Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-07-2018
Numero provvedimento: 63216
Tipo gazzetta: Nessuna

VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2017/2018 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

 

Organismo Pagatore AGEA

Ufficio Monocratico

Sede

 

All’Organismo pagatore AVEPA

Via N. Tommaseo, 63-69

35131 PADOVA

 

All’Organismo pagatore AGREA

Largo Caduti del Lavoro, 6

40122 BOLOGNA

 

All’Organismo pagatore della Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

P.zza Città di Lombardia, 1

20124 MILANO

 

All’Organismo pagatore ARTEA

Via San Donato, 42/1

50127 FIRENZE

 

All’A.R.C.E.A.

Cittadella Regionale

Località Germaneto

88100 Catanzaro

 

All’Organismo Pagatore ARPEA

via Bogino, 23

10123 Torino

 

All’Organismo Pagatore P.A. Bolzano OPPAB

Via Crispi, 15

39100 Bolzano

 

All’Organismo Pagatore P.A. di Trento APPAG

via G.B.Trener, 3

38100 Trento

 

All’Agenzia delle Dogane

 

All’Istituto Regionale della Vite e Vino

 

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

 

Alla ANCA / LEGACOOP

 

Alla AGCI

 

Alla Unione Italiana Vini

 

Alla FEDERVINI

 

Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti

Via XXIV Maggio, 43

00187 ROMA

 

AI C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, 101

00185 ROMA

 

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Lungotevere Michelangelo, 9

00192 ROMA

 

Al Coord.to CAA

Liberi Agricoltori

Via Dessè, 2

00199 ROMA

 

Al Coord.to CAA

Liberi Professionisti

Via Carlo Alberto, 30

10123 TORINO

 

E.p.c.

 

Al MiPAAF

 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

AI Coord, Commissione Politiche Agricole Regione Puglia

Lungomare N.Sauro, 45/47

71100 BARI

 

1. Quadro normativo

Si riporta dì seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

· Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga 1 regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07.

· Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

· Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’Il dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

· Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’il dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

· Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).

· Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.

· LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 — Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

· in particolare, l’articolo 58 della citata legge n. 238 del 2016, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri;

· Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.

· D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA.

· Decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

· Decreto ministeriale 25 luglio 2018, n 7130, che reca disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 20181273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’I. I dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti.

2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2017/2018.

In applicazione dell’art. 32 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione e dell’art. 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

3. Definizioni

All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

· Produttore: persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li trasforma per proprio conto.

· Trasformatore: persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che effettua la trasformazione del vino o per conto della quale è effettuata la trasformazione del vino, il cui risultato sono vini, vini liquorosi, vini spumanti e frizzanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

· Imbottigliatore: persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che procede o fa procedere per conto proprio all’imbottigliamento;

· Commerciante: persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie;

· Rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Altre definizioni utili sono:

· CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

· CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

· Regolamento delegato: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione;

· Regolamento di esecuzione: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione;

· Stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l’esercizio dell’attività professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

· Deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

· Registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

· Piccoli quantitativi: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: a) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

4. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell’aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione elo aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n.162 al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

5. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

5.1. Soggetti interessati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, così come stabilito dall’art. 32 del regolamento delegato, che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.

La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:

· I consumatori privati;

· I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, così come definiti al punto 3, ultimo pallino, della presente circolare;

· I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

5.2. Soggetti con residenza/sede legale nei territorio della Toscana/Piemonte

Le dichiarazioni di giacenza dei soggetti interessati, come definiti al precedente punto 5.1, che hanno il proprio fascicolo costituito presso l’Organismo Pagatore della Regione Piemonte o della Regione Toscana, devono essere presentate rispettivamente alla stessa Regione Piemonte o all’ARTEA, Organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità da esse stesse direttamente stabilite.

L’ARTEA e la Regione Piemonte, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

5.3. Termine di presentazione

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale.

Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Fatte salve le sanzioni di cui al precedente secondo comma, alle sanzioni di cui al terzo comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 85 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La rettifica delle dichiarazioni è consentita conformemente alle modalità stabilite da AGEA d’intesa con l’ICQRF, esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di giacenza sono resi disponibili dall’Organismo di Coordinamento Agea entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti da:

1. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

2. Organismi Pagatori, per le aziende situate nei territori regionali di competenza;

3. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall’ICCQ;

4. Assessorati regionali dell’agricoltura competenti per territorio.

5.4. Modalità di presentazione

Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell’ARTEA e della Regione Piemonte, sono inoltrate ad Agea con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione, il fac-simile del modello di dichiarazione, ed anche la presente Circolare, sono disponibili nell’area pubblica del portale AGEA (sito internet www.sian.it - percorso Utilità / Download / Download documentazione / Manuali).

Attenzione: non è più possibile la trasmissione ad AGEA a mezzo raccomandata o consegna a mano delle dichiarazioni compilate su supporto cartaceo.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la Dichiarazione dì giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (DM 293/2015).

5.4.1 Dichiaranti che si avvalgono dell’assistenza di un Centro di Assistenza Agricola

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso un CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale si sia rimesso il mandato per farsi assistere nelle operazioni di costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L’operatore del CAA supporterà, quindi, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza, utilizzando gli specifici servizi esposti nell’area riservata del portale SIAN, tramite le seguenti attività:

1. Identificare l’utente qualificato, per fornire, se non ne è già in possesso, le credenziali di autenticazione SIAN e configurare l’utenza per l’accesso al servizio e l’utilizzo della firma elettronica;

2. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale — elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori” di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005; nelle Istruzioni Operative n.25 del 30 Aprile 2015;

3. verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l’istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell’Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);

4. compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando i servizi del portale SIAN;

5. effettuare la stampa della dichiarazione (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);

6. far firmare la dichiarazione al dichiarante;

7. firmare la check list “quadro H” di conferma dell’avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell’istruttoria eseguita;

8. protocollare, con il protocollo unico AGEA, la dichiarazione; con tale operazione la dichiarazione è presa in carico dall’Amministrazione e si avvia il procedimento amministrativo;

9. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:

· dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;

· quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell’ufficio CAA;

· distinta di ricezione.

5.4.2 Dichiaranti in proprio (utenti qualificati) - comunicazione tramite accesso al portale

Gli utenti che non si avvalgono dell’assistenza di un CAA possono presentare le dichiarazioni di cui alla presente circolare direttamente attraverso il portale SIAN.

L’accesso al portale SIAN può avvenire mediante:

1. Credenziali di autenticazione già in possesso del dichiarante: il portale SIAN accetta l’autenticazione con credenziali esterne previste dalla normativa per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Con credenziali esterne è possibile autenticarsi al SIAN ma è necessario comunque attivare un proprio profilo utente SIAN, abilitarlo all’utilizzo del servizio ‘Dichiarazioni di giacenza vino’ e, se si desidera utilizzare tale modalità per la firma della dichiarazione, all’utilizzo della firma elettronica. Le istruzioni per la configurazione dell’utenza SIAN sono riportate nei paragrafi successivi.

o Credenziali SPID: Per ottenere le credenziali SPID è necessario rivolgersi ad Identity Provider accreditati dall’AGID (l’elenco dei provider e le istruzioni sono pubblicati a questo indirizzo https://www+spid.gov.it/richiedi-wid). E’ richiesta la seguente documentazione:

· un indirizzo e-mail

· il numero di telefono del cellulare

· un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)

· la tessera sanitaria con il codice fiscale

Se l’utenza SIAN non è stata ancora attivata i dichiaranti dotati di credenziali SPID potranno farlo seguendo una procedura guidata che si attiverà dopo l’autenticazione, sarà necessario selezionare il servizio di interesse tra tutti quelli disponibili e seguire le istruzioni.

o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell’elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati

L’utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit

o Tessera sanitaria (TS-CNS): La TS-CNS è emessa dalle regioni, normalmente viene recapitata per posta all’indirizzo di residenza al momento della scadenza della precedente tessera sanitaria. Per l’utilizzo del certificato digitale di autenticazione è necessario far attivare la propria TS-CNS presso gli sportelli ii 37, Agricoltura abilitati. Verificare sul sito della propria regione di residenza le modalità di gestione.

o CIE (Carta di Identità Elettronica): la CIE è dotata di un microprocessore del tipo ‘senza contatti’ in cui sono registrati i dati anagrafici del soggetto e può essere letta dai dispositivi dotati di interfaccia NFC (Near Field Communication), Per autenticarsi al SIAN occorre quindi dotarsi di un lettore compatibile con la norma ISO 14443 USB, collegarlo al PC e configurarlo seguendo le istruzioni fornite insieme al prodotto, avvicinare la CIE al dispositivo, collegarsi al portale SIAN e nella pagina di autenticazione selezionare il tab ‘Accesso CNS’ quindi premere il tasto ‘Accedi con CNS’, verrà mostrato il certificato contenuto nella carta e richiesto l’inserimento del PIN (il codice PIN viene comunicato al momento della consegna della carta).

2. Credenziali di autenticazione (Utenza e password) assegnate da SIAN tramite la procedura di Iscrizione indicata più avanti.

L’Amministrazione ha provveduto a precostituire, se non già presente nel SIAN, il fascicolo aziendale, limitatamente alle informazioni di carattere anagrafico, sulla base delle dichiarazioni vitivinicole già presentate negli anni precedenti.

Configurazione dell’utenza SIAN

I dichiaranti che già accedono al SIAN per la gestione dei registri e che sono quindi già in possesso di una utenza SIAN, dovranno solo abilitarla all’utilizzo del servizio ‘Dichiarazioni di giacenza vino’ e, se desiderano utilizzare tale modalità per la firma della dichiarazione, all’utilizzo della firma elettronica con OTP.

Tale configurazione può essere effettuata dopo l’autenticazione accedendo al proprio profilo (il link è posizionato sul lato destro del portale ooaeea.sian.it) tramite questa funzionalità è possibile:

o Modificare i propri dati anagrafici. Selezionando il tasto ‘Modifica dati’ si possono gestire le seguenti impostazioni:

o Indirizzo email: rappresenta il mezzo di notifica di qualsiasi informazione legata alla gestione dell’utenza

o Numero di cellulare: il numero inserito deve essere del cellulare personale che si usa normalmente e non deve essere stato associato ad altri utenti SIAN. A tale numero verranno inviati gli SMS con gli OTP per la firma elettronica.

o Abilitazione all’utilizzo della firma elettronica: l’utente ha la possibilità di visualizzare e stampare il modulo di accettazione della firma elettronica, se esistente, e di accettare o revocare le condizioni di utilizzo agendo sui rispettivi pulsanti (che saranno disabilitati in caso l’operazione non possa essere effettuata). Per l’utilizzo della firma elettronica con OTP è necessario che questa opzione sia attiva.

o Abilitare la propria utenza SIAN all’utilizzo del servizio: selezionando il tasto `Servizi’ L’utente può visualizzare l’elenco dei servizi per i quali è attivo e quelli per i quali non è attivo al momento nonché revocare o abilitare uno o più servizi agendo sui rispettivi pulsanti.

Gli utenti che desiderano ottenere le credenziali di autenticazione emesse dal SIAN, o dispongono di un certificato digitale di autenticazione (CNS, TS-CNS o CIE) e devono attivare l’utenza SIAN, dovranno seguire la procedura di seguito descritta:

Iscrizione

Il processo di ‘iscrizione utenti qualificati’ (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA ( www.agea.gov.it) fornisce le credenziali per accedere al portale ed abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi ai settori di cui richiede iscrizione. Tale procedura deve essere seguita anche dagli utenti che hanno credenziali CNS.

All’accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In particolare, per la dichiarazione di cui alla presente Circolare, l’utente dovrà selezionare il settore: “Dichiarazione di giacenza vino — Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’U dicembre 2017”.

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato dall’Amministrazione per tutte le successive comunicazioni).

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l’inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l’indirizzo e-mail.

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l’Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati.

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l’inserimento del proprio codice fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso.

Con l’inserimento di un codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell’apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione.

All’indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l’inserimento della documentazione richiesta dall’Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l’upload (solo documenti formato PDF) selezionare il tasto ‘Inserisci’. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità dei documenti inseriti prima di completare l’operazione.

I documenti richiesti per il settore: “Dichiarazione di giacenza vino — Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017”, sono i seguenti:

 - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

- Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione di alcun documento.

Al termine della procedura il servizio assegna all’utente un numero progressivo che potrà essere utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono:

a) approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell’Amministrazione

b) validazione dei dati anagrafici presso l’Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze

c) predisposizione dell’utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva (il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all’indirizzo che risulta presso l’Anagrafe tributaria)

Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e-mail o tramite il numero verde del SIAN.

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: dati anagrafici non validi, documentazione non completa ecc.).

Per completare la procedura è necessario perfezionare l’ultimo passo di ‘registrazione utenti qualificati’ (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA ( www.agea.gov.it ) prevede l’inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati:

· l’indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo)

· eventuale numero di cellulare (per invio sms)

· il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS)

· il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell’apposito campo)

· l’autorizzazione all’accesso dei dati personali

L’indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione, ed è possibile modificarlo.

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l’autenticazione.

Compilazione e sottoscrizione della dichiarazione da parte dei dichiaranti in proprio (utenti qualificati)

Attraverso le credenziali di accesso al portale cosi ottenute, l’utente qualificato procederà nella compilazione della dichiarazione di giacenza, utilizzando gli specifici servizi esposti nell’area riservata del portale SIAN.

L’accesso all’applicazione per la Compilazione della Dichiarazione di Giacenza deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link Agea (nella sezione

‘Organismi Pagatori); non effettuare l’accesso diretto all’area riservata del Sian, con questo percorso l’applicazione per Compilazione della Dichiarazione di Giacenza non è disponibile.

Completata la fase di compilazione da parte dell’utente, è possibile effettuare la stampa definitiva della dichiarazione (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale di rilascio del documento con l’attribuzione del numero di protocollo AGEA _e relativa data di presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione tramite il dispositivo di firma digitale.

Rilascio con firma digitale

Gli operatori vitivinicoli che intendono effettuare il rilascio con firma digitale, devono munirsi preventivamente di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell’elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati

L’utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Rilascio con firma elettronica mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della dichiarazione, che prevede la firma digitale o la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, è stata introdotta la firma elettronica.

Gli utenti qualificati che si sono registrati presso il Sian secondo le modalità precedentemente illustrate possono sottoscrivere la dichiarazione con firma elettronica mediante codice OTP. Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nell’archivio degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. NeI caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.

Attenzione: si evidenzia che solo con la fase del rilascio del documento si intende effettivamente presentata la dichiarazione ad AGEA (N.B.: la sola stampa definitiva della domanda non è sufficiente ad assolvere l’obbligo di presentazione).

La stampa della dichiarazione definitiva opportunamente sottoscritta e la distinta di ricezione devono essere conservate a cura dell’azienda per un periodo di almeno cinque anni e rese disponibili per eventuali controlli dell’Amministrazione e degli Enti preposti ai controlli.

Delega

Gli utenti qualificati possono delegare altri soggetti per la compilazione e il rilascio della Dichiarazione; per delegare un altro soggetto l’utente qualificato deve indicare alcuni dati relativi alla persona fisica a cui intende affidare la delega (codice fiscale, mail); il delegato riceverà dal sistema le credenziali per accedere al Sian e accettare la delega; una volta accettata la delega potrà presentare la dichiarazione per conto del delegante; il dichiarante può delegare anche più persone fisiche; maggiori informazioni relative all’attivazione della delega sono riportate nelle `Note esplicative delle Dichiarazioni di giacenza’.

5.4.3 Dichiaranti tramite Registro di cantina

L’adempimento della dichiarazione di giacenza può essere assolto utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina per le aziende che avranno effettuato la chiusura telematica del registro stesso.

La dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l’azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune).

Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola tramite l’apposita funzione disponibile nel registro. Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’ 0.d.C.).

Soggetti abilitati

È abilitato alla predisposizione e firma della dichiarazione di giacenza da registro il rappresentante legale dell’azienda viticola oppure un suo delegato. Sono altresì abilitati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) che devono obbligatoriamente stampare la dichiarazione predisposta dai saldi contabili del registro, sottoscrivere insieme al rappresentante legale dell’azienda la copia stampata, archiviare la copia sottoscritta, produrre la dichiarazione di giacenza rilasciata contenente il protocollo di accettazione (solo la presenza della distinta di ricezione certifica l’assolvimento dell’obbligo). Non è abilitata alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro l’impresa specializzata.

Dichiarazione di giacenza da registro di cantina - Modalità on-line

Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro occorre collegarsi al portale SIAN; è poi sufficiente richiedere la compilazione automatica del Quadro C — prodotti detenuti a partire dai saldi contabili al 31 luglio del registro ed effettuare la sottoscrizione elettronica dell’atto tramite l’inserimento di un codice numerico (OTP) trasmesso al proprio numero di cellulare (preventivamente registrato e certificato tramite procedura SIAN). Al termine dell’operazione si potrà procedere con la stampa della dichiarazione comprensiva del codice a barre e della distinta di ricezione (che ne attesta la consegna).

Dichiarazione di giacenza - Modalità web-service

Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tramite il sistema di cooperazione del SIAN sono disponibili appositi servizi che richiedono la trasmissione del pacchetto XML di richiesta firmato digitalmente. Un apposito documento tecnico sarà reso disponibile nell’area pubblica del portale AGEA (e sul sito mipaaf.sian.it) dove saranno riportate tutte le informazioni tecniche per la gestione dei servizi web-service predisposti (dati di input/output, URL da richiamare, WSDL).

6. Precisazioni

Si riportano di seguito alcune precisazioni:

a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo.

c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.

e) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

f) i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

g) va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune. A tal proposito si specifica che qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.

7. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti nella presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

 

 

Modello