OCM per il comparto vitivinicolo - Esclusione della domanda di partecipazione al bando di gara Campagna 2018-2019, Reg. UE n. 1308/2013, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 - Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Mancata visibilità della domanda orginaria sul sistema SIAN.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2019, proposto da
Antonino Como, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta Ruisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Alcamo, via Nicolò Tommaseo 36;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche – UO S2.02 – Interventi per la OCM Vitivinicola, emesso in data 27/03/2019, prot. n. 14154, spedito con raccomandata AR del 28/03/2019 , consegnata al ricorrente in data 04/04/2019, con cui è stato rigettato il ricorso prot. n. 66259 del 03/12/2018 , inerente l'esclusione della domanda di partecipazione al Bando di Gara Campagna 2018-2019, Reg. UE n. 1308/2013, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 - Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, pubblicato con DDG n.1121/2018 del 16/05/2018;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e per la Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente si duole della illegittimità dei provvedimenti impugnati con i quali l’istanza di parte, ai fini del Bando di Gara Campagna 2019/2019 Reg. UE n. 1308/2013 n. 1016/1149 e 2016/1150 Misura ristrutturazione e riconversione vigneti, pubblicato con DDG n. 121/2018 del 16/05/2018, è esclusa dalla graduatoria con la motivazione “NON PRESENTE la domanda informatica al SIAN”;
Considerato quanto dedotto e documentato dalla società ricorrente in ordine alla presentazione tempestiva della domanda in data 13/07/2018, assunta regolarmente dal SIAN, con rilascio della relativa attestazione e codice identificativo;
Tenuto conto delle problematiche informatiche conseguenti alla presentazione in pari data di una mera rettifica;
Considerato che in riscontro al ricorso “amministrativo” l’Amministrazione ha dedotto, con provvedimento pure oggetto di impugnazione, che “Questa Amministrazione non è competente ai fini del ripristino della domanda iniziale rilasciata e pertanto può solo prendere atto dell'insistenza a sistema di valida domanda di aiuto. Tuttavia è opportuno evidenziare che pur non essendo stata effettivamente rilasciata la domanda di rettifica, la domanda iniziale risultava rilasciata regolarmente e pertanto a parere della Commissione, l'originaria domanda iniziale risultava ancora in corso di validità. L'inserimento di una domanda di rettifica, non rilasciata, non potrebbe e non dovrebbe annullare un atto già validato dal sistema”;
Considerato che allo stato non si comprendono le ragioni per cui le problematiche informatiche che hanno riguardato la ulteriore istanza di rettifica si siano riverberate anche sulla precedente domanda, rendendola non visibile sul portale SIAN, malgrado non sia in contestazione, anche da parte dell’Amministrazione procedente, che la stessa sia stata regolarmente assunta sul sistema con il rilascio della relativa ricevuta e numero/codice identificativo;
Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio sia per l’Amministrazione regionale che per l’AGEA, senza tuttavia articolare scritti difensivi;
Ritenuto opportuno acquisire quindi documentati e motivati chiarimenti da parte delle Amministrazioni intimate in ordine ai fatti di causa, tenuto conto dei profili di censure dedotti e degli arresti giurisprudenziali invocati dalla parte a sostengo delle proprie ragioni, considerato che appare conforme anche ai principi di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche che gestiscono le diverse fasi del procedimento amministrativo collaborare fattivamente al fine di risolvere le eventuali problematiche del rispettivo segmento procedimentale e ripristinare la visibilità sul sistema SIAN della domanda originaria di parte;
Considerato che le amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno a riscontrare il presente ordine istruttorio mediante una dettagliata e motivata relazione del responsabile del procedimento nel termine che appare congruo fissare in giorni 15 dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, con espressa avvertenza che in caso di mancato riscontro il Collegio dedurrà argomenti di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e segnalerà per quanto di competenza alle autorità ed amministrazioni preposte al fine di valutare la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa, penale e contabile connessa al mancato riscontro all’ordine impartito da questo Giudice;
Ritenuto di dover fissare per l’ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 4 luglio 2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per l’ulteriore trattazione la Camere di Consiglio del 4 luglio 2019.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore