Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 29-04-2019
Tipo gazzetta: Nessuna

Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato.

(Comunicazione 29/04/2019, pubblicata nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. 297/04 per utilizzare nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta può essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV , in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della vigente normativa, da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento. Il riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo.

Tale riferimento può comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

Di seguito vengono elencati i criteri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per concedere l’autorizzazione

1. le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;

2. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;

3. per indicare l’ingrediente a DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi;

4. è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP o IGP;

5. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP/IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto;

6. è possibile utilizzare, di seguito al all’ingrediente DOP/IGP in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell’allegato X del Regolamento (UE) n. 668/14

7. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.

8. la denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

9. L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di cui all’articolo 37 del Reg. (UE) 1151/12;

10. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta nonché l’impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione;

11. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP/IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione.

Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero;

12. l’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP o IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;

13. l’utilizzatore deve dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;

E’ vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

L’utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad autorizzazione ministeriale.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica PQAI IV

Tel. 0646655104

Fax 0646655306

Posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

1) richiesta di autorizzazione (modulo 1);

2) etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati

3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata.

L’autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.