Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 29-04-2019
Numero provvedimento: 674
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 30-04-2019
Numero gazzetta: 114

Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

(Regolamento (UE) 29/04/2019, n. 2019/674, pubblicato in G.U.U.E. 30 aprile 2019, n. L 114)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose.

(2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato.

(3) Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente.

(4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata.

(5) Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» non sono state sanate.

(6) Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(7) L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

(1) nella categoria di prodotto 6. «Acquavite di vinaccia», la riga

 

«Grappa di Marsala

Italia»

 
è soppressa;

(2) nella categoria di prodotto 9. «Acquavite di frutta», le righe

 

«Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italia

Italia»

 

sono soppresse;

(3) nella categoria di prodotto 25. «Bevande spiritose all'anice», la riga

 

«Janeževec

Slovenia»

è soppressa;

(4) nella categoria di prodotto 30. «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», la riga

 

«Slovenska travarica

Slovenia»

è soppressa;

(5) nella categoria di prodotto 32. «Liquore», le righe

 

«Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Polonia

Repubblica ceca»

sono soppresse;

(6) nella categoria di prodotto 40. «Nocino», la riga

 

«Orehovec

Slovenia»

è soppressa;

(7) nella categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la riga

 

«Königsberger Bärenfang

Germania»

è soppressa.