Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 20-03-2019
Numero provvedimento: 12770
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Produzione dell'aceto balsamico - Impiego del tipo di uva imposto per la produzione - Distinzione tra mosto proveniente da uve da tavola o da vino - Violazione dell'art. 517-quater cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Mirella Cervadoro - Relatore: dott.ssa Emanuela Gai)

sul ricorso proposto da Campagna Vincenzo, nato a Adelfia il 12/08/1960

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Foggia in data 20/02/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito per l'indagato l'avv. Capetta che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO 

1. Il Sig. Vincenzo Campagna ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, emessa in data 20 febbraio 2018, con la quale il Tribunale del riesame di Foggia ha rigettato il ricorso proposto, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del Pubblico Ministero di hl. 6.500 e kg 12.420 di mosto, nell'ambito di indagini in relazione all'art. 517 quater cod.pen.

2. A sostegno dell'impugnazione, l'indagato, a mezzo del difensore, deduce cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 127 e 324 cod.proc.pen. e nullità dell'ordinanza per omessa dichiarazioni di inutilizzabilità della nuova documentazione. Il ricorrente, all'udienza del riesame, aveva chiesto rinvio perché il Pubblico Ministero aveva depositato, il giorno prima, ulteriore documentazione. L'omessa concessione del termine per la consultazione della nuova documentazione avrebbe comportato la violazione del diritto di difesa e l'inutilizzabilità degli atti depositati.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame non avrebbe potuto confermare il sequestro in assenza di motivazione del provvedimento di convalida del Pubblico Ministero, meramente ripetitivo dell'astratta formulazione di cui all'art. 253 cod.proc.pen. e in assenza di integrazione da parte del pubblico ministero in udienza (S.U. n. 226711/2004 Ferrazzi). Il Tribunale non avrebbe potuto confermare il sequestro del corpo del reato in assenza del fumus commissi delicti di cui all'art. 517 quater cod.pen. La distinzione tra mosto proveniente da uve da tavola o da vino non rileverebbe per l'integrazione della fattispecie in questione che tutela la genuinità dei segni distintivi.

2.3. Con il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione in relazione all'uso di mosto da tavola per la produzione di aceto balsamico, travisamento del fatto. Illogica sarebbe la deduzione secondo cui il prodotto asseritamente scaricato fosse mosto da uva da tavola perché proveniente dall'azienda agricola Enoagriola srl che produce tale tipo di mosto.

2.4. Con il terzo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 517 quater cod.pen., travisamento del fatto e omessa motivazione. Il Tribunale con motivazione apparente avrebbe ritenuto verosimile l'ipotesi accusatoria che la società del ricorrente usi mosti da tavola non autorizzati laddove la normativa consente l'utilizzo di sole uve da vino pregiate con indicazione geografica protetta, così integrando la fattispecie, senza considerare che l'aceto balsamico non richiede un tipo di mosto (e non di mosto tutelato) e che la società del ricorrente non produce né ha mai prodotto l'aceto balsamico di Modena e in ogni caso, anche ammesso che si trattasse, quello sequestrato, di mosto da uva da tavola, e non di mosto da uva da vino, non sarebbe integrata la violazione di cui all'art. 517 quater cod. pen. 

2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 4 comma 49 della legge 350 del 2003 per erronea sussistenza del fumus commissi delicti in base alla congruità degli elementi rappresentati atti dell'espletamento di ulteriori indagini.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei limiti e in forza delle ragioni qui di seguito esposte con conseguente annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Foggia.

5. Non è fondato il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 127 e 324 cod.proc.pen. per omessa concessione di un termine a difesa in ragione del deposito di ulteriore documentazione da parte del Pubblico Ministero. Le Sezioni Unite Capasso hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio al comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 8 aprile 2015, n. 47), comporta l'applicazione integrale delle disposizioni concernenti la facoltà di richiedere il differimento dell'udienza camerale, dovendosi peraltro aver riguardo - nell'individuazione del termine per il deposito dell'ordinanza, che in caso di accoglimento della richiesta è prorogato in misura pari al differimento - al termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, previsto dall'art. 128 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266788 - 01). Nel caso in esame, non risulta che l'indagato abbia chiesto rinvio dell'udienza deducendo quale giustificato motivo, la necessità di esaminare produzione documentale del Pubblico Ministero; in ogni caso, deve rilevarsi che neppure ha allegato quali siano gli atti successivamente prodotti, né la loro utilizzazione nel giudizio cautelare e la loro decisività. Pertanto, il motivo di censura è connotato anche da genericità.

6. Deve ricordarsi che le Sezioni Unite Ferazzi (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711) avevano ritenuto che il decreto di sequestro a fini di prova del "corpo di reato" dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti in quanto tale interpretazione è l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, quale è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost., e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le citate Sezioni Unite erano così massimate sul punto: "Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti". In tale contesto, successivamente alle citate S.U. Ferrazzi, è sorto un contrasto interpretativo nelle sezioni della Corte di cassazione sul quantum di motivazione del decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato e, in particolare, se il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica, ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Rilevato il contrasto, la Terza Sezione della Corte (ord.n. 3677/2018) ha rimesso la soluzione alle Sezioni Unite della Corte che, decidendo all'udienza del 19/04/2018, hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli, Rv. 273548 - 01).

7. Va, poi, osservato, che è evidente che questo rapporto può essere dimostrato soltanto in concreto, sicchè occorre che il provvedimento contenga, non solo l'indicazione delle norme violate, ma anche e soprattutto il rapporto diretto o pertinenziale tra la res e il reato ipotizzato. Ed ancora, poiché spetta in via esclusiva al P.M. l'identificazione e l'allegazione delle ragioni probatorie per le quali viene disposto il vincolo cautelare in funzione dell'accertamento dei fatti (nel caso in esame la violazione dell'art. 517 quater cod.pen., entro tale perimetro della contestazione deve essere valutata la finalità probatoria del vincolo in stretta correlazione con l'oggetto del sequestro, nel senso che lo specifico oggetto sequestrato deve avere l'attitudine a dimostrare il fatto di reato, dovendo sussistere una interdipendenza tra oggetto sequestrato e capacità probatoria del reato per cui sono in corso le indagini evidenziando la sua necessità per l'accertamento del reato. Ed ancora, quanto al contenuto, il decreto può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, purchè siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014 Djikine. Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949). Deve, infatti, escludersi, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324 comma 6 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20769 del 03/06/2010; Sez.2, n. 38603 del 18/10/2007; Sez. 5, n. 7278 del 28/02/2006). In tale ambito, questa Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione anche di moduli prestampati per la convalida del sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, in quanto ciò che assume rilievo è, in ogni caso, la presenza di una adeguata motivazione, tanto è vero che, in analoghe ipotesi, come si è già detto, si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento corredato da richiami per relationem. Dunque, anche l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sè, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate. Così è avvenuto nel caso in esame, risultando dal decreto di convalida del sequestro probatorio del Pubblico Ministero, trascritto nel ricorso per cassazione, l'indicazione della norma violata, il richiamo agli atti della P.G. allegati al decreto, l'indicazione che quanto sottoposto a sequestro è corpo del reato e la finalità probatoria in ragione della necessità di espletamento di indagini tecniche sul prodotto sequestrato per dimostrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria di contraffazione o di denominazione dell'origine dei prodotti agroalimentari in relazione all'aceto balsamico di Modena.

8. Nel merito, sono fondati il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso che per evidenti ragioni di connessione possono essere scrutinati congiuntamente. L'ordinanza del Tribunale del riesame è priva di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti. In primo luogo, non viene indicata la normativa di settore sulla produzione dell'aceto balsamico e sull'impiego di quale tipo di uva sia imposto per la sua produzione. Quanto alla violazione della disposizione di cui all'art. 517 quater cod. pen., giova ricordare che il delitto previsto da tale disposizione configura il nuovo reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Si tratta di un delitto doloso procedibile d'ufficio e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000. Il reato è integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci. Tale nuova figura di reato afferma in maniera esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all'art. 517 cod. pen., perché l'art. 517 quater cod. pen. non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine (Sez. 3, n. 28354 del 23/03/2016, Cottini, Rv. 267455 - 01). Fatta questa premessa, l'ordinanza del Tribunale è carente laddove trae la sussistenza del fumus del reato dalla mera indicazione sui silos della dicitura "mosto rosso idoneo aceto balsamico di Modena" in assenza di accertamenti su ciò che ivi era scaricato, traendo la convinzione che il mosto scaricato fosse da uve da tavola perché proveniente dalla Enoagricola srl e, in ogni caso, alcun riferimento al compimento di atti quantomeno idonei della contraffazione e dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di quanto contenuto nei silos e non ancora confezionato con indicazioni alterate e/o contraffatte delle indicazioni geografiche.

9. Si impone, dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia (Sezione del riesame) per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Foggia.

Così deciso l'11 dicembre 2018 

Depositato in cancelleria il 20 marzo 2019