Informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose.
(Comunicazione 27/03/2019, pubblicata in G.U.U.E. 27 marzo 2019, n. C 115)
La presente pubblicazione illustra i risultati dell’esame, effettuato dalla Commissione europea, delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche (IG) stabilite per le bevande spiritose, in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento e del Consiglio e all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione.
Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il 20 febbraio 2015 gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica per ciascuna indicazione geografica registrata nell’allegato III di detto regolamento.
La Commissione ha ricevuto, entro il termine prescritto, schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite. La Commissione ha pertanto depennato 87 denominazioni dall’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha valutato le schede tecniche ricevute.
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, la scheda tecnica presentata doveva dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 erano soddisfatti. Conformemente a tale articolo, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria di un luogo determinato, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
L’esame della Commissione non ha riguardato il rispetto di altre norme applicabili, tra cui le prescrizioni della scheda tecnica concernenti l’obbligo di imbottigliamento e/o diluizione nella zona geografica, in quanto esse non sono correlate alla definizione delle indicazioni geografiche.
La Commissione ha completato l’esame delle 243 schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite con i seguenti risultati:
1. correzione delle denominazioni per 12 indicazioni geografiche e correzione della zona geografica per una indicazione geografica; e
2. soppressione di nove indicazioni geografiche per le quali, a seguito delle osservazioni rivolte dalla Commissione agli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, la scheda tecnica è stata ritirata dallo Stato membro o le carenze rilevate non sono state corrette.
In base a quanto precede, le indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose riportate nell’allegato della presente comunicazione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.
Per fornire un quadro esaustivo delle indicazioni geografiche attualmente protette, oltre alle indicazioni geografiche stabilite tale allegato comprende le seguenti indicazioni geografiche registrate in base alla procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008: «Somerset Cider Brandy», «Pisco», «Újfehértói meggypálinka», «Ron de Guatemala», «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte», «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» e «Tequila».