Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea.
(Comunicazione 29/03/2019, n. 2019/C119/01, pubblicata in G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. C 119)
La Comunicazione 29 marzo 2019 è riportata nel testo vigente aggiornata con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo al Capitolo 22, dalla Comunicazione 29 maggio 2020.
Pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
SOMMARIO
Prefazione
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
1 Animali vivi
2 Carni e frattaglie commestibili
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
6 Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili
8 Frutta e frutta a guscio commestibile; scorze di agrumi o di meloni
9 Caffè, tè, mate e spezie
10 Cereali
11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
13 Gomma lacca, gomme, , resine ed altri succhi ed estratti vegetali
14 Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
16 Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
18 Cacao e sue preparazioni
19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta a guscio o di altre parti di piante
21 Preparazioni alimentari diverse
22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti
23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Sezione V
Prodotti minerali
25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26 Minerali, scorie e ceneri
27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
29 Prodotti chimici organici
30 Prodotti farmaceutici
31 Concimi
32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
38 Prodotti vari delle industrie chimiche
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
39 Materie plastiche e lavori di tali materie
40 Gomma e lavori di gomma
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
43 Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
44 Legno, carbone di legna e lavori di legno
45 Sughero e lavori di sughero
46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Sezione X
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni
47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
50 Seta
51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
52 Cotone
53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
60 Stoffe a maglia
61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
Sezione XII
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
69 Prodotti ceramici
70 Vetro e lavori di vetro
Sezione XIV
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
72 Ghisa, ferro e acciaio
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio
74 Rame e lavori di rame
75 Nichel e lavori di nichel
76 Alluminio e lavori di alluminio
78 Piombo e lavori di piombo
81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
83 Lavori diversi di metalli comuni
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
Sezione XVII
Materiale da trasporto
86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
88 Navigazione aerea o spaziale
89 Navigazione marittima o fluviale
Sezione XVIII
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
91 Orologeria
92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
Sezione XIX
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
92 Strumenti musicali
93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Sezione XX
Merci e prodotti diversi
94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
96 Lavori diversi
PREFAZIONE
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come «sistema armonizzato», o in forma abbreviata «SA».
Il SA è stato completato dalle note esplicative, pubblicate in inglese e francese, nonché aggiornate da:
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE
Consiglio di cooperazione doganale (CCD)
30, rue du Marché
B-1210 Bruxelles.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della nomenclatura combinata previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane. Sebbene queste ultime facciano riferimento alle note esplicative del SA, non le sostituiscono ma dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse.
La presente versione delle note esplicative della NC comprende e, ove necessario, sostituisce quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, fino al 4 gennaio 2019. Le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, successivamente a tale data restano in vigore e saranno incluse nelle note esplicative della NC in sede di revisione.
Inoltre, i codici delle voci e sottovoci NC ai quali si fa riferimento rispecchiano i codici NC per il 2019 stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione.
Inoltre informazioni sulle «Linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
|
Regola generale 5 b) |
Gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie debbono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte. |
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
|
Regola generale 3 |
All'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, per «giorni lavorativi» si intendono tutti i giorni tranne i sabati, le domeniche e i giorni che sono festivi per la Banca centrale europea. |
(Omissis)
CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI