Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicato
Data provvedimento: 07-05-2014
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 07-05-2014
Numero gazzetta: 104

Modalità per il rilascio di autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi.

(Comunicato 7/5/2014, pubblicato in G.U. 7 maggio 2014, n. 104)

 

In considerazione di quanto riportato all’art. 19, punto 5 del reg. n. 1235/08, relativamente al termine ultimo, fissato al 1° luglio 2014, per il rilascio di autorizzazioni all’importazione di prodotti biologici da parte degli Stati membri, si portano a conoscenza le modalità relative al rilascio di autorizzazioni all’importazione al fine di rispettare la data suindicata:

1) le autorizzazioni saranno rilasciate da questo ufficio fino alla data del 30 giugno 2014, per la durata di un anno solare; le richieste di autorizzazione inviate dagli importatori di prodotti biologici verranno accettate se ricevute da questa amministrazione entro, e non oltre il termine, del 31 maggio 2014, da considerarsi perentorio;

2) ulteriori documenti che saranno richiesti per il rilascio dell’autorizzazione dovranno essere forniti tempestivamente al fine di consentirne l’esame in tempo utile da parte dell’amministrazione;

3) le autorizzazioni rilasciate non sono modificabili dopo il 30 giugno 2014;

4) per ottenere il rinnovo di autorizzazioni con scadenza successiva alla data del 30 giugno 2014, è necessario inviare l’apposita modulistica a questo ufficio, che dovrà riceverla entro la data del 31 maggio 2014; la nuova autorizzazione avrà validità temporale dal 30 giugno 2014 al 29 giugno 2015.

Fatte salve queste disposizioni, la modalità di rilascio delle autorizzazioni ed i relativi adempimenti da parte degli operatori rimangono invariati rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale.