recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento della Commissione 873/2012 del 1°/10/2012, pubblico in G.U. 2 ottobre 2012, n. 267
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Modificato da:
Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione del 20 settembre 2018 L 238 28 21.9.2018
Rettificato da:
Rettifica, GU L 175 del 4.7.2015, pag. 126 (873/2012)
CAPO I
SOSTANZE AROMATIZZANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008
Articolo 1
Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti
Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
CAPO II
AROMI E MATERIALI DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERE DA B) A F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008
Articolo 2
Data di applicazione delle parti da B a F dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base
Ai fini del terzo comma dell'articolo 30, in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008, le parti da B a F dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I di tale regolamento, si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2016.
Articolo 3
Termini per la presentazione delle domande
Le parti interessate presentano alla Commissione le domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, immessi sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 entro il 22 ottobre 2015.
Articolo 4
Misura transitoria per alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008
1. Gli alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2018, ma non conformi alle parti da B a F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
2. Gli alimenti contenenti l'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002), appartenente alla categoria «altri aromi», che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Se le informazioni richieste dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare non sono fornite entro il 5 agosto 2018, viene posta fine alla procedura di domanda in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5
Modifiche dei regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008
Ai fini del quarto comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli emendamenti ai regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008, la data di applicazione dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base è il 22 aprile 2013.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.