Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 22-05-2019
Numero provvedimento: 3329
Tipo gazzetta: Nessuna

Aceti - Produzione di aceto balsamico con mosto prevalentemente acquistato da terzi e non prodotto autonomamente - Diniego parziale di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento - Interventi esclusi dalla concessione dei contrubiti - Ampliamento del laboratorio di trasformazione mediante il realizzo di una nuova "barricaia" - Prolungamento di una "balconata" al fine di creare uno spazio di lavoro esterno per il carico e scarico del mosto.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7765 del 2018, proposto da 
Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele e C. Societa' Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Dalponte, Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella Richter, Nicolo' Pedrazzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11; 

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO - SEZIONE UNICA n. 00033/2018, resa tra le parti, concernente parziale diniego di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento - Operazione 4.1.1: “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Andrea Dalponte e Sara Piccoli su delega di Paolo Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele e C. società semplice agricola, odierna appellante, si è vista negare, mediante determinazione della Provincia autonoma di Trento n. 459 in data 11 maggio 2017, la concessione di contributi a valere sul PSR 2014-2020 (Misura 4 - Operazione 4.1.1.) per i seguenti interventi: ampliamento del laboratorio di trasformazione mediante il realizzo di una nuova “barricaia” destinata alla produzione di aceto balsamico; prolungamento di una “balconata” al fine di creare uno spazio di lavoro esterno per il carico e scarico del mosto utilizzato per la lavorazione e trasformazione in aceto balsamico.

2. Il diniego (parziale, essendo stati concessi i contributi per l’acquisto di un atomizzatore e la realizzazione di un impianto fotovoltaico) è supportato da articolate motivazioni.

Nel verbale di accertamento tecnico amministrativo sottostante viene affermato in particolare che:

- il mosto destinato alla cottura e trasformazione in aceto balsamico è prevalentemente acquistato da terzi e non prodotto autonomamente; poiché i criteri attuativi della sovvenzione (d.G.P. n. 64/2016, art. 2.2.) stabiliscono che i soggetti beneficiari possono essere ammessi per investimenti relativi alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei propri prodotti agricoli, e per la parte di prodotto di provenienza aziendale utilizzata per produrre il condimento balsamico è sufficiente la struttura già esistente;

- per la barricaia, identica richiesta di contributo era già stata presentata dalla ditta individuale Bombardelli Ivo, nell’ambito del precedente PSR nel 2008, e, pur essendo stata ammessa, non era stata rendicontata, avendo il titolare preferito destinare la superficie individuata alla diversa attività di “piccolo ristoro”; tuttavia, l’art. 3.5, lett. a), dei criteri attuativi stabilisce che non sono finanziabili le spese per le quali sia già stato adottato un provvedimento di concessione nella vigenza della pregressa campagna 2007-2013, anche in presenza di specifica rinuncia, e che in caso di subentri aziendali, costituzione di nuove società o operazioni societarie, la non ammissibilità sussiste se permane il medesimo legale rappresentante: sotto tale profilo, rileva che la ditta individuale Bombardelli Ivo ha conferito l’azienda alla società appellante, e la legale rappresentanza della società è rimasta in capo al sig. Bombardelli Ivo, sia pur disgiuntamente con il figlio;

- l’intervento di prolungamento della balconata, inoltre, non trova giustificazione tecnico-economica, anche considerando che a distanza di pochi metri si riscontra in progetto l’ampliamento di una terrazza a copertura della zona destinata a lavorazioni agricole.

3. Il diniego è stato impugnato dalla società dinanzi al TRGA di Trento, che, con la sentenza appellata (n. 33/2018), ha respinto il ricorso.

A tal fine, il TRGA ha sottolineato, in particolare, che:

- nel riscontrare la continuità aziendale riguardo alla domanda di contributi, la Provincia ha applicato correttamente l’art. 3.5, lett. a), dei criteri attuativi, secondo il quale “in caso di subentri aziendali, costituzione di nuove società o operazioni societarie, la non ammissibilità sussiste se permane il medesimo legale rappresentante”, dovendosi ritenere irrilevante la coopresenza - disgiunta - di un ulteriore soggetto (il figlio) a cui aggiuntivamente viene affidata la rappresentanza della neo costituita società;

- ciò è sufficiente a superare le censure dedotte avverso il diniego relativo alla barricaia;

- per quanto concerne il prolungamento della balconata, non essendo chiaro se anche tale intervento fosse ricompreso nella precedente domanda di contributo, occorre stabilire (ai sensi dell’art. 2.2. dei criteri attuativi) se vi è prevalenza, ai fini della produzione dell’aceto balsamico, del mosto prodotto in proprio rispetto a quello acquistato (escludendo la quantità di mosto destinata alla diversa produzione di vino);

- a seguito dell’istruttoria condotta dall’amministrazione mediante l’esame del “registro di vinificazione” e del “registro di produzione del mosto cotto”, è emerso che la quantità di mosto acquistato è prevalente (59% per la vendemmia 2015, 83% per la vendemmia 2016);

- “4.3. I dati che precedono, ricavati dalle menzionate registrazioni e attestanti la prevalenza della quantità di mosto acquistato rispetto a quello prodotto in proprio, appaiono difficilmente contestabili, e peraltro la ricorrente non si preoccupa di enucleare in termini specifici (e comprensibili) le opposte conclusioni cui pretende addivenire. 4.4. Non appare infatti sufficiente, per rovesciare il cennato rapporto di prevalenza, dedurre che per l’acetificazione debba essere considerata, oltre alla quantità di mosto cotto, anche l’aggiunta dell’aceto di vino, atteso che la stessa società ricorrente, non adempiendo all’onere di fornire gli elementi di prova in suo possesso, ha ritenuto (controdeduzioni a firma Bombardelli Ivo di data 24. 12. 2017 – doc. 15 fasc. Acetaia) di non voler rendere pubbliche, in quanto non dovute, le diverse percentuali dei due ingredienti con cui l’aceto balsamico viene prodotto.”;

- né conduce a diversa conclusione la relazione tecnica del rag. Tosoni prodotta dalla società, che non spiega e non giustifica la ben ridotta quantità di mosto che sarebbe destinata alla produzione del vino (nel 2016, Kg. 5.545 sui 25.203 totali), “dovendosi viepiù considerare che anche un limitato incremento della quantità, così indecifrabilmente calcolata, di mosto utilizzato per la produzione vinicola sarebbe tale da rovesciare l’asserita (risicata) prevalenza della quantità del mosto destinato all’acetificazione prodotto in proprio (esposta in Kg 19.658 =51,6%) rispetto alla quantità di quello acquistato presso terzi”;

- pertanto, può ritenersi “non comprovato, e quindi inattendibile nel confronto con gli opposti dati verificati dall’amministrazione mediante l’esame dei sopra cennati registri, il calcolo di prevalenza posto dalla ricorrente alla base del proprio gravame”.

4. Nell’appello, la società prospetta tre ordini di censura.

4.1. Col primo, deduce che:

- posto che gli ingredienti principali del condimento balsamico (aceto balsamico) sono il mosto cotto d’uva e l’aceto di vino (e/o aceto di mosto d’uva), per stabilire la prevalenza delle produzioni proprie occorreva considerare la quantità di uva utilizzata sia per produrre il mosto da cuocere, sia per produrre il mosto da acetificare (presso una ditta terza – Acetificio Mengazzoli – non essendo autorizzata a svolgere questa lavorazione in proprio a norma della legge 238/2016); erroneamente la Provincia ha considerato solo il rapporto (tra produzione propria e acquisti da terzi) relativo al mosto utilizzato per produrre il mosto da cuocere, ed il TAR ha ritenuto corretto il conseguente giudizio di prevalenza della componente acquistata, nonostante le precise indicazioni fornite mediante la perizia Tosoni (nel 2016, Kg 25.203 di mosto prodotto – 5.545 consumati come vino = 19.658, a fronte di Kg 18.435 di mosto acquistato; nel 2015, Kg 28.468 di uva prodotta a fronte di Kg 6.762 di uva acquistata, cosicché “Anche considerando la quota di vino destinata all’alimentazione, la quota destinata all’aceto risultava di molto superiore”);

- conseguentemente, cade anche la valutazione di sufficienza della struttura esistente (viene allegata una relazione dell’ing. Santini, che attesta l’insufficienza dello spazio per l’allocazione delle botti contenenti il condimento balsamico), peraltro non esplicitata nel preavviso di diniego;

- non si comprende come si sarebbe potuto meglio dimostrare l’errore metodologico consistente nell’aver preso a riferimento solo il mosto cotto (aggiunge l’appellante, “non certo rendendo pubbliche le diverse percentuali dei due ingredienti con cui l’aceto balsamico viene prodotto, trattandosi di elemento del tutto irrilevante rispetto alla questione fondamentale di cui si è appena detto”);

- in merito alla corretta valutazione del requisito della prevalenza, potrà essere disposta una CTU.

4.2. Col secondo, contesta la valutazione sulla continuità aziendale operata dal TAR, e ribadisce, al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 3.5., lettera a), dei criteri della sovvenzione, che la società non ha il medesimo legale rappresentante della ditta individuale, poiché l’ordinaria amministrazione è affidata disgiuntamente a Bombardelli Gabriele e Bombardelli Ivo (tant’è, che la domanda di contributi è stata sottoscritta dal primo), e la straordinaria amministrazione ad essi congiuntamente.

4.3. Col terzo, lamenta (sempre richiamando la relazione dell’ing. Santini) che l’ampliamento della terrazza è funzionale al ciclo produttivo dell’aceto balsamico e non ha niente a che vedere con l’altra terrazza destinata alle operazioni vendemmiali, e che le due lavorazioni non possono coesistere. Al riguardo, sarebbe mancato un adeguato accertamento che tenesse conto delle osservazioni (documento contenente le integrazioni al business plan – doc. n. 8 fascicolo del primo grado) presentate nel procedimento a seguito del preavviso di diniego, nel quale peraltro l’intervento non era stato trattato.

Impropriamente il TAR ha esaminato tale profilo alla luce del requisito della prevalenza, non essendo questo il motivo dell’esclusione.

5. L’appellante ha poi depositato una tabella riepilogativa riguardante la lavorazione delle uve e dei mosti per le vendemmie dal 2009 al 2016, con allegati i giustificativi delle quantità esposte.

6. Resiste la Provincia autonoma di Trento, anzitutto eccependo:

- la tardività dell’appello, rispetto al termine di impugnazione decorrente, ex art. 93 cod. proc. amm., dalla notificazione della sentenza in data 5 marzo 2018 nel domicilio eletto in primo grado (presso la Segreteria del TRGA di Trento);

- l’improcedibilità dell’appello per difetto di interesse, posto che la rilevanza ostativa dell’art. 3.5., lettera a), dei criteri attuativi, si basa su fatti non specificamente contestati, ed è idoneo a determinare l’irrilevanza delle altre censure dedotte;

- l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., dell’ultima produzione dell’appellante, trattandosi di documentazione di cui controparte è stata da sempre in possesso e che avrebbe potuto depositare subito in giudizio, e ancora prima fornire nel corso del procedimento.

Nel merito, la Provincia contesta che, per stabilire la prevalenza della produzione propria, possa farsi riferimento all’anno solare di utilizzazione anziché al periodo di vendemmia di origine; sostiene che il computo deve essere effettuato sulla quantità di prodotto destinato a ciascuna linea produttiva, posto che la richiesta di contributo è stata presentata con riferimento al ciclo produttivo dell’aceto balsamico ed è ad esso che occorre fare riferimento per stabilire detta prevalenza; che presso la CCIAA risultano essere stati imbottigliati dall’appellante vini per 5.000 litri circa (il che, data una resa dell’uva pari al 70%, consente di affermare che per il 2016 la quantità di uva destinata alla vinificazione è stata di circa 7.000 Kg, con conseguente ribaltamento delle percentuali ipotizzate nella relazione Tosoni; che, comunque, l’appellante non ha specificato in che misura il prodotto della lavorazione delle sue uve sia destinato alla produzione di aceto balsamico.

6. Le parti hanno depositato memorie e repliche.

In particolare, l’appellante ha depositato una tabella riepilogativa riguardante la lavorazione delle uve e dei mosti per le vendemmie dal 2009 al 2016, con allegati i giustificativi delle quantità esposte (registri di vinificazione della società e documenti di accompagnamento del vino spedito all’Acetificio Mengazzoli).

7. Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla Provincia di Trento, in quanto:

- qualora, come nel caso in esame, nel giudizio di primo grado la parte abbia indicato un valido indirizzo di PEC, costituente il domicilio digitale, la notifica presso la Segreteria del TAR non può far decorrere il termine breve per appellare, trovando applicazione, ex art. 25, comma 1-bis, cod. proc. amm., l’art. 16-sexies del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, come modificato dal d.l. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, secondo il quale alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario può procedersi esclusivamente quando non sia possibile quella presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi (cfr. TAR Toscana, III, n. 925/2018);

- la rilevanza ed applicabilità dell’art. 3.5., lettera a), dei criteri attuativi, costituisce oggetto di puntuale contestazione, e pertanto non possono essere postulate per farne discendere la mancanza di interesse al gravame.

8. Nel merito, peraltro, l’applicazione alla domanda di contributo dell’art. 3.5., lettera a), sembra del tutto corretta.

Infatti, come sottolineato dal TRGA:

- non è contestato che la ditta individuale Bombardelli Ivo avesse rinunciato, nell’ambito della precedente campagna di sostegno rurale 2007/2013, al finanziamento concesso per l’ampliamento della barricaia;

- l’atto costitutivo della società Acetaia consente di verificare che il titolare della precedente ditta individuale, ossia Bombardelli Ivo, oltre ad essere socio maggioritario (art. 8) della neo costituita società, ha conferito integralmente (art. 16) nella stessa la propria azienda, composta da beni mobili e immobili, e tra questi anche l’edificio - contraddistinto dalla particella 420 - sulla quale Acetaia ha poi proposto l’ampliamento della “barricaia”;

- in capo al titolare della precedente ditta individuale - e dunque legale rappresentante della stessa - permane anche la legale rappresentanza della società neo costituita, sia pur disgiuntamente con il figlio, e ciò vale in particolare per quanto riguarda la “presentazione di domande per sovvenzioni, agevolazioni e contributi in genere sia privati che pubblici” (art. 11).

Risulta pertanto condivisibile quanto affermato dal TRGA, nel senso che i predetti indici di continuità aziendale fanno ritenere che le due imprese siano riconducibili ad un unico centro di interesse, cosicché sembra ineccepibile l’applicazione dell’art. 3.5, lett. a), dei criteri attuativi, secondo il quale “in caso di subentri aziendali, costituzione di nuove società o operazioni societarie, la non ammissibilità sussiste se permane il medesimo legale rappresentante”, apparendo un dato del tutto formale (apprezzando il quale risulterebbe sistematicamente aggirabile la previsione, e vanificabile la ratio, consistente nell’evitare duplicazioni di contributi ma anche nell’impedire la reiterazione di domande volontariamente rinunciate) la coopresenza - disgiunta - di un ulteriore soggetto (il figlio) a cui aggiuntivamente viene affidata la rappresentanza della neo costituita società.

9. Ne discende l’infondatezza del secondo ordine di censure, e con essa la incontestabilità del diniego relativo alla barricaia.

Per valutare il diniego relativo alla balconata occorre dirimere la questione dell’applicabilità o meno della preclusione derivante dall’art. 2.2. dei criteri attuativi in caso di utilizzazione non prevalente della produzione agricola propria dell’azienda.

Il Collegio osserva i criteri generali invocati dalla Provincia di Trento non risultano decisivi, posto che anche la prospettazione dell’appellante si muove nel senso della considerazione della destinazione delle uve della singola annata agraria, e con riferimento alla medesima linea di produzione (dell’aceto balsamico – rectius: condimento balsamico).

10. Per effettuare il calcolo della prevalenza non è però utilizzabile la documentazione versata in appello.

Come eccepisce la Provincia, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, devono essere dichiarati inammissibili, per violazione dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., documenti nuovi depositati in appello per la prima volta se la parte avrebbe potuto depositarli nel primo grado di giudizio (cfr. Cons. Stato, III, n. 4324/2017); e la produzione di nuovi mezzi di prova è subordinata alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità, la quale peraltro non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti, ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge (cfr. Cons. Stato, III, n. 3142/2017; IV, n. 4703/2017).

L’appellante ha replicato che detta documentazione è assolutamente indispensabile ai fini della decisione, ed era già nella disponibilità della Provincia, come si evincerebbe dal verbale di constatazione n. 2017/1389, versato in atti in primo grado (doc. 9), anche se la Provincia ne ha voluto utilizzare i contenuti in modo parziale ed erroneo, puntando la sua attenzione solamente sul mosto cotto.

Il Collegio osserva che al predetto verbale di constatazione (redatto in data 15 marzo 2017 – anche a seguito di sopralluogo alla cantina dell’appellante, in contraddittorio con il rappresentante legale della società ed alla presenza dei funzionari della Provincia autonoma di Trento - dai funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF Nord-Est, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) risultano allegati il registro di vinificazione dell’anno 2016, il registro di produzione di mosto concentrato ed il registro di carico/scarico aceti.

Tuttavia, il documento (imputabile all’organo ministeriale, che non è parte in causa, ed avente in origine la diversa finalità di verificare la rispondenza ai requisiti di legge del condimento balsamico prodotto e commercializzato dall’appellante) è stato depositato in primo grado dall’appellante al solo fine di dimostrare che l’attenzione dei verbalizzanti si è esclusivamente concentrata sui dati della produzione di mosto cotto del 2015 e 2016, riassunti (essi soli) in tabelle nel verbale. Mentre non sono stati depositati gli allegati (registri di vinificazione) da cui, secondo l’appellante, potrebbe evincersi il dato relativo all’aceto di vino da uve proprie riutilizzato nella produzione del condimento balsamico.

Nessuna deduzione in primo grado, peraltro, fa leva sulla documentazione acquisita in quell’occasione al fine di dimostrare l’entità della produzione propria tradottasi in uve destinate alla acetificazione presso terzi, e poi – secondo la tesi dell’appellante – a rientrare come componente nel processo produttivo del condimento balsamico.

Pertanto, i registri di vinificazione devono ritenersi effettivamente documentazione nuova, in quanto non introdotta nel giudizio prima del deposito in appello, e tuttavia nella piena disponibilità dell’appellante, trattandosi di propria documentazione aziendale.

Come tale, la produzione documentale incorre nel divieto di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.

11. In ogni caso, deve ritenersi che, neanche dagli elementi desumibili dai registri di vinificazione, potrebbe trarsi la dimostrazione della quantità di produzione propria impiegata nella produzione del condimento balsamico.

Tanto, non perché la quantità di prodotto proprio destinato alla vinificazione risulti maggiore di quella dichiarata dalla stessa appellante – infatti, l’appellante ha replicato che i 7.000 Kg. di uva rimarcati dalla Provincia, corrispondono ai 5.545 Kg di mosto indicati nella perizia Tosoni – ma perché, non essendo stata dichiarata la percentuale di componenti presenti nel condimento aromatico, non è possibile stabilire se l’uva trasformata all’esterno in aceto di vino sia interamente stata utilizzata nel processo produttivo (o non piuttosto accantonata per utilizzazioni future, o commercializzata in altro modo) e nella stessa annata di riferimento, ai fini del calcolo del rapporto tra produzione propria ed acquistata.

Di ciò si mostra consapevole il TRGA, nel punto 4.3. della sentenza appellata, soprariportato, in cui viene sottolineata la rilevanza del rifiuto della società di indicare detta percentuale, per poi concludere (punto 5.) nel senso che il calcolo di prevalenza della ricorrente risulta “non comprovato, e quindi inattendibile”.

Ciò, senza considerare che, sempre nel verbale di constatazione suindicato, si legge che “Tenuto conto delle giacenze fisiche riscontrate in cantina sopra riportate, il vino ottenuto da vendemmia 2016 e inviato ad acetificazione è pari a litri 300 e si fa riserva di verificarne il quantitativo riportato sul registro di commercializzazione” (quantitativo assai inferiore a quello che l’appellante sostiene debba entrare nel calcolo della produzione propria utilizzata).

In conclusione, la società appellante non ha assolto, nel procedimento ed in giudizio, l’onere di dimostrare la prevalenza necessaria ad ottenere la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 2.2. dei criteri attuativi.

Anche il diniego relativo alla balconata si sottrae pertanto alle censure dedotte (con il primo e terzo motivo di appello).

12. Per tutto quanto esposto, l’appello è infondato e deve essere respinto.

13. Le spese del grado di giudizio, stante la relativa novità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere