Regolamento (UE) 2019/799 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 17/05/2019, n. 2019/799, pubblicato in G.U.U.E. 20 maggio 2019, n. L 132)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione.
(5) La sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati presentati dal richiedente.
(6) L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico dell'11 dicembre 2018, che la sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità poiché genotossico in vivo.
(7) L'uso di furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) non è pertanto conforme alle condizioni generali d'uso degli aromi di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana.
(8) Per quanto riguarda i dati di identificazione della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066), nel suo parere l'Autorità fornisce ulteriori elementi relativi alla sua identificazione e alla sua caratterizzazione, che non figurano nell'attuale voce corrispondente dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Al fine di garantire chiarezza e certezza riguardo alla sua identificazione e aiutare le parti interessate a identificarla adeguatamente, è opportuno notare che ulteriori dati di identificazione della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) forniti dall'Autorità nel parere sono il numero CAS: 497-23-4, il numero JECFA: 2000 e il nome JECFA: «acido 4-idrossi-2-butanoico gamma-lattone».
(9) Poiché presenta un rischio per la sicurezza, è opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere la sostanza furan-2(5H)-one dall'elenco dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008, è soppressa la seguente voce:
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«10.066 |
Furan-2(5H)-one |
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2 |
EFSA» |