Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Valle d’Itria (IGP)].
(Decisione 07/05/2019, pubblicata in G.U.U.E. 20 maggio 2019, n. C 171)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’Italia ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Valle d’Itria» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2) La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.
(3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Valle d’Itria» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Valle d’Itria» (IGP), a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
ALLEGATO
«VALLE d'ITRIA»
PGI-IT-A0604-AM04
Data della domanda: 24.6.2016
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Denominazione e vini: aggiunta di nuove tipologie di vini
Descrizione: tutte le categorie dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», precedentemente elencate all'articolo 2, primo comma, («bianco, anche frizzante, spumante, uve stramature e passito; rosso, anche frizzante, uve stramature, passito e novello; rosato, anche frizzante e novello»), sono ora elencate all'articolo 1 del disciplinare di produzione (Denominazione e tipologie di vini).
Inoltre si è provveduto all'integrazione dell'elenco delle tipologie con l'inserimento dei vini spumanti rossi e rosati e il riferimento alle tipologie con specificazione di vitigno.
Detto elenco è stato pertanto aggiornato e riformulato come segue:
«a) bianco, anche frizzante, spumante, uve stramature e passito;
b) rosso, anche frizzante, spumante, uve stramature, passito e novello;
c) rosato, anche frizzante, spumante e novello;
d) con la specificazione di vitigno alle condizioni previste al successivo articolo 2».
Motivi: si è provveduto alla revisione del disciplinare indicando coerentemente tutti i vini prodotti all'articolo 1 — Denominazione e vini.
L'inserimento dei vini spumanti rossi e rosati trova giustificazione nella tradizionale vocazione dell'area di produzione per tali tipologie di vini prodotti, nel grande interesse dei mercati per i nuovi vini, derivati soprattutto dai vitigni autoctoni, nel continuo e positivo trend di mercato dei vini spumanti in particolare per i vini rossi leggeri e i rosati, già prodotti nella categoria frizzante.
La presente modifica riguarda l'articolo 1 del disciplinare di produzione e la sezione «Descrizione dei vini» del documento unico.
2.2. Denominazione e vini
Descrizione: è stato eliminato il riferimento generico ai «mosti».
Motivi: in quanto, ai sensi della vigente normativa UE, l'IGP non può essere riservata alla categoria «mosti» ma soltanto alla categoria «mosto di uve parzialmente fermentato», categoria quest'ultima non regolamentata nel presente disciplinare.
La presente modifica riguarda l'articolo 1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
2.3. Base ampelografica
Descrizione: inserimento dei vitigni autoctoni Marchione, Maresco, Minutolo e Ottavianello nell'elenco di cui all'articolo 2, secondo comma, del disciplinare di produzione, relativo ai vitigni che possono essere utilizzati per qualificare i vini a IGT «Valle d'Itria» col nome del vitigno. Inoltre è stato aggiornato il relativo elenco, allegato al disciplinare, dei vitigni idonei alla coltivazione nelle Province in cui ricade la zona di produzione della IGT «Valle d'Itria».
Motivi della modifica apportata: la modifica proposta è stata possibile a seguito del recupero, caratterizzazione, registrazione e valorizzazione produttiva ed enologica di molti altri vitigni locali, sopravvissuti anonimamente soprattutto come piante sparse in bassa percentuale, sui vecchi vigneti monovarietali della Valle d'Itria, in particolare di quei vitigni autoctoni minori e storicamente presenti nei vecchi vigneti pugliesi ad alberello, quasi sempre in consociazione a vitigni di maggiore diffusione e altri minori. Inoltre, la recente riscoperta e il miglioramento dei vitigni, selezionati e sanitariamente migliorati, offre ai produttori pugliesi una nuova via per affermarsi con i vini locali di eccezionali e particolari caratteristiche.
— Il vitigno Marchione, grazie alla sua elevata acidità e alle componenti aromatiche, è indicato per la produzione di vini secchi, vini base spumante e in uvaggio per incrementare/differenziare la complessità aromatica e migliorare le caratteristiche sensoriali dei vini bianchi della Valle d'Itria;
— Il vitigno Maresco per il buon accumulo di zuccheri ed elevatissima acidità, fattori che predispongono alla spumantizzazione;
— Il vitigno Ottavianello, per le ottime caratteristiche tecnologiche, si presta bene alla vinificazione sia in rosso che in rosato (anche nelle tipologie frizzante e spumante) fornendo prodotti leggeri, di pronta beva;
— Il vitigno Minutolo con la sua acidità e aromaticità si predispone come base ottimale per la spumantizzazione e la preparazione dei vini speciali. La recente riscoperta e il recupero del vitigno Minutolo, selezionato e sanitariamente migliorato, offre ai produttori pugliesi una nuova via per affermarsi come proposta sul mercato nell'ambito dei vini bianchi tipici. Un fondamentale lavoro sulla valorizzazione dei vitigni minori autoctoni, vale a dire risanamento fitosanitario, individuazione di presunti cloni e successivi iter di omologazione, nonché analisi attitudinali attraverso micro vinificazioni, è stato svolto dal CRSFA «Basile Caramia» di Locorotondo.
La presente modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e la sezione «Descrizione dei vini» del documento unico.
2.4. Legame con l'ambiente geografico
Descrizione della modifica apportata al disciplinare di produzione e al documento unico: apportate integrazioni relative al legame con l'ambiente con descrizione per categorie di prodotti nonché maggiori informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame, sulla qualità, notorietà o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica, sull'interazione causale di detti elementi e precisazioni circa la base dell'indicazione geografica in relazione alla notorietà, alla specifica qualità e alla caratteristica dei prodotti.
Motivi: conformare il disciplinare di produzione agli obblighi di legge vigenti.
La presente modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione e la sezione «Legame con l'ambiente geografico» del documento unico.
2.5. Organismo di Controllo
Descrizione: modifica formale del Disciplinare — aggiornamento del riferimento normativo: la dicitura «articolo 13 del decreto legislativo 61/2010» è sostituita da «articolo 64 della L. 238/2016». Conseguentemente è stato aggiornato anche il relativo allegato 2 del fascicolo tecnico.
La presente modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
2.6. Norme per la viticoltura
Descrizione: il comma 4 «Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50 % vol.», è sostituito dal seguente: «Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50 % vol.».
Motivi della modifica apportata: è stato indicato in positivo il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le tipologie frizzante e spumante in 9,50 % vol., eliminando la possibilità di deroga riduttiva di 0,50 % vol. al fine di dare una indicazione chiara ai produttori.
La presente modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
2.7. Norme per la vinificazione
Eliminazione del seguente ultimo capoverso del paragrafo 5: «È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di vinificazione fino al 31 dicembre 2012.»
Motivi: trattasi di modifica formale, in quanto è stata cancellata una disposizione derogatoria, prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, ormai superata.
La presente modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
2.8. Caratteristiche al consumo
1. Per il vino «Valle d'Itria» Rosso Frizzante, nella descrizione del colore il termine «rosato» è stato sostituito dal termine «rosso».
Motivi della modifica apportata: correzione formale di un refuso coerentemente con le caratteristiche al consumo del colore del vino «Valle d'Itria» Rosso Frizzante.
2. Per le tipologie «Valle d'Itria» rosso e bianco da uve stramature, il valore del titolo alcolometrico minimo svolto di «11,00 % vol.» è stato sostituito con il seguente «12,00 % vol.».
Motivi della modifica apportata: per conformarlo ai valori previsti dalla normativa vigente per la Categoria (16) «Vino da uve stramature» di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Inserimento delle caratteristiche al consumo per i vini «Valle d'Itria» Rosso e Rosato Spumante.
Motivi della modifica apportata: con l'inserimento nella categoria degli Spumanti, già presente nella IGT «Valle d'Itria», dei vini rossi e rosati, sono stati previsti ed inseriti i relativi descrittori.
4. Per le tipologie «Valle d'Itria» Rosso e Rosato Frizzante, il titolo alcolometrico volumico totale minimo di «9,50 % vol.» è stato sostituito da «10,50 % vol.».
Motivi della modifica apportata: l'aumento è coerente con i valori effettivamente riscontrati per detti vini nella zona di produzione della IGT «Valle d'Itria» e pertanto si è voluto valorizzare il livello qualitativo raggiunto per detti vini.
5. Per le tipologie «Valle d'Itria» Rosso novello, è stato inserito nelle caratteristiche al consumo il valore di «5,0 g/l» relativo all'acidità totale minima.
Motivi della modifica apportata: trattasi di modifica formale con la quale si è provveduto ad indicare detto valore, in quanto non era inserito nel preesistente disciplinare.
La presente modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione «Descrizione dei vini» del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione del prodotto
«Valle d'Itria»
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
8. Vino frizzante
16. Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vino (1) IGP «Valle d'Itria», Bianco anche con la specificazione del vitigno
Colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli di variabile intensità.
Odore: gradevole, delicato, fruttato, spesso con note di frutta bianca, eventualmente con sentori agrumati o floreali, variabili a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: fresco, da secco ad abboccato.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino di uve stramature (16) IGP «Valle d'Itria» Bianco anche con la specificazione del vitigno
Colore: dal giallo paglierino al dorato.
Odore: caratteristico, delicato, persistente, a volte di frutta bianca matura o, di frutta candita o altre note tipiche, variabili di variabile intensità a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
|
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino frizzante (8) IGT «Valle d'Itria» Bianco anche con la specificazione del vitigno
Spuma: fine ed evanescente.
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli di variabile intensità a seconda dei vitigni utilizzati.
Odore: delicato e fruttato, spesso di frutta bianca, a volte con sentori floreali o di agrumi di variabile intensità a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: da secco ad amabile, armonico;
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 9,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino (1) IGP «Valle d'Itria» Bianco con menzione passito anche con specificazione del vitigno
Colore: dal giallo paglierino al dorato.
Odore: caratteristico, delicato, persistente; delicato di frutta matura, a volte con note di miele e albicocca, di variabili intensità a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino spumante (4) IGP «Valle d'Itria» Bianco Spumante anche con specificazione del vitigno
Spuma: fine e persistente.
Colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati.
Odore: fragrante, complesso, di frutta matura, a volte con note di fiori bianchi o agrumi a seconda dei vitigni utilizzati e con note caratteristiche caratteristico della rifermentazione.
Sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all'amabile.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 9,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino (1) IGP «Valle d'Itria» Rosso anche con specificazione del vitigno
Colore: dal rosso rubino al granato.
Odore: gradevole, caratteristico di frutti rossi, con eventuali note speziate dovute all'invecchiamento.
Sapore: da secco ad abboccato, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino spumante (4) IGP «Valle d'Itria» rosso Spumante
Spuma: fine e persistente.
Colore: rosso più o meno intenso.
Odore: delicato, fruttato, spesso di frutti rossi maturi e con note caratteristiche della rifermentazione.
Sapore: da secco ad amabile, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
5,0 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino (16) IGP «Valle d'Itria» Rosso da uve stramature anche con specificazione del vitigno
Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: caratteristico, delicato, persistente di frutti rossi, a volte di confettura, con eventuali note speziate con l'invecchiamento.
Sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
|
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino frizzante (8) IGP «Valle d'Itria», Rosso Frizzante anche con specificazione del vitigno
Spuma: fine ed evanescente.
Colore: rosso più o meno intenso.
Odore: delicato, fruttato; di frutta matura, a volte di frutti rossi e altre note caratteristiche a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: da secco ad amabile, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino IGP «Valle d'Itria», Rosso novello anche con specificazione del vitigno
Colore: rosso rubino più o meno intenso.
Odore: intenso, gradevole, caratteristico a volte di frutti rossi e note derivanti dalla macerazione carbonica; caratteristico a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: da secco ad abboccato, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino IGP «Valle d'Itria» Rosso passito anche con specificazione del vitigno
Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: caratteristico, delicato, persistente a volte di frutti rossi maturi o confettura e note caratteristiche a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino IGP «Valle d'Itria» Rosato anche con specificazione del vitigno
Colore: rosato più o meno intenso.
Odore: caratteristico, fruttato, spesso di frutti rossi.
Sapore: da secco ad abboccato, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino spumante (4) IGP «Valle d'Itria» rosato Spumante
Spuma: fine e persistente.
tenue intenso.
rosato più o meno intenso.
Odore: delicato, fruttato, a volte di frutti rossi, con note caratteristiche di rifermentazione.
Sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
5,0 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino frizzante (8) IGP «Valle d'Itria» Rosato Frizzante anche con la specificazione del vitigno
Spuma: fine ed evanescente.
Colore: rosato più o meno intenso.
Odore: delicato, fruttato, spesso di frutti rossi.
Sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Vino IGP «Valle d'Itria» Rosato novello anche con la specificazione del vitigno
Colore: rosato più o meno intenso.
Odore: caratteristico, fruttato, a volte di frutti rossi, con note derivanti dalla macerazione carbonica, caratteristico a seconda dei vitigni utilizzati.
Sapore: da secco ad abboccato, armonico.
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Per i valori non indicati si applicano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Nessuna
b. Rese massime
IGT «Valle d'Itria» Bianchi, Rossi e Rosati anche con la specificazione del vitigno
22 000 chilogrammi di uve per ettaro
IGT «Valle d'Itria» Bianchi, Rossi e Rosati anche con la specificazione del vitigno
176 ettolitri per ettaro
IGT «Valle d'Itria» Bianchi, Rossi e Rosati da uve stramature anche con la specificazione del vitigno
22 000 chilogrammi di uve per ettaro
IGT «Valle d'Itria» Bianchi, Rossi e Rosati da uve stramature anche con la specificazione del vitigno
110 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Marchione B.
Maresco B.
Minutolo B.
Ottavianello N.
Barbera N.
Aleatico N.
Aglianico N. — Ellenica
Bombino Bianco B. — Bonbino
Bombino Nero N. — Bombino
Cabernet Franc N. — Cabernet
Cabernet Sauvignon N. — Cabernet
Chardonnay B.
Falanghina B.
Fiano B.
Greco B.
Greco Bianco B. — Greco
Lambrusco Maestri N. — Lambrusco
Malbech N.
Malvasia Nera di Brindisi N. — Malvasia
Malvasia Nera di Lecce N. — Malvasia
Merlot N.
Montonico Bianco B. — Montonico
Moscatello Selvatico B.
Negro Amaro N. — Negroamaro
Pampanuto B. — Verdeca
Moscato Bianco B. — Moscato
Negroamaro Precoce N.
Notardomenico N.
Petit Verdot N
Pinot Bianco B. — Pinot
Pinot Grigio — Pinot
Pinot Nero N. — Pinot
Primitivo N. — Zinfadel
Refosco dal Peduncolo Rosso N. — Refosco
Riesling Italico B. — Riesling
Sangiovese N. — Sangioveto
Sauvignon B. — Sauvignon Blanc
Semillon B.
Susumaniello N. — Sussumariello
Sylvaner Verde B. — Silvaner
Syrah N. — Shiraz
Uva di Troia N. — Nero di Troia
Verdeca B.
Verdicchio Bianco B. — Verdicchio
Vermentino B. — Favorita B.
Manzoni Bianco B. — Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Aglianicone N.
Bianco d'Alessano B.
Malvasia Bianca Lunga B. — Malvasia
Malvasia Nera di Basilicata N. — Malvasia
Montepulciano N.
Piedirosso N. — Palombina
Piedirosso N. — Per' e Palummo
Piedirosso N. — Piede di Colombo
Piedirosso N. — Piede di Palumbo
Traminer Aromatico Rs. — Gewürztraminer
Trebbiano Toscano B. — Trebbiano
Cococciola B.
Greco Nero N. — Greco
Grillo B.
Lacrima N.
Malvasia Bianca B. — Malvasia
Mostosa B.
Trebbiano Giallo B. — Trebbiano
Asprino Bianco B. — Asprinio
Antinello B.
Somarello Rosso N.
Riesling Renano B. — Riesling
Francavidda B. — Francavilla
Impigno B.
Malvasia Bianca di Candia B. — Malvasia
8. Descrizione del legame/dei legami
A) Vini della IGT «Valle d'Itria» — Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione è denominata «Valle d'Itria» e fa parte della più ampia area della Murgia, cosiddetta «dei Trulli». Dal punto di vista cartografico la zona è orientata a sud-est della provincia di Bari. La pedologia del suolo presenta le classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce calcaree, delle quali rappresentano i residui insolubili composti da ossidi e idrossidi di ferro e di alluminio. Sono terreni che per la loro ricchezza di potassio e la relativa povertà di sostanza organica costituiscono un privilegiato substrato per la coltivazione di varietà di uve per vini bianchi di pregio. I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che raggiunge circa il 60 % dei costituenti totali. L'altitudine delle aree coltivate a vite è compresa tra 280 e i 418 metri sul livello del mare e con un'escursione altimetrica, quindi, di 138 metri. Le pendenze sono lievi e le esposizioni prevalenti sono orientate sud-est. Il clima è del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a seconda delle annate, vanno dagli 800 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70 % nel periodo autunno-invernale. Considerato l'andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che è compreso da aprile a settembre, si riscontrano valori di precipitazione molto modesti che si aggirano sui 300 mm di pioggia. Non sono rare estati senza alcuna precipitazione. L'andamento medio pluriennale termico è caratterizzato da elevate temperature che raramente superano i 30 °C e scendono sotto 0 °C. Durante il periodo estivo le temperature minime difficilmente scendono sotto i 18 °C.
Fattori umani rilevanti per il legame. Elementi determinanti per imprimere le peculiarità di un vino sono il vitigno e l'ambiente, quest'ultimo inteso sia dal punto di vista fisico (clima e terreno) sia sotto l'aspetto antropologico (tradizioni, tecnica, professionalità). Di fondamentale importanza sono quindi i fattori umani presenti nel territorio di produzione che hanno inciso sulle caratteristiche del vino. Il territorio interessato dalla produzione dei vini «Valle d'Itria» presenta un paesaggio agrario caratterizzato da residui boschi di querceti e leccio misti a vegetazione spontanea mediterranea che costituiva la copertura naturale del territorio prima della presenza dell'uomo. Con i primi insediamenti umani, risalenti in epoca storica alle popolazioni messapiche e peucetiche, il territorio nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni. Il paesaggio rurale attualmente è caratterizzato da tipici, eleganti e lineari muretti a secco che delimitano e sostengono il terreno agrario lentamente accumulatosi nel tempo e sul quale l'uomo ha impiantato i vigneti che danno i vini interessati dal presente disciplinare. La pietra, in simbiosi con la vite, è parte integrante della Valle d'Itria e ne costituisce l'immagine visiva con i famosi «Trulli». L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi:
— base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati da sempre nell'area geografica considerata.
— le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura: anche questi elementi sono quelli tradizionali e comunque sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare. In particolare le forme di allevamento prevalentemente utilizzate nella zona sono l'Alberello, l'Alberello modificato a Spalliera e la Controspalliera: la prima forma rappresenta il 20 %, la seconda il 50 % e la terza il 30 % del totale.
I sistemi di potatura adottati sono: per l'allevamento ad Alberello, la potatura corta (al momento della potatura vengono lasciati 2 speroni con 3-4 gemme per ciascuna delle 2 o 3 branche), per l'allevamento ad Alberello modificato e per quello a Controspalliera, la potatura mista (sperone e capo a frutto con circa 8-10 gemme). Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia spumante che deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. L'attuale viticoltura trova un grande impulso anche grazie alle attività del centro ricerche C.R.S.F.A. (Centro Ricerche Sperimentazione e Formazione in Agricoltura), situato nel cuore del territorio. In detto centro si svolge da decenni un'importante attività di selezione e risanamento clonale, nonché la valorizzazione dei vitigni minori autoctoni. Importanti sono anche le attività formative rivolte ai giovani imprenditori agricoli e viticoli grazie anche alla presenza storica dell'Istituto Agrario Basile Caramia di Locorotondo, uno dei pochissimi in Italia aventi la specializzazione in Viticoltura ed Enologia, dove si sono formati la maggioranza degli enologi del territorio nonché molti viticoltori.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
I vini a IGT «Valle d'Itria» nelle varie categorie e tipologie presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche che sono la diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. Detti suoli favoriscono la sintesi di sostanze aromatiche che arricchiscono il corredo aromatico dei vini, la concentrazione di zuccheri nelle bacche e pertanto alcol potenziale nei futuri vini. I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che in molti casi raggiunge circa il 60 % dei costituenti totali. Quest'ultima particolarità favorisce un buon drenaggio delle acque in eccesso, limitando così l'effetto dell'infezione da malattie crittogamiche sugli organi vegetali e le stesse uve.
L'altitudine delle aree coltivate a vite compresa tra 280 e i 418 metri sul livello del mare, pertanto con buona escursione altimetrica, le pendenze lievi, le esposizioni prevalentemente orientate a sud-est nonché le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte con temperature contenute durante il periodo di maturazione sono le condizioni ottimali per favorire nei vini corpo, struttura e buona intensità aromatica,
In particolare i Vini Cat. (1) presentano un profilo tipicamente fruttato, di frutti rossi nei vini rossi o note agrumate, di miele e di fiori bianchi nei bianchi sempre con un buon equilibrio tra composizione acidica e zuccheri.
I vini Rosati si presentano con note persistenti a volte di frutti rossi maturi o confettura e note caratteristiche dei vitigni utilizzati.
I vini Novelli hanno colore rosso rubino o rosato più o meno intenso, odore, fruttato, a volte di frutti rossi, e con note derivanti dalla macerazione carbonica, caratteristico a seconda dei vitigni utilizzati, sapore da secco ad abboccato e buona acidità e aromaticità primaria in quanto si prediligono uve nere vendemmiate leggermente in anticipo rispetto al dovuto.
I vini con menzione Passito hanno sapore dal dolce al secco sempre armonico, odore caratteristico, delicato, persistente a volte di frutti rossi maturi nei rossi, confettura delicato di frutta matura, a volte con note di miele e albicocca nei bianchi, con buona gradazione alcolica e ricchi di estratti dovuti all'appassimento delle uve sui filari più esposti al sole e al vento oppure appese a fili o su graticci in luoghi freschi e ventilati.
I vini Spumanti Cat. (4) presentano nelle varie tipologie colore dal giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati al rosato più o meno tenue con odore delicato, fruttato, a volte di frutti rossi o note di fiori bianchi o agrumi e note caratteristiche della rifermentazione; il sapore va dal secco all'amabile, armonico; sono prodotti principalmente da uve coltivate in zone più fresche e meno esposte al sole, al fine di preservare una maggiore acidità nelle uve e maggior freschezza nei vini. Le giuste condizioni pedologiche e la ricchezza in potassio garantiscono inoltre un idoneo grado zuccherino.
I vini Frizzanti Cat. (8) presentano colore giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli di variabile intensità a seconda dei vitigni utilizzati; odore delicato e fruttato, spesso di frutta bianca, a volte con sentori floreali o di agrumi di variabile intensità a seconda dei vitigni utilizzati, sapore da secco ad amabile, armonico; fruttato, di frutta matura o di frutti rossi. Anche questi vini sono dotati di grande freschezza dovuta all'acidità derivante dai terreni ricchi di potassio e dalle condizioni climatiche favorevoli. Questa categoria ha origine dalla secolare consuetudine di imbottigliare del vino dell'ultima vendemmia già verso fine ottobre, quando presentano ancora residui zuccherini non fermentati. Poiché i vini venivano imbottigliati non filtrati, ma solo naturalmente sedimentati, rimanevano in possesso di lieviti ancora attivi. In tali condizioni erano soggetti a rifermentazione in bottiglia che li arricchiva di anidride carbonica, rendendoli frizzanti.
I vini di Uve stramature Cat. (16) sono ottenuti dalle uve coltivate nei terreni delle aree collinari più esposte al sole e ai venti, ove è diffusa da tempo l'usanza di far surmaturare sulla pianta l'uva più sana, che grazie a questo clima di tipo caldo arido permette di ottenere vini più dolci, caldi, vellutati. Grazie a queste condizioni pedoclimatiche detti vini presentano aromi delicati, di frutti rossi, a volte di confettura con eventuali note speziate con l'invecchiamento per il rosso e di frutta bianca matura o di frutta candita per il bianco mantenendo un buon equilibrio tra composizione acidica e zuccheri.
Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare e l'esposizione a sud-est concorrono a determinare un ambiente aerato e luminoso, con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti idonei a produrre i vini a IGT «Valle d'Itria».
La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la fisiologia della vite, contribuendo all'ottenimento delle caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini «Valle d'Itria».
Il clima dell'areale di produzione, caldo-arido, caratterizzato da precipitazioni non abbondanti, con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, nonché ottima insolazione anche nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle caratteristiche qualitative dei vini «Valle d'Itria».
L'intensa attività delle popolazioni rurali ha interagito in maniera determinante sulla formazione delle caratteristiche vitivinicole della zona. Al tempo della Magna Grecia i vini pugliesi godevano di grande fama commerciale. In particolare nell'area centrale della Puglia attorno all'insediamento greco, e poi romano di Egnazia, che comprendeva anche il territorio della Valle d'Itria, vi era una viticoltura con una propria autonomia dove era diffuso il vitigno Bianco d'Alessano. Ricerche archeologiche hanno identificato in vari porti della regione cisterne destinate a contenere vino che poi era caricato in anfore con destinazione su tutte le rotte mediterranee.
Di una preesistente civiltà viticola è segno l'uso, esclusivamente in Puglia, del vocabolo dialettale «mir», tradotto dai latini in «merum» per indicare un vino schietto, vero e sincero, mentre gli stessi latini riservavano il termine «vinum» ad altri tipi di vino che per contrapposizione non apparivano tali. Ebbene il termine «mir» era già usato dall'antica popolazione Apula degli Iapigi e dei Messapi insediatisi nella Puglia meridionale nell'XI secolo a.C. La plurimillenaria storia vitivinicola della Puglia, riferita alla zona considerata, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le caratteristiche qualitative dei vini «Valle d'Itria», a testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie al progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Valle d'Itria».
9. Ulteriori condizioni essenziali
— Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13251