti 26, 27 e 32 della decisione impugnata, che le fatture prodotte coprivano il periodo 2011-2015.

30 Quanto agli altri due mezzi di prova, vale a dire il catalogo datato ottobre 2010 e lo screenshot del sito web dell'avversario "datato 2014", la ricorrente contesta la loro rilevanza, ritenendo che un catalogo non costituisce una prova di marketing in quanto tale e, se dovesse comunque essere analizzato come tale, sarebbe valido solo per il mese di ottobre 2010. Inoltre, l'anno 2014 pubblicato su lo screenshot sarebbe solo la data del copyright.

31 Tuttavia, la presenza del marchio anteriore in un catalogo di supermercati per il periodo della fiera del vino, all'inizio del periodo di riferimento (ottobre 2010), costituisce, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, un indice l'uso di questo marchio durante il periodo pertinente. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui un catalogo non costituisce una prova di marketing in quanto tale, si deve osservare che, mentre è vero che un catalogo non è una prova di vendita, è dall'altra parte, la prova dell'immissione sul mercato dei prodotti in questione e dell'offerta concreta di questi ultimi ai consumatori.

32 La combinazione di questi due elementi, vale a dire il catalogo e le fatture, che rappresentano gli anni dal 2010 al 2015, consente quindi di comprendere l'intero periodo di riferimento.

33 Infine, per quanto riguarda la schermata del sito web dell'avversario, si deve dichiarare che, se il richiedente è effettivamente giustificato nel sostenere che il riferimento al «2014» si riferisce al diritto d'autore, tale argomento è tuttavia, inoperativo, poiché l'opponente ha depositato altre prove che coprono l'intero periodo rilevante, comprese molte fatture per il 2014.

34 Tenuto conto del fatto che tutti questi elementi sono stati presi in considerazione, si deve rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente affermato, nel contesto di una valutazione globale, che il la durata dell'uso del marchio anteriore è stata soddisfatta.

Sull'importanza dell'uso

35 Per quanto riguarda l'importanza dell'uso, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto, al punto 33 della decisione impugnata, che le fatture prodotte potevano «essere considerate come campioni e rappresentare solo [ non hanno vendite totali, come possiamo dedurre dalla loro numerazione discontinua ".

36 Innanzitutto, va osservato, come la commissione di ricorso, che, sulla sola base delle 53 fatture prodotte nell'allegato A 15 della domanda, «[i] quantitativi venduti sono lontani essere trascurabile ", spesso con diverse migliaia di bottiglie (fino a 21.000 per fattura, o 3.500 casi di sei bottiglie di vino rosso: fatture del 29 gennaio 2013, numero 500 e 13 gennaio 2014, numero 503). Pertanto, anche se i prezzi dell'opponente per unità sono molto modesti, gli importi totali esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sono trascurabili [ad esempio 19 950 euro e 18 270 euro: fatture 500 e 503 sopra; 15.072 euro per 19.200 bottiglie (3.200 casse, ovvero 2.000 vino rosso e 1.200 vino bianco): fattura del 31 marzo 2013, numero 477; 13 972, 50 euro per 20 250 bottiglie (3.375 casse) di vino rosso: fattura del 12 marzo 2014, numero 506; € 8.482,50 per 9.750 bottiglie (1.625 casse) di vino rosso: fattura del 21 gennaio 2015, numero 510; € 7,005,24 per 10,614 bottiglie (1.250 casse di vino bianco, 269 casse di vino rosso e 250 casse di vino rosé): fattura del 23 novembre 2011, numero 492; 5.714 euro per 3.600 bottiglie (600 casi) e 3.600 mezze bottiglie (150 confezioni da 24) di vino rosso: fattura del 31 gennaio 2012, numero 496; € 5.472 per 6.000 bottiglie (1.000 casi) di vino rosso: fattura del 24 ottobre 2011, numero 489, ecc.]. 24 euro per 10 614 bottiglie (1 250 casse di vino bianco, 269 casse di vino rosso e 250 casse di vino rosé): fattura del 23 novembre 2011, numero 492; 5.714 euro per 3.600 bottiglie (600 casi) e 3.600 mezze bottiglie (150 confezioni da 24) di vino rosso: fattura del 31 gennaio 2012, numero 496; € 5.472 per 6.000 bottiglie (1.000 casi) di vino rosso: fattura del 24 ottobre 2011, numero 489, ecc.]. 24 euro per 10 614 bottiglie (1 250 casse di vino bianco, 269 casse di vino rosso e 250 casse di vino rosé): fattura del 23 novembre 2011, numero 492; 5.714 euro per 3.600 bottiglie (600 casi) e 3.600 mezze bottiglie (150 confezioni da 24) di vino rosso: fattura del 31 gennaio 2012, numero 496; € 5.472 per 6.000 bottiglie (1.000 casi) di vino rosso: fattura del 24 ottobre 2011, numero 489, ecc.].

37 fatture prodotte in modo ampiamente sufficiente a stabilire l'entità dell'uso.

38 Si deve dimostrare l'conclusione della commissione di ricorso, al punto 33 della decisione impugnata, che le fatture prodotte 53 potrebbe essere considerato come un campione di vendite a causa di "loro numeri di lotto." Infatti, la Corte ha avuto occasione di considerare che le fatture presentate erano "illustrativo", che è stato dimostrato per la loro numerazione non consecutive, e che quindi "non possono rappresentare l'ammontare dei ricavi delle vendite effettive recante il marchio "[v, in tal senso, del 24 maggio 2012, TMS marchio-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft / UAMI - Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, inedito, UE: T: 2012 263 punti 65].

39 In ogni caso, anche supponendo che le fatture prodotte corrispondano a tutte le vendite effettuate durante il periodo di riferimento, esse sono già sufficienti per stabilire l'importanza dell'uso, come è stato il caso notato al paragrafo 37 sopra.

Sulla natura dell'uso

40 Per quanto riguarda la natura dell'uso, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la presenza di un vino in un catalogo o brochure non lo fa, formalmente, la commercializzazione del vino. Questo argomento, tuttavia, è già stato respinto al paragrafo 31 di cui sopra.

41 Inoltre, secondo la ricorrente, le fatture, il catalogo e la brochure non menzionano il marchio anteriore come registrato, che non consente la convalida delle dichiarazioni rese come un uso di tale marchio. Tuttavia, si deve rilevare, in primo luogo, che, benché, in effetti, diverse fatture menzionino effettivamente "D. LUCIANO", la commissione di ricorso ha spiegato, al punto 30 della decisione impugnata, che ciò era dovuto alla mancanza di di spazio, il fatto che in spagnolo, la lettera maiuscola "D" era l'abbreviazione di "Don", che lo spazio sulle fatture era limitato, che la menzione "VINO D. LUCIANO" era accompagnata da molti altri termini che indicano la natura dei prodotti in questione e che non vi era indicazione che un altro vino sarebbe stato venduto dall'opponente con il marchio D. LUCIANO.

42 Infine, poiché le etichette del catalogo e dell'opuscolo mostrano il marchio anteriore in un grafico diverso da quello della registrazione, poiché copia la calligrafia, va notato che qualsiasi marchio denominativo deve essere in grado di essere rappresentati in un modo o nell'altro, in particolare, nel caso dei vini, sulle etichette. I marchi denominativi sono quindi considerati come registrati quando le aggiunte grafiche non modificano l'impressione generale che producono (v., In tal senso, sentenza del 12 dicembre 2014, Ludwig Schokolade / UAMI - Immergut (TrinkFix ), T-105/13, non pubblicato, EU: T: 2014: 1070, paragrafo 49), dovrebbe essere tenuto presente, come dichiarato correttamente dalla EUIPO nella risposta,

Conclusione sul primo motivo

43 Ne consegue dall'esame della decisione impugnata, alla luce dei quattro criteri stabiliti dalla regola 22, comma 3, del regolamento n o 2868/95, la commissione di ricorso ha giustamente, nel contesto della sua valutazione complessiva degli elementi di prova addotti dall'opponente, che l'opponente aveva accertato l'uso effettivo del marchio anteriore. Di conseguenza, il primo motivo dev'essere respinto.

Presunta violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

44 Ai sensi dell'art 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio non può essere registrato se, a causa dell'identità o la sua somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi, esiste un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione include il rischio di associazione con il marchio anteriore.

45 Secondo costante giurisprudenza, il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate costituisce un rischio di confusione. Secondo la stessa legge, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento dei segni e dei prodotti o servizi in questione e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso, compreso il interdipendenza della somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [vedasi sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB / UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, UE: T: 2003 199 punti 30-33 e giurisprudenza citata].

46 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i segni in questione e un'identità o prodotti o servizi designati dai marchi in questione. Si tratta di condizioni cumulative (v., In tal senso, sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy / UAMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU: T: 2009: 14, paragrafo 42 e giurisprudenza citato].

Sul pubblico pertinente

47 La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 40 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento era composto da consumatori nell'Unione e che, tenuto conto della natura delle merci di cui trattasi, comprendeva il pubblico il livello di attenzione era nella media.

48 La ricorrente non contesta tale analisi, ma sostiene tuttavia che i suoi prodotti e quelli dell'avversario si rivolgono necessariamente a consumatori diversi a causa dei rispettivi prezzi.

49 Occorre ricordare al riguardo che, secondo le bevande alcoliche e minuscole regolare sono prodotti generalmente mercato di massa che sono di solito a distribuzione generalizzata, dal raggio del supermercato alimentare, grandi magazzini e altri punti vendita al dettaglio ai ristoranti e caffè [v, in tal senso, in data 11 settembre 2014, Aroa Bodegas / UAMI - Bodegas Muga (aroa), T-536/12, inedito, UE: T 2014: 770, punto 55, e 4 maggio 2016, Bodegas Williams & Humbert / EUIPO - Hisumer centrale (BOTANICA Williams & Humbert London Dry Gin), T-193/15, inedito, UE: T: 2016: 266, punto 24]. Il consumatore di bevande alcoliche del pubblico in genere che è normalmente informato e ragionevolmente attento e Così dimostrerà un livello medio di attenzione [si veda la sentenza del 4 maggio 2016, BOTANICA Williams & Humbert London Dry Gin T-193/15, inedito, UE: T: 2016: 266, punto 25 e il caso; si veda anche, in tal senso, del 3 settembre 2010, Companhia Muller de Bebidas / UAMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, UE: T: 2010 347, punto 39].

50 Tuttavia, la giurisprudenza riconosce anche che, se il marchio riguarda specificamente i vini di qualità venduti a prezzi relativamente elevati, il consumatore potrebbe avere un alto grado di attenzione [v, in tal senso, sentenza 13 Aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua / UAMI - Consejo Regulador della Denominación de Origen Toro (TORO de piedra), T-358/09, non pubblicata, UE: T: 2011: 174, punto 29, e il 30 giugno, 2015, la Rioja Alta / UAMI - Aldi Einkauf (Vina ALBERDI), T-489/13, US: T: 2015 446, punto 24 (inedito)].

51 Nel caso di specie, tuttavia, la registrazione del marchio è generalmente richiesta per i vini, e non specificamente per i vini di qualità che sarebbero venduti a prezzi relativamente elevati. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 49 e 50, i prodotti designati dalla domanda di registrazione devono essere considerati come destinati al consumo quotidiano, in modo che il consumatore manifesti di norma un grado di significa l'attenzione in occasione della loro acquisizione (vedi, in tal senso, del 13 aprile 2011, TORO de Piedra, T-358/09, non pubblicata, UE: T: 2011: 174, punto 29). L'argomento della ricorrente su questo punto deve quindi essere respinto in quanto infondato.

Sul confronto dei prodotti

52 Ai punti 42-44 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che i prodotti contrassegnati dal segno oggetto della domanda di marchio e quelli coperti dal marchio anteriore erano identici, per quanto riguarda le «bevande alcoliche». ad eccezione delle birre », cui fa riferimento tale segno, e« vini », coperti da tale marchio e per i quali era stato accertato l'uso effettivo e che presentavano« un moderato grado di somiglianza », nel caso di "preparati per la preparazione di bevande alcoliche", citati da tale segno, e "vini" di cui sopra.

53 Il ricorrente, pur ammettendo che il segno oggetto della domanda di marchio e il precedente copertura marchio, in entrambi i casi, i vini, sostiene tuttavia che la commissione di ricorso ha omesso di prendere in considerazione molte differenze i terroir, i vitigni, le etichette e i rispettivi prezzi dei vini in questione.

54 Come l'EUIPO ci ha dichiarato che risulta dalla caso [vedi sentenza del 5 ottobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo / EUIPO - Gianni Versace (VERSACE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 19.69), T-336 / 16, inedito, UE: T: 2017: 691, punti 57 e 58 e il caso] che la fascia di prezzo non è un criterio rilevante per confrontare i prodotti, "vini di lusso" che può costituiscono una sottocategoria di prodotti, soprattutto perché, in questo caso, i prodotti oggetto della registrazione richiesta non sono in alcun modo limitati ai "vini di lusso", ma sono destinati ai vini in generale. Questo argomento deve quindi essere respinto.

55 Per quanto riguarda le caratteristiche relative all'origine dei prodotti (terroir) o alla loro natura (varietà di uve), si deve rilevare che il segno oggetto della domanda di marchio non tende ad essere registrato, ad esempio, per i vini commercializzati con il nome "Barolo", che ha una denominazione di origine protetta, ma generalmente per "bevande alcoliche ad eccezione delle birre". Pertanto, secondo la consueta giurisprudenza, tutti questi prodotti devono essere presi in considerazione per valutare l'esistenza di un rischio di confusione [v., In tal senso, sentenza del 30 giugno 2015, VIÑA ALBERDI, T-489/13, EU: T: 2015: 446, articolo 29 (non pubblicato)].

56 Certo, il giudice dell'Unione europea ha qualificato questo approccio quando il marchio anteriore o la domanda di marchio riguardavano prodotti con una denominazione di origine. Così, ad esempio, nel caso in cui è stata emessa la sentenza del 30 giugno 2015, VIÑA ALBERDI (T-489/13, EU: T: 2015: 446), il marchio anteriore era stato registrato specificamente per i vini d'Italia ". A tale proposito, il Tribunale ha riconosciuto che la denominazione di origine di un prodotto poteva costituire un elemento importante in relazione al suo acquisto, in quanto rappresentava per il consumatore un'indicazione della sua origine geografica e qualità particolari che erano intrinseche ad essa (paragrafo 35). Tuttavia, la presa in considerazione della denominazione di origine di un vino da parte del consumatore in occasione della sua acquisizione non può essere considerata di importanza sistematica tale da poter costituire vini di diverse denominazioni di origine categorie di prodotti che potrebbero essere considerati indipendentemente (paragrafo 37). In tale causa, il Tribunale ha dichiarato che i «vini italiani» e gli altri vini erano simili a un grado medio (punto 46). Nello stesso spirito, il Tribunale ha considerato che i "vini della Rioja" coperti dal marchio richiesto e i "vini del porto" coperti da uno dei marchi precedenti presentavano un basso grado di somiglianza [cfr. A tale riguardo significato, sentenza del 15 febbraio 2007, Bodegas Franco-Españolas / UAMI - Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL), T-501/04,

57 A differenza dei casi menzionati al punto 56 supra, nella fattispecie la ricorrente non ha limitato i prodotti oggetto della registrazione richiesta a talune denominazioni di origine o a taluni vitigni. . Pertanto, non può dedurre alcun argomento sull'origine e sui vitigni presumibilmente diversi dai suoi vini rispetto a quelli coperti dal marchio anteriore.

58 Infine, per quanto riguarda l'argomento basato sulle varie etichette apposte sui prodotti designati dai segni in conflitto, è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza, un tale argomento è inoperante in quanto non è possibile impedire conclusione di un possibile rischio di confusione tra i marchi inclusi nell'etichettatura [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2005, Murúa Entrena / UAMI - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, UE: T: 2005: 285, punti da 58 a 61].

59 Pertanto, la commissione di ricorso era legittimata a ritenere che i prodotti designati dal segno oggetto della domanda di marchio, ossia «le bevande alcoliche ad eccezione delle birre» e » vini », coperti dal marchio anteriore, entrambi rientranti nella classe 33, erano identici, essendo inoltre affermato che la valutazione della commissione di ricorso relativa ai« preparativi per la fabbricazione di bevande alcoliche » e "vini" come aventi un grado moderato di somiglianza non è contestato.

Sul confronto dei segni

60 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, cioè le visive, fonetiche e concettuali [giudizi 21 GENNAIO 2016, Rod Leichtmetallräder / UAMI - Rodi TR (ROD), T-75/15, inedito, UE: T: 2016: 26, punto 25; 28 Marzo 2017, Regent University / EUIPO - di Regent College (Regent University), T-538/15, inedito, UE: T: 2017: 226, punto 27, e l'8 novembre 2017, Steiniger / EUIPO - Deutschland ista ( TSI), T-80/17, non pubblicato, EU: T: 2017: 784, articolo 43].

61 Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve essere basata, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da essi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione media dei consumatori dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo decisivo nella valutazione complessiva di tale rischio. A tale riguardo, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo complesso e non effettua una revisione dei suoi vari dettagli. Inoltre, si dovrebbe tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i diversi marchi.

62 Nel caso di specie, sia il marchio anteriore sia il segno oggetto della domanda di marchio sono di natura denominativa. La commissione di ricorso non ha ritenuto, prima di procedere al confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto, che questi contenessero un elemento dominante. Solo nel corso di tale confronto essa ha precisato, anzitutto, per quanto riguarda il marchio anteriore, che la parola «luciano» era maggiormente distintiva rispetto al termine «don» (punto 51 della decisione impugnata). In secondo luogo, per quanto riguarda il segno oggetto della domanda di marchio, il carattere distintivo dell’elemento «luciano» sarebbe, ad avviso della commissione di ricorso, inferiore rispetto a quello dell’elemento «sandrone», il quale avrebbe un valore intrinseco superiore per il pubblico spagnolo, francese, italiano e portoghese, in quanto si tratterebbe di un cognome raro. Tuttavia, tale conclusione non varrebbe su tutto il territorio dell’Unione, in particolare in Germania e in Finlandia, ove l’elemento «luciano» sarebbe tanto distintivo quanto l’elemento «sandrone» (punti 48 e 50 della decisione impugnata).

63 Il ricorrente contesta quest’ultima conclusione.

64 Occorre pertanto verificare se la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in ordine agli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto sia viziata da errori di valutazione.

- Sugli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto

65 Il segno oggetto della domanda di marchio è costituito da due parole, una di sette lettere, «luciano», l’altra di otto lettere, «sandrone». Il marchio anteriore è composto anch’esso da due parole, la prima di tre lettere, «don», la seconda di sette lettere, «luciano».

66 Per quanto riguarda il marchio anteriore, occorre rilevare che l’elemento «luciano» prevale sull’elemento «don», anche solo a causa della brevità di quest’ultimo, ma altresì, come sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 51 della decisione impugnata, in quanto esso sarà compreso come un titolo spagnolo che significa «signore» o come un titolo italiano attribuito ai preti che sarà, inoltre, compreso come tale da una parte significativa del pubblico dell’Unione, ivi compreso il pubblico tedesco e finlandese, posto che la commissione di ricorso si è riferita, su questo punto, al dizionario tedesco Duden. La commissione di ricorso ha quindi giustamente concluso che, per il pubblico di riferimento, l’elemento «luciano» era maggiormente distintivo rispetto all’elemento «don», circostanza del resto non contestata dal ricorrente. Tuttavia, tale constatazione non pregiudica la determinazione del grado di carattere distintivo di cui è dotato l’elemento «luciano» in quanto tale (v. infra, punto 102).

67 Ciò premesso, benché l’elemento «luciano» sia maggiormente distintivo rispetto al termine «don», non lo è al punto da rendere trascurabile quest’ultimo elemento.

68 Per quanto riguarda il segno oggetto della domanda di marchio, come giustamente affermato dalla commissione di ricorso al punto 46 della decisione impugnata, le parole che lo compongono saranno probabilmente percepite come una combinazione di un nome e di un cognome da parte del pubblico di riferimento dell’intero territorio dell’Unione. Essa ha poi precisato che il nome Sandrone non sarebbe percepito come un cognome comune, neppure in Italia, e che il nome Luciano sarebbe invece percepito come molto diffuso in Spagna, in Italia e in Portogallo, nonché in Francia, a causa del nome simile Lucien (punto 47 della decisione impugnata). Essa ha quindi riconosciuto, per il pubblico di tali territori, che il carattere distintivo dell’elemento «luciano» sarebbe inferiore rispetto a quello dell’elemento «sandrone», il quale, in quanto cognome raro, avrebbe un «valore intrinseco superiore» (punto 48 della decisione impugnata).

69 Le parti non contestano tale valutazione della commissione di ricorso.

70 Per contro, ad avviso della commissione di ricorso, in Germania o in Finlandia l’elemento «luciano» sarebbe percepito come un nome raro. Essa ha altresì smentito l’affermazione della divisione di opposizione secondo cui il nome italiano Luciano era familiare al pubblico dell’Unione nel suo insieme grazie alla notorietà del tenore italiano Luciano Pavarotti. Ad avviso della commissione di ricorso, «a sua conoscenza» sarebbe il cognome Pavarotti ad essere celebre, piuttosto che il nome completo Luciano Pavarotti, e una parte significativa del pubblico dell’Unione non ricorderebbe il suo nome proprio (punto 48 della decisione impugnata). Su tale base, la commissione di ricorso ha concluso che tanto il nome Luciano quanto il cognome Sandrone erano rari per il pubblico tedesco e finlandese e che, per tale pubblico, il primo elemento era quindi tanto distintivo quanto il secondo (punto 50 della decisione impugnata).

71 Si deve osservare, a tal riguardo, che, secondo la giurisprudenza, è possibile che, in una parte dell’Unione, il cognome abbia, in linea generale, un carattere distintivo più elevato rispetto a quello del nome. Occorre tuttavia prendere in considerazione gli elementi propri del caso di specie e, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia poco comune o, invece, molto diffuso, il che può influire sul detto carattere distintivo [sentenze del 5 ottobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI - Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non pubblicata, EU:T:2011:565, punto 50, e dell’11 luglio 2018, Enoitalia/EUIPO - La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, non pubblicata, EU:T:2018:424, punto 38], nonché l’eventuale notorietà della persona che chiede che il suo nome e cognome, congiuntamente, siano registrati come marchio (sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punti 36 e 37).

72 Nel caso di specie occorre constatare, al pari del ricorrente, che l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui il nome Luciano sarebbe percepito come un nome raro in Germania o in Finlandia non si basa su alcun elemento concreto.

73 A tal riguardo, occorre rilevare che il solo fatto che un determinato nome non sia molto comune tra la popolazione di questo o quello Stato membro non significa necessariamente che tale nome sia percepito come raro dal pubblico di riferimento in tale Stato membro. Infatti, un nome relativamente noto a livello dell’Unione o su scala internazionale non sarà percepito come raro dal pubblico di riferimento, anche negli Stati membri in cui tale nome non è molto diffuso.

74 Nel caso di specie, atteso che la commissione di ricorso ha giustamente rilevato, al punto 47 della decisione impugnata, che il nome Luciano sarebbe considerato come un nome molto comune in Spagna, in Italia e in Portogallo, nonché in Francia, vale a dire in una parte sostanziale dell’Unione, non si può ragionevolmente sostenere, tenuto conto dei flussi di scambi nell’Unione e degli attuali mezzi di comunicazione elettronici, che tale nome sarà percepito come raro dal pubblico di riferimento in Germania e in Finlandia. In altre parole, se è noto che il nome Luciano non è molto diffuso tra la popolazione presente in Germania e in Finlandia, tale fatto, di per se stesso, non significa affatto che tale nome sarà percepito come un nome raro in tali Stati membri, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 48 della decisione impugnata.

75 Pertanto si deve concludere che, per il pubblico dell’Unione nel suo insieme, l’elemento maggiormente distintivo del segno oggetto della domanda di marchio è l’elemento «sandrone», un cognome che non è percepito come comune, senza che ciò renda tuttavia trascurabile l’elemento «luciano».

76 Dopo aver esaminato le qualità intrinseche di ciascuna delle componenti dei segni in conflitto e dopo averle confrontate con quelle delle altre componenti, è giocoforza quindi constatare che la commissione di ricorso era tenuta a rilevare la presenza di un elemento maggiormente distintivo in ciascuno dei segni in conflitto, vale a dire l’elemento «luciano» nel marchio anteriore, cosa che essa ha giustamente effettuato, e l’elemento «sandrone» nel segno oggetto della domanda di marchio, cosa che essa non ha fatto, per una parte del pubblico di riferimento, prima di procedere al confronto dei segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale. Le conseguenze di tale errore saranno esaminate successivamente.

- Sul confronto visivo

77 La commissione di ricorso ha sottolineato che i segni in conflitto avevano in comune il termine «luciano», mentre erano contraddistinti dalla presenza della prima parola del marchio anteriore, «don», e dalla seconda parola del segno che 'oggetto della domanda di marchio,' sandrone '. Ha concluso che avevano un grado di somiglianza visiva che sarebbe almeno considerato debole (punto 54 della decisione impugnata).

78 Questa valutazione è senza rimprovero. Benché la ricorrente ritenga che i segni in conflitto siano visivamente diversi a causa della differenza di lunghezza e di ritmo, resta il fatto che essi coincidono con l'elemento «luciano», il che significa che dove, almeno, una debole somiglianza visiva tra i due segni.

- Sul confronto fonetico

79 Dal punto di vista fonetico, secondo la commissione di ricorso, i segni in conflitto hanno in comune la pronuncia della parola «luciano», il che è indiscutibile. Ha inoltre osservato che il segno oggetto della domanda di marchio era più lungo del marchio che costituiva il marchio anteriore e che i segni in questione erano iniziati e terminati con sillabe diverse, quindi, per lo meno, un basso grado di somiglianza fonetica.

80 Gli argomenti della ricorrente a tal riguardo, basati sulla differenza di lunghezza e di ritmo dei segni in conflitto, devono anch'essi essere respinti. Se, ovviamente, i due segni differiscono in quanto il marchio anteriore contiene, nel suo primo elemento, il "dono" monosillabico, mentre il segno di cui è richiesta la registrazione contiene, nel suo secondo elemento, una parola di tre sillabe " san-dro-ne ", essendo quest'ultimo molto sonoro, resta il fatto che l'elemento che sono in comune (" luciano ") potrebbe essere pronunciato durante l'acquisto dei prodotti in questione, giustificando così la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni in conflitto sono simili almeno in piccola parte alla fonetica.

- Sul confronto concettuale

81 Ai punti 52 e 53 della decisione impugnata la commissione di ricorso afferma che il pubblico di riferimento assocerà il segno di cui viene chiesta la registrazione a un nome e a un cognome, vale a dire a una persona specifica (virtuale o reale) che porta il nome Luciano, membro della famiglia Sandrone, e riterrà, del pari, il marchio anteriore come designante una persona denominata Luciano. La commissione di ricorso ne ha dedotto che «[i] consumatori, in particolare in Germania o in Finlandia, potrebbero quindi interpretare i marchi di cui trattasi come facenti riferimento alla stessa persona (virtuale o reale) caratterizzata dall’inusuale nome “Luciano”». I segni in conflitto sarebbero quindi, secondo la commissione di ricorso, simili sul piano concettuale a un grado medio (punto 53 della decisione impugnata).

82 Tanto il ricorrente quanto l’EUIPO esprimono obiezioni al riguardo. Il ricorrente deduce che i segni in conflitto sono diversi sul piano concettuale, mentre, secondo l’EUIPO, il confronto tra gli stessi sarebbe neutro su tale piano. Inoltre, secondo l’EUIPO, la giurisprudenza sarebbe mutevole su tale punto in quanto, in talune sentenze, il giudice dell’Unione avrebbe considerato possibile procedere a un confronto concettuale tra segni contenenti un cognome o un nome, mentre, in altre sentenze, si sarebbe stabilito che non era possibile operare alcun confronto concettuale tra questo tipo di segni.

83 Il Tribunale ritiene pertanto necessario precisare la giurisprudenza su questo punto. A tale riguardo, occorre ricordare che il confronto concettuale ha lo scopo di confrontare i «concetti» che i segni in conflitto implicano. Il termine «concetto» significa, secondo la definizione datane, ad esempio, dal dizionario Larousse, un’«idea generale e astratta che lo spirito umano si forma in ordine a un oggetto di pensiero concreto o astratto, e che gli consente di collegare allo stesso oggetto le diverse percezioni che ne ha, nonché di organizzarne le conoscenze».

84 Parimenti, secondo la giurisprudenza, la somiglianza concettuale implica che i segni in conflitto concordino nel loro contenuto semantico (sentenza dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 24).

85 Pertanto, quando un nome o un cognome non esprimono un’«idea generale ed astratta» e sono privi di contenuto semantico, essi non sono portatori di alcun «concetto», di modo che il confronto concettuale tra due segni costituiti unicamente da siffatti nomi o cognomi non è possibile.

86 Per contro, il confronto concettuale resta possibile quando il nome o il cognome di cui trattasi siano diventati simbolo di un concetto, a causa ad esempio della celebrità della persona che porta tale nome o tale cognome, o qualora tale nome o cognome abbiano un contenuto semantico chiaro e immediatamente riconoscibile.

87 In tal senso, il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare che il pubblico di riferimento percepirebbe i marchi composti da nomi o cognomi di persone come privi di un significato concettuale particolare, a meno che il nome o il cognome siano particolarmente noti in quanto appartenenti a una persona celebre [v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2011, IIC/UAMI - McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non pubblicata, EU:T:2011:223, punto 40; dell’8 maggio 2014, Pedro Group/UAMI - Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, non pubblicata, EU:T:2014:241, punti da 71 a 73, e dell’11 luglio 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, non pubblicata, EU:T:2018:424, punto 65].

88 Nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha individuato alcun concetto che possa essere collegato al nome e al cognome di cui trattasi. Neppure le parti adducono argomenti di tal genere.

89 Pertanto, il semplice fatto che il pubblico di riferimento assocerà il segno di cui viene chiesta la registrazione a un nome e a un cognome e quindi ad una persona specifica, virtuale o reale, e che il marchio anteriore sarà percepito come designante una persona denominata Luciano è irrilevante ai fini della comparazione dei segni in conflitto sul piano concettuale.

90 Di conseguenza, occorre annullare la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso secondo la quale i segni in conflitto sarebbero simili a un grado medio sul piano concettuale. Al pari dell’EUIPO si deve concludere che, nel caso di specie, non è possibile alcun confronto concettuale, in quanto i nomi e il cognome contenuti nei segni in conflitto non contengono alcun concetto.

91 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si devono avallare le conclusioni formulate dalla commissione di ricorso in merito alla somiglianza, quantomeno tenue, dei segni in conflitto sui piani visivo e fonetico e di annullarle riguardo alla somiglianza media di tali segni sul piano concettuale, dal momento che il confronto concettuale tra detti segni non è, nella fattispecie, possibile.

Sulla valutazione globale del rischio di confusione

92 Occorre anzitutto respingere l’argomento del ricorrente, contenuto al punto 63 del ricorso, secondo cui il rischio di confusione dovrebbe essere valutato con riferimento all’impressione del consumatore dell’Unione, e non a quella dei consumatori di uno o di due paesi di quest’ultima (la Germania e la Finlandia, nel caso di specie). Si deve infatti ricordare che, per rifiutare la registrazione di un marchio dell’Unione europea, è sufficiente che un impedimento alla registrazione relativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 esista in una parte dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI - Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 76 e giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, il ricorrente non può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso si è erroneamente basata sull’esistenza di un rischio di confusione soltanto in due paesi dell’Unione per rifiutare la registrazione richiesta, e ciò a prescindere dalla questione se, nel caso di specie, l’asserito rischio di confusione per il consumatore tedesco o finlandese sia o meno accertato.

93 Per quanto concerne la valutazione del rischio di confusione, emerge dalla giurisprudenza che tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 28 marzo 2017, REGENT UNIVERSITY, T‑538/15, non pubblicata, EU:T:2017:226, punto 71, e dell’8 novembre 2017, IST, T‑80/17, non pubblicata, EU:T:2017:784, punto 64).

94 Applicando il principio d’interdipendenza richiamato al precedente punto 93, la commissione di ricorso ha concluso affermando l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, quanto meno per il pubblico di riferimento tedesco e finlandese, posto che detti segni erano visivamente e foneticamente simili, quanto meno a un grado basso, e concettualmente simili a un grado medio e che i prodotti in questione erano identici o simili a un grado medio.

95 Tuttavia, applicando meccanicamente il principio d’interdipendenza, senza tener conto di tutti i fattori pertinenti, la commissione di ricorso non ha svolto correttamente la valutazione globale del rischio di confusione.

96 Infatti, è giocoforza ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è certamente vero che, in forza del principio d’interdipendenza, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, viceversa, nulla osta a che, alla luce delle circostanze di un caso di specie, non sussista alcun rischio di confusione, anche in presenza di prodotti identici e di un tenue grado di somiglianza tra i marchi in conflitto [sentenza del 3 giugno 2015, Giovanni Cosmetics/UAMI - Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, punto 132 (non pubblicata); v. altresì, in tal senso, sentenze del 12 luglio 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, punti 67 e 68, e del 17 febbraio 2011, Annco/UAMI - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, punti 44 e 48].

97 Nel caso di specie, anzitutto, la commissione di ricorso non ha correttamente valutato la somiglianza tra i segni in conflitto, concludendo a torto che l’elemento «luciano» era tanto distintivo quanto l’elemento «sandrone» nel segno di cui si chiedeva la registrazione e rilevando erroneamente l’esistenza di una somiglianza concettuale media tra i segni in conflitto (v. punti 75 e 90 supra).

98 In secondo luogo, la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle peculiarità dei prodotti in questione. Orbene, secondo la giurisprudenza, la percezione dei marchi che ha il consumatore medio del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi assume un ruolo determinante nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione [sentenza del 18 settembre 2012, Scandic Distilleries/UAMI - Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non pubblicata, EU:T:2012:432, punto 27].

99 Nel caso di specie, nel settore vitivinicolo, i nomi sono molto importanti, sia che si tratti di cognomi o di nomi di tenute, in quanto essi servono a contraddistinguere e a designare i vini. In generale, occorre ricordare che i consumatori sono abituati a designare e a riconoscere il vino in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarlo e che tale elemento designa in particolare il viticoltore o la proprietà su cui il vino è prodotto [sentenze del 27 febbraio 2014, Pêra-Grave/UAMI - Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA), T‑602/11, non pubblicata, EU:T:2014:97, punto 35, e dell’11 luglio 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, non pubblicata, EU:T:2018:424, punto 49; v. inoltre, in tal senso, sentenza del 13 luglio 2005, Julián Murúa Entrena, T‑40/03, EU:T:2005:285, punto 56]. Pertanto, è l’elemento distintivo «sandrone» che servirà a identificare i vini del ricorrente, ovvero la denominazione nel suo insieme, vale a dire «luciano sandrone», ma non unicamente l’elemento «luciano».

100 In terzo luogo, la commissione di ricorso non ha neppure tenuto conto della frequenza dell’utilizzo di nomi o cognomi spagnoli o italiani, veri o presunti tali, nel settore viticolo, né del fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, sicché essi non penseranno, ogni qualvolta un nome o un cognome di questo tipo appaia in un marchio in relazione ad altri elementi, che questo indichi che i prodotti per i quali è utilizzato provengano tutti dalla stessa fonte [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, punto 116 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

101 Pertanto, nel settore dei vini, in cui è molto frequente l’uso di segni costituiti da nomi o cognomi, è inverosimile che il consumatore medio possa credere nell’esistenza di un collegamento economico tra i titolari dei segni in conflitto per il solo fatto che essi condividono il nome italiano Luciano, percepito come molto diffuso, secondo il punto 47 della decisione impugnata, in Spagna, in Francia, in Italia e in Portogallo, e per il quale non è stato dimostrato che potrebbe essere percepito come raro in altri paesi dell’Unione. Questo semplice fatto non consente quindi di concludere, per quanto riguarda i marchi relativi a vini, nel senso della sussistenza di un rischio di confusione, poiché il pubblico di riferimento non si aspetta che detto nome, di comune diffusione, sia utilizzato da un solo produttore quale elemento di un marchio [v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2019, Serendipity e a./EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non pubblicata, EU:T:2019:73, punto 71; v. altresì, per analogia, sentenza del 3 giugno 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, punto 117 (non pubblicata)].

102 In quarto luogo, la commissione di ricorso non ha neppure preso in considerazione il debole grado di carattere distintivo dell’elemento comune ai due marchi, ossia «luciano», derivante dal fatto che tale nome può designare un numero potenzialmente indeterminato di persone e che, pertanto, l’insieme del pubblico di riferimento sarà in grado di distinguere il marchio anteriore dal marchio di cui si chiede la registrazione, poiché quest’ultimo contiene, inoltre, l’elemento «sandrone», un cognome dotato di un valore intrinseco superiore (v. precedenti punti 68 e 69).

103 Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale non si può ammettere che qualsiasi cognome che costituisce un marchio anteriore possa essere opposto con successo alla registrazione di un marchio composto da un nome e dal cognome in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punto 39). Non esiste quindi alcun automatismo che consenta di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione quando un marchio anteriore consistente in un cognome è ripreso in un altro marchio, aggiungendovi un nome. Tale considerazione vale altresì quando il marchio anteriore consiste, in particolare, in un nome proprio e il segno di cui si chiede la registrazione è una combinazione di tale nome e di un cognome [sentenza del 3 giugno 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, punto 125 (non pubblicata)].

104 Alla luce di tutto quanto precede, e tenuto conto del tenue grado di somiglianza tra i segni in conflitto sui piani visivo e fonetico, nonché dell’impossibilità di procedere a un confronto concettuale tra questi ultimi, si deve concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che esistesse un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

105 Si deve pertanto accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti del ricorrente, vertenti, l’uno, sulla notorietà del segno oggetto della domanda di marchio e, l’altro, sulla prassi decisionale dell’EUIPO.

Spese

106 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

107 Poiché l'EUIPO è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 febbraio 2018 (procedimento R 1207/2017‑2) è annullata.

2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del sig. Luciano Sandrone.

 

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2019