Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 07-02-2019
Numero provvedimento: 369
Tipo gazzetta: Nessuna

Regolamento ministeriale recante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose in attuazione dell'articolo 1, comma 5, Legge 28 luglio 2016 n. 154, concernente "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2018 e del 31 gennaio 2019

NUMERO AFFARE 01694/2018

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Regolamento ministeriale recante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose in attuazione dell'articolo 1, comma 5, Legge 28 luglio 2016 n. 154, concernente "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
 

LA SEZIONE

Vista la nota del 26.9.2018, prot. n. 0066888, con la quale il Ministero delle politiche agricole ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio 2607/2018 del 12/11/2018 reso da questo Consiglio nell’adunanza del 25 ottobre 2018;

Uditi i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole il 20 dicembre 2018;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;

Premesso e considerato.

La disciplina del Regolamento in esame concerne le bevande spiritose la cui definizione è contenuta nel Regolamento UE 2008/110. Essa costituisce attuazione della delega di cui all’art. 5, comma 1, della L. 154/2016. Recita tale disposizione “Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con Regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.”

Obiettivo del Regolamento in esame è la creazione di una disciplina integrata dei consorzi di tutela relativi alle delle indicazioni geografiche, combinando quella dei prodotti alimentari ( art. 14 comma 15, l. 526/1999) e quella del vino ( art. 41, l. 238/2016, d.m. 5 ottobre 2018) con quella relativa alle bevande spiritose. Come si avrà occasione di mostrare in dettaglio la integrazione di tali discipline richiederebbe un organico intervento legislativo diretto alla definizione di principi comuni che possano coordinarsi con quelli civilistici contenuti negli articoli 2602 ss. del codice civile.

Giova preliminarmente ricordare che la creazione di una indicazione geografica, la sua tutela, promozione e valorizzazione ha l’obiettivo di soddisfare molteplici interessi. Quelli dei produttori che, attraverso la creazione di una indicazione geografica, conseguono una riconoscibilità del prodotto legata al territorio di provenienza potendosi così valorizzarne l’origine e le caratteristiche. Quelli dei consumatori, che potendo più agevolmente ricondurre le caratteristiche dei prodotti a quella dei territori ed alla provenienza delle materie prime e delle lavorazioni tipiche di quei territori compiono scelte più consapevoli. Quelli delle collettività associate alla denominazione che potenzialmente godono delle esternalità positive derivanti dalla diffusione della conoscenza relativa al territorio.

2. La richiesta di istruttoria e di audizione

Nell’adunanza del 25 ottobre 2018 il Consiglio di Stato Sezione atti normativi, deliberava di emanare un parere istruttorio, segnalando al Ministero competente le carenze dell’analisi AIR e chiedendo chiarimenti in merito al testo dell’articolato attraverso una audizione svoltasi il 20 dicembre 2018. L’audizione ha dato modo di acquisire informazioni rilevanti su alcune scelte compiute nell’articolato, sulla rilevanza attuale del fenomeno delle aggregazioni di imprese che producono e commercializzano bevande spiritose e sugli sviluppi attesi una volta che la nuova disciplina entrerà in vigore. Si è infatti da un lato avuto conferma del fatto che i consorzi di tutela per bevande spiritose siano oggi molto rari e dall’altro dell’esistenza di una domanda di collaborazione tra imprese collocate lungo la filiera che non trova adeguata risposta nelle forme associazionistiche attualmente impiegate. In tal modo, colmando anche alcune lacune dell’analisi AIR, si è potuto constatare che tali esigenze di collaborazione hanno il duplice obiettivo di tutela sia dei produttori dalla contraffazione sia dei consumatori per un’informazione corretta e trasparente. L’audizione ha inoltre consentito di avere maggiori informazioni sul disegno della governance e sul modello di rappresentatività delle quattro categorie di imprese, conferitori, distillatori, elaboratori e imbottigliatori che possono partecipare al consorzio.

3. AIR. In merito all’ AIR le principali carenze erano state indicate nel parere interlocutorio in quattro profili che, alla luce della nuova disciplina entrata in vigore nel 2018 con la emanazione del Regolamento AIR 269/2017 e delle Linee Guida del Febbraio 2018, necessitavano integrazioni ed approfondimenti.

1) La consultazione

2) La definizione e valutazione delle diverse opzioni regolatorie

3) La identificazione degli obiettivi dell’intervento e degli indicatori di efficacia

4) L’esistenza di costi per le imprese derivanti dall’intervento in particolare le PMI

Le precisazioni offerte in audizione e successivamente con nota trasmessa al Consiglio di Stato non integrano le informazioni disponibili confermando la necessità di una più approfondita analisi. Il Consiglio di Stato raccomanda un’integrazione relativa ad alcuni profili che rimangono tutt’ora insufficientemente analizzati.

La procedura di consultazione, come chiaramente la nuova disciplina indica, non è solo rivolta a legittimare ex post una scelta compiuta dal legislatore ma a valutare la fondatezza delle diverse opzioni regolatorie definite dalle amministrazioni. Il fine è quello di colmare un’asimmetria informativa tra amministrazioni e società civile, spesso concausa della scarsa inefficacia di architetture normative formalmente pregevoli ma inidonee a raggiungere gli obiettivi. Il Consiglio di Stato raccomanda la necessità di svolgerla sulla base della metodologia descritta nelle linee guida, attribuendo particolare rilevanza alla mappatura degli stakeholder ed alla necessità di tenere adeguatamente conto sia nella relazione tecnica che nelle decisioni concernenti l’articolato delle indicazioni emerse, motivando eventualmente le ragioni della mancata adozione delle scelte suggerite, specialmente quando queste costituiscano l’espressione di interessi costituzionalmente rilevanti.

La Sezione raccomanda di seguire, nella lettera e nello spirito, la nuova disciplina dell’AIR evidenziando le diverse opzioni regolatorie ed indicando con precisione le ragioni della selezione dell’opzione prescelta, sulla base di evidenze empiriche fondate su dati obiettivi. A mero titolo esemplificativo si possono richiamare le tematiche sulle quali la definizione di opzioni regolatorie alternative consentirebbe una valutazione più approfondita e, prescelta la via, analizzare ex post la efficacia della scelta compiuta. Le possibili opzioni regolatorie alternative concernenti riconoscimento e costituzione dei consorzi di tutela riguardano almeno tre variabili: (1) la scelta dello strumento (il consorzio) (2) la produzione di effetti che vanno oltre la sfera dei membri (il c.d. modello erga omnes) (3) la distribuzione dei costi delle attività tra membri e non membri ed i criteri per la loro quantificazione.

In particolare, con riferimento all’ AIR, il Consiglio di Stato sottolinea la necessità di un’analisi che esamini l’impatto della nuova disciplina sulle p.m.i. e sulla tutela dei consumatori, documentando analiticamente costi e benefici attesi dalla nuova normativa rispetto a quella esistente od all’assenza di essa. Tale analisi è funzionale anche alla possibile futura revisione normativa ed alla ottimizzazione della verifica di impatto regolamentare successiva, da realizzare con la V.I.R., che dovrebbe permettere integrazioni e correzioni ove fossero rilevate carenze nell’ impianto normativo e nella sua applicazione da parte dei consorzi e dell’amministrazione.

Un ultimo rilevante profilo, già sollevato in sede di parere interlocutorio, riguarda la definizione degli indicatori di efficacia dell’intervento normativo. Come è puntualmente esplicitato nelle Linee Guida gli indicatori sono correlati agli obiettivi dell’intervento normativo che devono essere chiaramente definiti nell’articolato e specificati nell’AIR. Il Consiglio di Stato prende atto della disponibilità manifestata dal Ministero redigente ad integrare gli indicatori contenuti nell’AIR originaria correlandoli con le attività svolte dai consorzi. La misurazione dell’efficacia, atteso che non vi sono oggi consorzi di tutela per bevande spiritose, non può essere compiuta solo in base al numero di consorzi costituiti. Essa va piuttosto valutata sulla capacità dei consorzi di raggiungere gli obiettivi legati alle principali attività tra cui vanno senz’altro richiamate tutela, promozione, valorizzazione ed informazione. Accanto all’indicatore quantitativo del numero di consorzi costituiti che poco dice sulla efficacia, sarebbe dunque necessario identificare, ad esempio, indicatori per la tutela che misurino il numero e la natura delle frodi ed illeciti scoperti dagli agenti vigilatori, indicatori per la valorizzazione che misurino l’espansione sui nuovi mercati ed il consolidamento sui mercati maturi, la migliore qualità dell’informazione diretta ai consumatori sui benefici ed i rischi derivanti dal consumo di bevande spiritose. Il Ministero, nelle note trasmesse successive all’audizione, indica alcune ipotesi di indicatori relative alla promozione e valorizzazione connesse con il passaggio da una promozione del singolo prodotto ad una che combina la promozione dell’indicazione geografica con quella dei singoli prodotti ad essa appartenenti. Il beneficio atteso concerne il risparmio di costi derivanti da una promozione della I.G. e l’incremento delle vendite dei prodotti nei mercati dove il consorzio ha svolto attività di promozione e valorizzazione. Tali indicatori consentiranno di valutare nel corso del tempo l’efficacia dell’attività del consorzio strettamente correlata con quella dell’intervento normativo. Ulteriore profilo, più complesso da catturare con un singolo indicatore, è quello concernente la allocazione dei costi e benefici tra i singoli appartenenti alla I.G. differenziando tra coloro che appartengono al consorzio e coloro che hanno scelto di non aderire. L’efficacia dell’intervento normativo dovrebbe condurre ad un’equa ripartizione dei costi e benefici. Una sproporzione in un senso o nell’altro si rifletterebbe negli incentivi ad aderire e nello sviluppo di fenomeni di free riding. Un indicatore sulla allocazione dei costi consentirebbe di verificare ex post gli effetti distributivi tra le imprese appartenenti alla filiera consentendo di valutare come costi e benefici dell’intervento normativo ricadono sulle imprese ed in ultima analisi sui consumatori.

4. L’ audizione. I rilievi svolti nel parere interlocutorio che hanno costituito oggetto dell’interlocuzione nell’audizione del 20 dicembre 2018 riguardavano essenzialmente alcuni profili:

a) Il coordinamento tra la disciplina civilistica dei consorzi e la disciplina relativa ai consorzi di tutela per le bevande spiritose.

b) Il fondamento normativo della estensione degli effetti anche a soggetti non appartenenti ai consorzi in materia di quando ricorrano alcuni requisiti.

c) La natura imperativa o dispositiva delle norme concernenti gli organi e la rappresentanza.

d) La rappresentanza negli organi consortili delle diverse categorie di soggetti che potenzialmente possono partecipare al consorzio.

e) La distribuzione dei costi tra membri e non membri relativi alle attività di tutela, promozione, valorizzazione ed informazione.

f) La struttura del sistema di vigilanza ed in particolare i rapporti tra controlli sulla produzione svolti dagli organismi di controllo e controlli sulla commercializzazione svolti dai consorzi.

5. Il nuovo articolato. Prima di passare ad un analitico esame dell’articolato giova sinteticamente valutare alcune scelte compiute con il nuovo articolato sia nel senso della modifica con integrazioni sia nel senso della persistenza delle formule semantiche adottate, nonostante i rilievi proposti dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio.

6. Il rapporto tra disciplina civilistica dei consorzi e quella dei consorzi di tutela. Il nuovo testo contiene all’articolo 3, comma 1, un esplicito richiamo della disciplina del Codice Civile di cui agli artt. 2602 ss.. Sotto il profilo sistematico dunque la figura del consorzio di tutela per le bevande spiritose appartiene, per espressa disposizione, al genus civilistico consortile. Manca un esplicito riferimento alla categoria del consorzio con attività esterna che consentirebbe di applicare, senza dubbi ed incertezze, la disciplina cui agli articoli 2614 e 2615 c.c. in materia di fondo consortile e responsabilità patrimoniale. Il Consiglio di Stato raccomanda di indicare esplicitamente la natura di consorzio con attività esterna al fine di evitare dubbi interpretativi ed incertezze.

La disciplina in esame si configura come lex specialis rispetto a quella civilistica che potrà essere applicata ogniqualvolta vi siano lacune da colmare. Essa concerne i consorzi di tutela delle indicazioni geografiche relative a bevande spiritose. La disciplina prevede requisiti minimi in assenza dei quali è possibile la costituzione del consorzio di tutela ma non può essere attribuito il riconoscimento. Gli effetti del riconoscimento sono molteplici tra cui la possibilità di svolgere attività nell’interesse di tutti i soggetti appartenenti alla filiera e sottoposti al controllo. Rimane tuttavia affidata all’interprete una disciplina puntuale degli effetti del riconoscimento e di altri profili concernenti i consorzi di tutela; in particolare non viene esplicitamente affrontato il tema della soggettività i cui riflessi concernono la responsabilità patrimoniale del consorzio. In forza dei principi generali il riconoscimento può condurre all’ acquisto di soggettività e dunque alla responsabilità patrimoniale del consorzio in relazione ai terzi. Sarebbe tuttavia utile una disposizione esplicita in questo senso. Come detto nel parere interlocutorio il Consiglio di Stato raccomanda un intervento legislativo che definisca principi omogenei concernenti i consorzi di tutela che si collochi tra la disciplina civilistica generale e quella puntuale, relativa a singoli prodotti o a categorie di prodotto.

7. Il fondamento normativo dell’applicazione erga omnes ( i.e. tutti coloro che sono soggetti al sistema di controllo). L’articolo 4, comma 5, statuisce che il consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, opera nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche non soci del consorzio. La disciplina in oggetto dispone che, quando ricorrano alcuni requisiti concernenti la rappresentatività (art. 3 comma 4), le funzioni di tutela, valorizzazione, promozione, informazione, vengano svolte dal consorzio di tutela sia nei confronti dei consorziati sia nei confronti di terzi, soggetti al sistema di controllo ma non appartenenti al consorzio (art. 4, comma 5, Regolamento). La possibilità che lo svolgimento delle attività suddette produca effetti anche nei confronti dei terzi non appartenenti al consorzio deve avere una base normativa nella legislazione.

Ritiene il Consiglio di Stato che la base normativa in forza della quale il consorzio, contratto di diritto privato, può svolgere funzioni di vigilanza, valorizzazione, promozione ed informazione anche verso terzi non membri, sia rinvenibile nell’ art. 1 comma 5, l. 154/2016. L’integrazione delle discipline relative alle indicazioni geografiche necessita infatti che, al pari di ciò che avviene per il vino ( art. 41, L. 238/2016) e per gli alimenti (art. 14, l. 526/1999), anche nel caso delle bevande spiritose le attività del consorzio di tutela possano spiegare i loro effetti anche verso coloro che svolgono le stesse attività dei membri ma hanno scelto di non appartenere al consorzio. Tutela, promozione, valorizzazione ed informazione costituiscono beni collettivi immateriali il cui conseguimento non può segmentarsi tra membri e non membri. Come la teoria economica ha mostrato i beni collettivi comprendono i beni pubblici ed i beni comuni. I primi hanno due caratteristiche quelle della non escludibilità e della non rivalità. I beni comuni ( c.d. commons) si caratterizzano invece per la non escludibilità ma, a differenza dei beni pubblici in senso economico, il loro ‘consumo’ è rivale. Tutela, promozione, valorizzazione costituiscono beni collettivi fruiti da un sottoinsieme della società (nella specie gli appartenenti alla filiera delle bevande spiritose ed i consumatori) atteggiandosi talvolta a beni pubblici in senso economico talaltra a beni comuni.

La tutela contro la contraffazione e le imitazioni giova a tutti i soggetti nella filiera, siano essi appartenenti o meno al consorzio, id est abbiano o meno partecipato ai costi, non potendosi escludere il giovamento anche ai terzi del “servizio tutela”. Per tali ragioni ha la caratteristica della non escludibilità. Al contempo, di essa si giovano tutti i componenti della filiera, senza che l’utilizzazione che ne fanno i consorziati impedisca quello di terzi, e dunque deve essere definita non rivale. Per tale ragione lo svolgimento dell’attività di controllo non può limitarsi ai soli appartenenti al consorzio ma deve estendersi anche ai terzi. Questo è ancora più vero nel caso della promozione e della valorizzazione dell’indicazione geografica, dove i benefici derivanti dalle attività del consorzio si riversano su tutti, sebbene non necessariamente in modo proporzionato, senza poter essere frazionati tra appartenenti e non appartenenti al consorzio di tutela. Proprio la difficoltà di separare la fruizione ed il godimento di beni collettivi come tutela, valorizzazione e promozione legittima la produzione di effetti verso i terzi e la possibilità che questi possano essere destinatari di oneri economici in forma di tariffe anche in assenza di una relazione contrattuale con il consorzio e di accordi specificamente destinati alla loro produzione. I consorzi non sarebbero in grado di escludere i terzi dal godimento della tutela, promozione, valorizzazione ed informazione. Se questi potessero godere dei beni senza pagarne i costi si creerebbe un fenomeno di free riding che ridurrebbe gli incentivi alla costituzione del consorzio perché i non appartenenti fruirebbero del bene collettivo senza pagarne i ‘costi di produzione’ diminuendo gli incentivi a divenire membro. Riducendosi gli incentivi a partecipare non si raggiungerebbero le soglie di rappresentatività necessarie ed il consorzio riconosciuto non potrebbe costituirsi. Per queste ragioni il Regolamento, sulla base della disposizione contenuta nella legge delega, attribuisce al consorzio il potere di svolgere le funzioni corrispondenti non solo nei confronti dei membri ma anche i terzi non appartenenti allo stesso ma soggetti al sistema di controllo.

8. La natura dispositiva o imperativa della disciplina introdotta dal Regolamento. Il richiamo esplicito alla disciplina consortile del codice civile che, per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, è ritenuta di carattere prevalentemente dispositivo, consente di affermare un principio generale per cui, anche nel caso dei consorzi di tutela per bevande spiritose, salvo che le disposizioni della lex specialis indichino espressamente la natura imperativa, la norma dovrà intendersi di natura dispositiva con le puntualizzazioni che seguono in materia di riconoscimento. Le norme previste dal Regolamento ai fini del riconoscimento devono intendersi come norme imperative; il mancato rispetto di tali norme non consente il riconoscimento ed il conseguimento degli effetti che ne derivano, in particolare quello di svolgere attività e controlli anche verso terzi. Conclusivamente le norme sul riconoscimento sono imperative, quelle sulla costituzione devono intendersi, in coerenza con la disciplina del codice, dispositive a meno che la lex specialis espressamente non ne qualifichi la natura imperativa.

9. La rappresentanza negli organi consortili. L’articolato, immutato sotto questo profilo, individua nelle categorie dei distillatori ed elaboratori i soggetti destinati a detenere la maggioranza negli organi consortili ( art. 5, comma 1 lettera f, che richiama l’articolo 4 comma 3, lettera a). Il richiamo ai criteri di rappresentatività delle categorie identificate ai fini del riconoscimento per la rappresentanza negli organi sociali non è sufficientemente chiaro. L’articolo 4 comma 3 distingue tra consorzi che includono e consorzi privi di distillatori, definendo due livelli minimi di rappresentatività della categoria degli elaboratori e, quando presenti, dei distillatori. Tuttavia, non si comprende dall’attuale testo quale debba essere la quota minima spettante alle due categorie e quale invece quella spettante a conferitori ed imbottigliatori. Il Consiglio di Stato raccomanda di definire separatamente i criteri di rappresentatività per il riconoscimento del consorzio e quelli per la composizione degli organi sociali, destinando a quest’ultimo aspetto una disposizione specifica e non un mero richiamo alla disciplina prevista per il riconoscimento. Tale necessità si pone vieppiù dove si ritenga, come appare opportuno, imperativa la disciplina della rappresentatività ai fini del riconoscimento e dispositiva quella concernente la rappresentanza negli organi sociali salvo diversa indicazione esplicita.

10. Non viene chiarito, né esplicitamente né implicitamente, se la disciplina riguardante la rappresentanza sia imperativa o dispositiva. La Sezione raccomanda di considerare, in assenza di validi motivi adeguatamente documentati, il carattere dispositivo della norma sulla rappresentatività negli organi sociali al fine di consentire alle parti, ove lo ritengano opportuno, di definire una rappresentatività più ampia, includendo negli organi sociali anche rappresentanti delle altre due categorie per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi di tutta la filiera nei processi decisionali.

11. Ulteriore profilo critico concerne l’assenza di forme di partecipazione e di rappresentanza dei non membri in ragione della natura ‘erga omnes’ degli effetti delle attività svolte dal consorzio. Su questo profilo, come richiamato in audizione, giova da un lato sottolineare la diversità di scelta compiuta rispetto al T.U. vino articolo 41, l. 236/2016 dove, nell’ambito dei consorzi riconosciuti, si distingue tra quelli dotati e non dotati di rappresentatività a svolgere attività con effetti vincolanti anche nei confronti dei terzi. Opportunamente quella disciplina distingue tra le soglie di rappresentatività per il riconoscimento e quelle, più alte, per l’assoggettamento alle attività del consorzio anche di soggetti ad esso non appartenenti. Dall’altro lato è opportuno sottolineare che i non membri, distillatori ed elaboratori nel caso de consorzi di tutela delle bevande spiritose, si trovano a dover sopportare costi ( infra) senza poter esercitare diritti ed avere alcun potere di incidenza sulle decisioni riguardanti l’attività del consorzio. Sono oggi diffuse anche in ambito privatistico tecniche di rappresentanza che non si fondano sull’appartenenza ma sulla partecipazione. Sarebbe dunque possibile e certamente auspicabile prevedere forme partecipative dei non membri soggetti alle decisioni in ossequio al principio no taxation without representation. Tali forme possono andare dalla consultazione obbligatoria ad ipotesi di opt out in caso di dissenso. La disciplina in esame prevede assai opportunamente obblighi di informazione ma non fa riferimento a diritti di partecipazione indipendenti dall’appartenenza al consorzio in qualità di socio. La libertà di aderire al consorzio per coloro che partecipano al sistema di controllo non appare infatti una forma di garanzia partecipativa sufficiente a consentire l’espressione degli interessi di soggetti che comunque obbligatoriamente sono chiamati a contribuire ai costi delle attività svolte (art. 8 Regolamento). Il Consiglio di Stato raccomanda l’inclusione di principi riguardanti la partecipazione al processo decisionale da parte di soggetti non membri che possa essere poi articolato in uno specifico regolamento consortile in relazione alle specificità delle singole filiere produttive.

12. La distribuzione dei costi tra membri e non membri relativi alle attività di tutela, promozione, valorizzazione ed informazione. Le attività consortili vengono finanziate attraverso due sistemi, il fondo patrimoniale e le tariffe specificamente relative alla tutela, promozione, valorizzazione ed informazione. A queste seconde, in base all’articolo 8 del Regolamento, concorrono tutti i soci e, tra i non soci, i distillatori e gli elaboratori. Giova richiamare la disposizione in materia di vino che adotta una prospettiva diversa. L’articolo 41 comma 7, l. 238/2016, stabilisce il principio che i costi siano a carico dei vigilati affermando che “I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attività svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresì stabilite le procedure e le modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.”. Simile a quella adottata nel regolamento in esame è invece quella relativa alle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari dove pure i costi vengono fatti gravare sulla categoria che cattura la porzione di valore più elevata nella filiera.

La scelta compiuta dal legislatore in tema di bevande spiritose è da un lato quella di distribuire i costi tra tutti i soci, includendo dunque anche i conferitori e gli imbottigliatori, dall’altro tra i non soci solo distillatori ed elaboratori sarebbero tenuti a pagare le tariffe per i servizi concernenti tutela, valorizzazione, promozione ed informazione. Trattandosi di norma che impone effetti negativi nei confronti di terzi essa deve ritenersi di natura imperativa non potendo consentirsi ai membri del consorzio di decidere in forza dell’autonomia privata l’estensione anche ai conferitori ed agli imbottigliatori i costi relativi alla tutela, valorizzazione, promozione ed informazione. La norma regolamentare è rimasta invariata, non affrontando il tema, sollevato nel parere interlocutorio, della possibile creazione di fenomeni di free riding e di azzardo morale derivanti da una dissociazione tra coloro che decidono e coloro che beneficiano delle decisioni o sono da queste danneggiati, tra coloro che beneficiano dei risultati delle attività consortili e coloro che ne pagano i costi. Questo rischio si pone sia per le attività di tutela sia per quelle di promozione e di valorizzazione. Non solo asimmetrie tra i diversi soggetti possono diventare problematiche ma anche la mancanza di criteri generali come quello della proporzionalità possono generare conflitti distributivi tra le diverse categorie della filiera, potenzialmente erosivi del necessario clima fiduciario che deve sussistere in una comunità dove si producono beni collettivi come la tutela, la promozione, l’informazione.

13. La struttura del sistema di vigilanza. Come affermato nel Parere interlocutorio il sistema di vigilanza definito per i consorzi si combina con quello relativo agli organismi di controllo ed adotta un modello di vigilanza cooperativa. Nel Regolamento si adotta un sistema di vigilanza con il conferimento di poteri significativi ai consorzi di tutela: gli organismi di controllo come disciplinati dal Regolamento UE 1308/2013 ( art. 146) ed i consorzi. La disciplina della vigilanza è definita in modo puntuale dalla l. 238/2016 agli articoli 61 e ss. Il sistema sanzionatorio, fondato sulle sanzioni amministrative, che lascia impregiudicate quelle penali - definito dagli artt. 69 e ss.. del titolo VII della l. 238/2016 - è applicabile anche alle bevande spiritose, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge.

E’ utile, ai fini dell’esame della disciplina contenuta nel Regolamento, distinguere due profili nell’ambito del sistema di vigilanza:

(1) il rapporto tra autorità amministrativa competente ( nel caso italiano il Ministero delle politiche ed attività agricole) ed i soggetti privati cui viene dalla legge attribuita la funzione di vigilanza ed

(2) il rapporto tra vigilanti e vigilati ovverosia il consorzio di tutela ed i soggetti appartenenti alla filiera produttiva che include conferitori, distillatori, elaboratori e distributori.

Il Regolamento in esame opta per un modello di vigilanza cooperativa in cui autorità amministrativa e consorzi definiscono un programma di vigilanza condiviso (art. 6 del Regolamento). Nel Regolamento mancano invece indicazioni puntuali concernenti il rapporto tra consorzio e soggetti appartenenti alla filiera se non per la distinzione tra membri e soggetti non appartenenti al consorzio ma aderenti al sistema di controllo. Tale disciplina si compone di principi generali di diritto amministrativo e per ciò che attiene il rapporto tra consorzio e membri della disciplina privatistica del consorzio. Sarebbe utile definire principi unitari che non distinguano tra appartenenti e non appartenenti al consorzio specialmente quando l’attività sia diretta a valutare la conformità della attività della filiera con le schede tecniche.

Esaminati gli aspetti critici dell’articolato sotto il profilo sistematico si può brevemente passare all’esame dell’articolato.

14. L’articolo 1 definisce contenuti ed obiettivi del Regolamento. le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e s.m.i., relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. La disciplina è dunque relativa sia alla costituzione sia al riconoscimento dei consorzi, definendone requisiti minimi.

15. L’articolo 2 offe le principali definizioni concernenti sia i componenti della filiera sia le attività principali del consorzio.

16. L’articolo 3 richiama la disciplina del codice civile definendo sotto il profilo sistematico l’appartenenza della species consorzio di tutela a quella del genus consorzio regolato dagli artt. 2602 ss. del codice civile. Disciplina il riconoscimento che avviene sulla base di un decreto emanato dal DIQPAI, il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. Al consorzio possono appartenere quattro categorie di soggetti presenti nella filiera: i conferitori, i distillatori, gli elaboratori, gli imbottigliatori. Si prescinde dalla qualifica imprenditoriale di tali soggetti le cui attività vengono definite dall’articolo 2. La norma, per come è scritta, ha carattere imperativo. Ne consegue che deve escludersi la possibilità che consorzi riconosciuti possano estendere l’ambito delle categorie di soggetti appartenenti al consorzio includendo, ad esempio, la distribuzione. L’unità abituale è quella della singola Indicazione geografica. Dunque un consorzio coinciderà tendenzialmente con una indicazione geografica. Tuttavia, il comma 3 dell’articolo 3 ammette la possibilità di costituire consorzi con più indicazioni geografiche purché le zone di produzione delle II.GG. interessate, come individuate dalla scheda tecnica, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale o nazionale e, per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. Sono dunque ammesse forme di aggregazione tra più IIGG mentre non viene disciplinata l’ipotesi di aggregazioni di secondo livello inclusive di reti di consorzi o consorzi di consorzi. Il Consiglio di Stato raccomanda la introduzione di una disposizione sul coordinamento tra i consorzi di tutela delle bevande spiritose.

17. L’articolo 4 ha una rilevanza centrale nell’architettura normativa dei consorzi di tutela delle bevande spiritose. Definisce le finalità. In effetti si tratta di una disciplina dell’oggetto piuttosto che delle finalità elencandosi, in via esemplificativa, le diverse attività che possono essere svolte dai consorzi riconosciuti. Particolare rilievo assumono le attività di tutela, promozione, valorizzazione ed informazione. Ai consorzi riconosciuti viene conferito il potere di svolgere vigilanza di mercato in collaborazione con il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali (ICQRF). I consorzi hanno poi legittimazione ad agire ex lege per la tutela degli interessi e diritti degli operatori, prescindendo dalla circostanza che questi siano o meno membri del consorzio. Infine, il consorzio può svolgere attività di assistenza tecnica e di consulenza e supporto alle imprese della filiera.

Deve ritenersi possibile, ai fini del riconoscimento, che le parti possano indicare altre attività oltre a quelle definite nell’articolo 4

La seconda parte dell’articolo 4 è dedicata alla rappresentatività. Ai fini del riconoscimento il consorzio deve avere una composizione che rappresenti un minimo di partecipanti all’attività di filiera per la specifica indicazione geografica. E’ possibile e certamente probabile per i conferitori e per gli imbottigliatori che i soggetti possano appartenere a più di una indicazione geografica. Il comma 3 lettera a) definisce i requisiti minimi di rappresentatività affinché possa aversi riconoscimento. Resta inteso che, in assenza di tali requisiti, il consorzio di tutela potrà comunque essere costituito ma sarà privo di riconoscimento. La rappresentatività minima necessaria per potere ottenere il riconoscimento si fonda su due parametri: uno riguarda la quantità di litri anidri prodotta l’altra la numerosità dei membri riferita, nel caso alle IG che prevedono distillazione, ad elaboratori e distillatori, nel caso di IG che non prevedono la distillazione solo agli elaboratori. Dunque non vi sono requisiti minimi relativi ai conferitori ed agli imbottigliatori ai fini del riconoscimento ma vi è un principio di carattere generale che richiede equilibrata rappresentanza negli organi sociali (art. 4, comma 3 lettera c).

Il comma 4 prevede la possibilità di costituire consorzi che si riferiscono a più di una Indicazione geografica chiarendo che, in tal caso, i requisiti di rappresentatività appena illustrati debbano ricorrere per ciascuna indicazione geografica.

Il comma 3 lettera b) concerne invece gli organi sociali che, come si vedrà, vengono disciplinati dal successivo articolo 5. Non risulta chiara dalla disposizione la distribuzione di quote per categorie all’interno degli organi rappresentativi. In particolare, non è chiaro se la norma richieda un numero minimo di rappresentanti delle categorie di elaboratori ed ove presenti, di distillatori negli organi sociali, in particolare nel c.d.a. Il Consiglio di Stato raccomanda una separazione tra i profili di rappresentatività concernenti il riconoscimento e quelli relativi alla composizione degli organi sociali, suggerendo che tale disciplina trovi più adeguata collocazione nell’articolo 5 riguardante lo Statuto.

Infine, il comma 5 dove si attribuisce al consorzio di tutela riconosciuto, differenziandolo dal consorzio non riconosciuto, il potere di operare nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG anche non soci del consorzio. Questa disposizione consente al consorzio riconosciuto di svolgere attività di vigilanza e tutela anche nei confronti dei non soci e di promuovere e valorizzare la indicazione geografica anche nell’interesse dei non soci. Come si vedrà tale potere non ha solo ad oggetto l’agire ma anche quello di imporre tariffe corrispondenti ai costi delle attività svolte dal consorzio ( art. 8). Essa ha il proprio fondamento nella legge delega e la propria funzione nell’evitare fenomeni di free riding ma necessiterebbe di alcune ulteriori precisazioni ( infra sub art.8).

18. L’articolo 5 definisce il contenuto minimo dello statuto. Si tratta di norma imperativa finalizzata al riconoscimento che avviene con decreto del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (DIQPAI). Si tratta in particolare del nome, delle modalità di ammissione, di quelle di esclusione e di recesso, della composizione e rappresentatività degli organi sociali, delle modalità di nomina dell’organo di controllo, delle modalità di esercizio del voto sia nel caso di consorzio di tutela per la singole IG che in quello in cui sussistano una pluralità di IG. In assenza di anche uno degli elementi indicati il consorzio non potrà ottenere il riconoscimento.

La lettera b) riguarda le modalità di ammissione per i soggetti indicati dall’art. 3 ovvero conferitori, distillatori, elaboratori e imbottigliatori. La disposizione conferma che trattasi di un elenco tassativo che sottrae all’autonomia privata la possibilità di integrare le categorie di soci ad esempio includendo i distributori. L’articolo 5 fa riferimento agli obblighi e non ai diritti degli associati. Il coordinamento con l’art. 2603 c.c. non consente una integrazione perché anche in quel caso il riferimento è ad obblighi e contributi, nel caso di specie previsti nella disciplina del fondo consortile di cui all’articolo 9. Il Consiglio di Stato raccomanda l’integrazione della disposizione, affinché il riferimento comprenda anche i diritti oltre agli obblighi dei consorziati.

La lettera c) fa riferimento alle modalità di esclusione ed a quella di recesso. E’ dunque necessario regolare nello statuto le modalità di uscita dal consorzio.

Le disposizioni concernenti gli organi sociali comprendono sia le funzioni che la composizione e le modalità di nomina. Vengono indicati l’assemblea, il consiglio di amministrazione ed il presidente.

Si prevede, a differenza della disciplina del contratto di consorzio, la nomina obbligatoria dell’organo di controllo. Dal combinato disposto della lettera f) art. 5 e dell’articolo 4 del regolamento dovrebbero emergere le caratteristiche della composizione degli organi sociali, diversi dall’organismo di controllo ed in particolare la rappresentatività delle diverse categorie. Come anticipato in precedenza la norma sulla rappresentatività per il riconoscimento, di per sé bisognosa di chiarimenti, risponde ad obiettivi diversi da quelli concernenti la composizione degli organi sociali e delle maggioranze che si vogliono richiedere tra le categorie di attività comprese nella filiera. Il Consiglio di Stato raccomanda l’inserimento nell’articolo 5 di una disposizione specifica in materia di composizione che indichi con chiarezza i criteri di rappresentatività che le parti devono rispettare in sede di redazione dello Statuto.

Come si è detto la disciplina del Regolamento costituisce lex specialis rispetto a quella del Codice civile dunque le disposizioni dell’articolo 5 che eventualmente confliggessero sono destinate a prevalere. Il requisito di forma scritta del contratto, previsto dall’articolo 2603 e non riprodotto dall’articolo 5, a proposito dello statuto deve ritenersi applicabile anch’esso a pena di nullità. Il caso, vista la necessità del procedimento di riconoscimento è comunque puramente ipotetico rilevando se mai per le modifiche allo Statuto che pure dovranno essere sottoposte a fine di approvazione al DIQPAI.

19. L’articolo 7 riguarda le modalità di voto. Per ragioni di continuità logica si esamina prima l’articolo 7 e poi l’articolo 6 che regola l’attività di vigilanza. Nella disposizione si definisce il valore ponderale del voto per ciascuna categoria, correlandolo rispettivamente alla quantità di prodotto conferito (conferitori), ottenuto (elaboratori e distillatori) o confezionato (imbottigliatori). Ove all’interno della filiera il consorziato svolga più di una attività, ad esempio distillazione ed elaborazione, il voto è cumulativo. Nell’ipotesi di consorzi che includono più indicazioni geografiche è possibile l’utilizzo cumulativo per ciascuna quota di voto correlata ad ogni IG.

20. L’articolo 6 concerne la vigilanza. Come sottolineato il modello di vigilanza è articolato in due relazioni: una tra il Ministero ed il consorzio ed una tra il consorzio ed i soggetti vigilati, tra cui si distinguono membri del consorzi e terzi non appartenenti al consorzio ma sottoposti al sistema di controllo. La vigilanza affidata ai consorzi concerne la fase di commercializzazione mentre quella relativa alla produzione, non disciplinata dal Regolamento in oggetto, viene svolta dagli organismi di controllo. Essa ha ad oggetto sia il rispetto dei requisiti previsti dalle schede tecniche sia la esistenza di false indicazioni geografiche tipiche in relazione all’origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti. Nulla si dice a proposito delle garanzie procedimentali che spettano a coloro che sono soggetti all’esercizio della vigilanza da parte del consorzio. Il Consiglio di Stato raccomanda l’inserimento di una disposizione nell’ambito dell’articolo 6 avente ad oggetto le garanzie procedimentali ed il coordinamento con lo Statuto, evitando discriminazioni tra i consorziati ed i terzi non appartenenti al consorzio.

La norma assicura l’autonomia delle due tipologie di controllo (art. 6 comma 3) ma non definisce con chiarezza le modalità di coordinamento tra controllo nella fase di produzione e controllo nella fase di commercializzazione. Ammette che vi sia la possibilità di verifiche nelle fasi di produzione e confezionamento antecedenti alla certificazione purché ne venga data tempestiva comunicazione all’ ufficio ICQRF (art. 6 comma 10). Il Consiglio di Stato raccomanda una più puntuale indicazione circa le modalità di coordinamento dell’attività di controllo e di quella di vigilanza, specialmente ove l’esito dell’attività di controllo relativo al rispetto delle schede tecniche possa divergere.

I consorzi riconosciuti svolgono attività di vigilanza verso membri e verso terzi avvalendosi di agenti vigilatori ai quali possono essere attribuiti la qualifica ed i poteri degli agenti di pubblica sicurezza. Le modalità e gli obiettivi della vigilanza da parte dei consorzi vengono definite da un programma di vigilanza concordato con l’ispettorato frodi del Ministero delle Politiche agricole (ICQRF). Il programma di vigilanza deve contenere i seguenti elementi: a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare; b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza; c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari; d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati; e) modalità di rendicontazione.

Si tratta di un modello di vigilanza collaborativa nel quale il consorzio fa una proposta che viene elaborata ed approvata dall’ufficio competente per la singola IG. Nella attuazione del programma modifiche possono intervenire a seguito degli esiti dell’attività o di informazioni concernenti violazioni il cui accertamento è soggetto all’attività del consorzio. Nulla si dice in caso di inerzia da parte del consorzio. Il Consiglio di Stato raccomanda l’inserimento di una disposizione specifica che preveda l’esistenza del potere sostitutivo dell’ ICQRF.

Per ragioni di continuità logica si esamina qui anche l’articolo 12 concernente la vigilanza sul rispetto, da parte dei consorzi di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata dal DIQPAI. Le modalità di vigilanza sono affidate ad un decreto direttoriale. Il Consiglio di Stato raccomanda che almeno i principi relativi al modello di vigilanza ed ai poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché alle eventuali forme di responsabilità per omesso o carente svolgimento delle funzioni attribuite in forza del riconoscimento vengano inserite nella disposizione. Il Consiglio di Stato raccomanda inoltre di ricollocare la disposizione in modo che sia dedicata alla vigilanza una serie di disposizioni continue e tra loro coordinate. Il Consiglio di Stato raccomanda infine la scelta regolatoria del modello di vigilanza nell’architettura appena descritta venga opportunamente monitorata al fine di valutarne l’efficacia nel lungo periodo con riferimento alle diverse finalità assolte.

21. L’articolo 8 concerne la distribuzione dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 articolo 4 tra cui in particolare tutela, valorizzazione, promozione, informazione e vigilanza. Le attività ricomprese includono altresì quelle di studio e assistenza tecnica e la rappresentanza in giudizio. I costi vengono tradotti in tariffe il cui ammontare è correlato alla quantità di prodotto ottenuto. Tenuti al pagamento delle tariffe sono tutti i soci del consorzio inclusi dunque i conferitori e gli imbottigliatori e solo elaboratori e distillatori tra coloro che sono inseriti nel sistema di controllo IG ma non appartengono al consorzio. Tale scelta, riconducibile senz’altro alla sfera di discrezionalità del legislatore, andrebbe meglio definita con riferimento alle categorie e, certamente, opportunamente motivata in sede AIR. Infatti, la scelta di correlare le tariffe esclusivamente in relazione alla quantità di prodotto non tiene conto dei benefici potenzialmente derivanti dallo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione che potrebbero essere significativamente diversi. A mero titolo di esempio si troverebbero a contribuire alla promozione del prodotto in un certo mercato anche coloro che non sono presenti e non intendono accedere a quel mercato in misura proporzionale al prodotto indipendentemente dai benefici che traggano. Parimenti nel caso di vigilanza i costi gravano su tutti indipendentemente da chi sia oggetto del programma di vigilanza. Il Consiglio di Stato raccomanda di valutare se nel caso di soci il riferimento al prodotto ottenuto debba applicarsi a tutte le categorie intendendosi con questa espressione conferito, distillato, elaborato, imbottigliato. Ribadisce poi che in relazione a distillatori ed elaboratori l’imposizione di tariffe per attività che non sono state da essi decise richiede l’introduzione di garanzie partecipative di tipo procedimentale. Pur essendo legittima alla luce delle considerazioni sopra svolte la possibilità di includere il rispetto del principio no taxation without representation richiede che almeno a queste categorie vengano riconosciuti diritti di partecipazione in forza dei quali sia possibile rendere l’opinione almeno sul programma di vigilanza e sulle attività di promozione, valorizzazione ed informazione.

22. L’articolo 9 richiede la introduzione e la disciplina statutaria del fondo consortile. La presenza di un fondo costituisce una condizione necessaria ai fini del riconoscimento mentre, come noto non è condizione necessaria per la costituzione del consorzio. Ai sensi degli articoli 2602 e 2603 del Codice civile non si impone la costituzione di un fondo tra i requisiti minimi connotanti il tipo. Tuttavia, esso insieme all’autonomia patrimoniale ancorchè imperfetta, costituisce elemento caratterizzante i consorzi con attività esterna di cui all’articolo 2612 ss. Il codice civile disciplina il fondo consortile all’articolo 2614 cc. disponendo che per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari non possano vantare diritti sul fondo medesimo. L’articolo 9 del Regolamento indica le diverse componenti del fondo ma nulla dice circa la sua durata, il suo scioglimento, l’eventuale aggredibilità da parte di terzi creditori del consorzio. L’articolo 2614 c.c. integra la disciplina del fondo consortile dei consorzi di tutela per le bevande spiritose e dunque deve ritenersi, sebbene in mancanza di una norma generale che definisca gli effetti del riconoscimento, che la responsabilità patrimoniale sia limitata. Deve ritenersi dunque che, anche per i consorzi di tutela aventi ad oggetto indicazioni geografiche di bevande spiritose, viga il principio della limitazione della responsabilità patrimoniale. L’appartenenza del consorzio alla categoria dei consorzi con attività esterna giustifica anche l’applicabilità dell’articolo 2615 c.c.

23. L’articolo 10 disciplina gli obblighi di informazione nei confronti di tutti i soci e di coloro, distillatori ed elaboratori, che siano soggetti al pagamento delle tariffe. La disposizione ha una rilevanza sistematica importante perché costituisce la premessa di forme partecipative sia dei consorziati sia dei terzi. L’obbligo di informazione riguarda i programmi annuali di vigilanza e quelli di promozione e tutte le iniziative ed attività previste dall’articolo 3 comma 1 che include la tutela, la valorizzazione, l’informazione. Come più volte indicato la sottoposizione di alcune categorie di terzi appartenenti alla filiera all’obbligo di pagamento delle tariffe dovrebbe comportare la definizione di modalità di partecipazione alle decisioni, seppure secondo modalità differenziate rispetto a quelle dei soci. Il Consiglio di Stato raccomanda di integrare la disposizione di cui all’articolo 10 con una disciplina per principi relativi alla partecipazione dei terzi che possa eventualmente declinarsi puntualmente in un regolamento specifico. Tale partecipazione dovrebbe almeno realizzarsi in forme di consultazione relative alla vigilanza, promozione, valorizzazione e tutela specificamente destinate ai terzi appartenenti al sistema di controllo.

24. L’articolo 11 definisce i regimi di incompatibilità rispettivamente tra componente degli organi amministrativi del consorzio e dell’organo di controllo e tra agente vigilatore e componente di un organo sociale del consorzio. Manca invece un regime del conflitto di interessi in mancanza del quale si applica la disciplina generale del codice civile. Il Consiglio di Stato raccomanda di valutare l’opportunità di introdurre una disciplina del conflitto di interessi specialmente quando membri del consorzio di tutela siano imprenditori appartenenti alla filiera.

25. L’articolo 13 introduce una deroga al regime di rappresentatività consentendo che la valutazione circa il prodotto in adridi necessario e il numero di elaboratori e distillatori si riferisca all’ultimo anno e non agli ultimi due anni per i consorzi che chiedono il riconoscimento entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento in esame

In assenza di una esplicita delega di legge il Regolamento non può modificare la norma di legge contenuta nell’articolo 10 delle preleggi che prescrive la entrata in vigore entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. La norma in contrasto con la disposizione di legge deve essere quindi eliminata.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole sullo schema di regolamento a condizione del recepimento delle osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Fabrizio CafaggiClaudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia