Provvedimento di sospensione dell’autorizzazione conferita all’Istituto Regionale della vite e dell’olio con decreto n. 10920 del 2 luglio 2018 a svolgere le attività di controllo, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(Decreto 30/04/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94 (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l’articolo 90 rubricato “Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, gli articoli 4 e 5;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che abroga il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare l’articolo 64;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2019, n. 25, “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, della legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto l’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il Decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il Decreto n. 10920 del 2 luglio 2018 di autorizzazione dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, per 31 vini a DOCG, DOC e IGT;
Viste le note n. 1489 del 29 gennaio 2019 e n. 3692 del 6 marzo 2019 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell’ICQRF, con le quali sono stati comunicati alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore gli esiti dell’attività di vigilanza effettuata nel corso dell’anno 2018 nei confronti dell’Organismo di controllo Istituto Regionale della vite e dell’olio;
Vista la nota n. 3682 del 12 marzo 2019 della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, all’Istituto Regionale della vite e dell’olio l’avvio del procedimento amministrativo di sospensione dell’autorizzazione conferita con decreto n. 10920 del 2 luglio 2018;
Vista la nota 2999 dell’8 aprile 2019 con la quale l’Organismo di controllo Istituto Regionale della vite e dell’olio ha presentato memorie difensive, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 241/90, nell’ambito del procedimento amministrativo di sospensione summenzionato;
Vista la nota n. 5355 del 9 aprile 2019 della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale, a seguito delle memorie difensive presentate dall’Istituto Regionale della vite e dell’olio, è stato comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento amministrativo, fissandolo al 30° giorno dalla data di ricezione delle memorie del predetto Organismo di controllo;
Esaminate le memorie prodotte dall’Istituto Regionale della vite e dell’olio in data 8 aprile 2019;
Considerata la necessità di garantire la continuità delle attività di controllo e certificazione dei 31 vini DOCG, DOC e IGT per le quali l’Istituto Regionale della vite e dell’olio è stato autorizzato con il summenzionato Decreto n. 10920 del 2 luglio 2018;
Considerato che l’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede la possibilità per l’Autorità competente di imporre misure correttive appropriate e tempestive in caso di carenze degli organismi di controllo nell’espletamento dei compiti delegati, ritirando la delega senza indugio in caso di mancata adozione di tali misure;
Considerato che il suindicato articolo 64, comma 8, della legge n. 238/2016, prevede che “La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF”;
Considerato che dall’esame delle suddette memorie si evince l’intenzione dei vertici dell’Istituto Regionale della vite e dell’olio di rimuovere le cause che hanno dato luogo all’avvio del procedimento di sospensione, di ripristinare un corretto funzionamento e di espletare le funzioni di controllo autorizzate in modo efficace, corretto e affidabile; Ritenuto adeguato comminare a carico dell’Istituto Regionale della vite e dell’olio un periodo di sei mesi di sospensione l’autorizzazione conferita con decreto n. 10920 del 2 luglio 2018, con sottoposizione a vigilanza dell’ICQRF, con l’avvertenza che l’inadempimento di una delle summenzionate prescrizioni comporterà la revoca delle medesime autorizzazioni;
DECRETA
Articolo 1
E’ sospesa, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° giugno 2019, l’autorizzazione conferita con decreto n. 10920 del 2 luglio 2018 all’Istituto Regionale della vite e dell’olio ad espletare le funzioni di controllo, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, per i seguenti vini a DOCG, DOC e IGT:
DOCG CERASUOLO DI VITTORIA; DOC ALCAMO; DOC CONTEA DI SCLAFANI; DOC CONTESSA ENTELLINA; DOC DELIA NIVOLELLI; DOC ELORO; DOC ERICE; DOC ETNA; DOC FARO; DOC MALVASIA DELLE LIPARI; DOC MAMERTINO DI MILAZZO o MAMERTINO; DOC MENFI; DOC MONREALE; DOC MARSALA; DOC PANTELLERIA; DOC NOTO; DOC RIESI; DOC SALAPARUTA; DOC SAMBUCA DI SICILIA; DOC SANTA MARGHERITA DI BELICE; DOC SCIACCA; DOC SICILIA; DOC SIRACUSA; DOC VITTORIA; IGT Avola; IGT Camarro; IGT Fontanarossa di Cerda; IGT Salemi; IGT Salina; IGT Terre siciliane; IGT Valle Belice.
Nel suddetto periodo l’Istituto Regionale della vite e dell’olio dovrà eseguire le misure di seguito riportate:
A) Adozione di un piano di dotazione che assicuri disponibilità durevole di risorse umane adeguate, competenti e compatibili allo svolgimento dei compiti delegati.
B) Adozione di un piano finanziario a supporto del piano di cui al precedente punto A), dando evidenza della sussistenza di idonei stanziamenti di bilancio.
C) Adozione di un piano di formazione a tutti i livelli e per tutti i ruoli ricoperti nel processo di controllo e certificazione.
D) Ripristino delle funzioni di riesame delle attività di controllo e campionamento.
E) Adozione di un processo di gestione di reclami e ricorsi conforme al paragrafo 7.13 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012.
F) Rigorosa applicazione dei rispettivi piani di controllo in conformità alle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 7552 del 2 agosto 2018 e, in particolare: 1. rispetto delle percentuali di controllo indicate dal piano di controllo; 2. esecuzione dei sorteggi degli operatori da sottoporre a verifica ispettiva in tempo utile per programmare l’attività del periodo più funzionale al controllo stesso; 3. esecuzione dei controlli nell’anno solare.
G) Eventuale adeguamento della documentazione di sistema in esecuzione delle misure previste dal presente articolo.
H) Puntuale adempimento degli obblighi informativi previsti dal Decreto Dipartimentale ICQRF 12 marzo 2015, n.271.
I) Adozione di un piano di esecuzione delle misure indicate nel presente articolo: per ogni misura deve essere indicata l’azione e la tempistica di realizzazione.
Articolo 2
Durante il periodo di sospensione di cui all’art. 1 l’Istituto Regionale della vite e dell’olio è sottoposto alla vigilanza straordinaria dell’ICQRF.
Il medesimo Istituto avrà cura di comunicare, antecedentemente all’inizio del periodo di sospensione dell’autorizzazione, il piano di cui alla lettera I) del comma 2 dell’articolo 1 all’Ufficio PREF II dell’ICQRF ed all’Ufficio territoriale ICQRF Sicilia.
Il predetto Istituto è tenuto, altresì, a trasmettere, con cadenza mensile dal 1° giugno 2019, il programma delle visite ispettive e tutte le convocazioni dei Comitati di Certificazione e di Appello e i relativi verbali di seduta, nonché ogni altra informazione richiesta dall’Amministrazione.
Durante il periodo di sospensione, l’ICQRF effettuerà audit presso la sede dell’Istituto Regionale della vite e dell’olio, ispezioni ed affiancamenti, anche senza preavviso, al fine di verificare la corretta realizzazione delle misure previste nel presente provvedimento, il ripristino delle funzioni e ogni aspetto che sarà ritenuto necessario.
Articolo 3
L’inadempimento di una delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà la revoca delle autorizzazioni conferite con decreto n. 10920 del 2 luglio 2018 all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.
Il presente decreto verrà notificato all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio e pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Roma,
Dott. Roberto Tomasello