Etichettatura - Obbligo per i produttori di alimenti di elencare nelle etichette dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sulla confezione - Mancato perfezionamento dell'iter relativo al decreto legislativo n. 145/2017 - Omessa notifica alla Commissione Europea - Pubblicazione di un articolo di contenuto diffamatorio e offensivo - Sussitenza di interesse pubblico all'informazione.
ORDINANZA
(Giudice dott.ssa Angela Salvio)
nel procedimento ex art. 700 C.P.C. iscritto al n. r.g. 41840/2018
promosso da
ANDREA OLIVERO, n. a Cuneo il 24.2.1970 C.F. LVRNDR 70B24D205P, con il patrocinio degli Avv. ti Andrea de Cadilhac e Maria Federica Soricelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in Roma , Via Francesco Grimaldi , 47 , in virtù di procura allegata al ricorso
- Ricorrente -
contro
WIISE S.r.l., in persona del legale rappresentate p.t. Avv. Dario Dongo , con sede in Roma Lungotevere di Pietra Papa 111/D15 P.IVA 12082111001 e DARIO DONGO , n. a Genova il 3.9.1971, C.F. DNGDRA 71P03D969V, entrambi rappresentati dall’Avv. Francesca Agostini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma , Via Flaminia , 441 , in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
- Resistenti -
Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso cautelare ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c. , Andrea Olivero, nella qualità di vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’allora governo Gentiloni, premesso che in data 8/5/2018 era stato pubblicato sulla prima pagina del sito Internet GIFT – Great Italian Food Trade con indirizzo https://www.greatitalianfoodtrade.it , un articolo giornalistico dal titolo “Sede stabilimento, l’inganno prosegue. Nessun obbligo.” di contenuto diffamatorio e contenente espressioni lesive dell’immagine e del decoro della carica politica ricoperta dal ricorrente all’epoca dei fatti, ha chiesto ordinare all’autore Dario Dongo ed alla società che gestisce il sito , la WIISE S.r.l. , di cui è socio maggioritario ed amministratore unico il sig. Dongo : 1) la rimozione dell’intero articolo, completo di immagine e note al testo dal sito Internet indicato e da ogni altro sito Web dove fosse pubblicato, con la deindicizzazione dai più diffusi motori di ricerca dei link al medesimo articolo ; 2) in subordine , ordinare l’aggiornamento e/o modifica del suddetto articolo, espungendo dal testo i termini “bugia, inganno e simili” riferiti alla persona del ricorrente, nonché eliminando le affermazioni circa la illegittimità e non vigenza del d. lgs. 145 /2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7/10/ 2017 in vigore dal 5/4/2018; con la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari .
I resistenti hanno contestato l’esposizione effettuata nel ricorso, sostenendo che la versione offerta nell’articolo a firma del dottor Dario Dongo corrisponde alla verità , atteso che il D.lgs 145/2017 risulta illegittimo e privo di efficacia, in quanto non debitamente notificato alla Commissione Europea e contrario al diritto dell’Unione Europea ed è pertanto inapplicabile nel nostro ordinamento; hanno chiesto:
dichiarare l’inammissibilità della tutela cautelare ex articolo 700 c.p.c. , trattandosi di articolo apparso sulla stampa on- line sulla base del principio enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23469 del 2016; dichiarare l’inammissibilità per difetto di strumentalità, per omessa indicazione dell’azione di merito qui il ricorso è strumentale; nel merito, hanno chiesto il rigetto per mancanza di contenuto diffamatorio dell’articolo in questione trattandosi di esercizio legittimo del diritto di cronaca , con vittoria di spese .
Sui temi della controversia si è svolto un ampio ed articolato contraddittorio tra le parti e le questioni rilevanti sono state approfondite alle due udienza innanzi al giudice designato il 24 luglio e 2 ottobre 2018; in quest’ultima udienza è stato rappresentato dai resistenti, altresì, il fatto sopravvenuto e cioè la richiesta di archiviazione del PM presso il tribunale di Genova il 10 agosto 2018, relativa alla querela presentata dall’odierno ricorrente nei confronti di Dario Dongo per i fatti oggetto del presente giudizio.
Ritiene il Giudicante che sussistono profili di inammissibilità del ricorso , alla luce della sentenza della Cass. Sezioni Unite n. 23469/2016 che , fatta la premessa che la tutela costituzionale ex art. 21, co 3 Cost. , assicurata alla stampa si applica al giornale e al periodico pubblicato, anche in via esclusiva, con mezzo telematico, che possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico diffuso su supporto cartaceo, nella ricorrenza di tali presupposti, ha escluso l’applicabilità alla tutela di urgenza ex art. 700 c.p.c. in ipotesi di asserita diffamazione a mezzo stampa telematica, atteso che il giornale o periodico telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, il provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali.
Ma a prescindere da ciò, nel merito il ricorso è infondato.
Come puntualmente argomentato nella esaustiva memoria di parte resistente, il decreto legislativo 145/2017, che impone ai produttori di alimenti di elencare nelle etichette dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sulla confezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/10/2017, risulta carente del suo iter di perfezionamento e di efficacia perché non è stato debitamente notificato alla Commissione Europea, sulla base della direttiva 98/34 UE, sostituita dalla direttiva 2015/1535 /UE.
Sulla base della citata direttiva è prevista una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche per la circolazione di beni , prodotti , persone , servizi e capitali nel mercato dell’Unione, inteso come spazio senza frontiere interne , per cui gli Stati membri che desiderano introdurre una legge nazionale sono tenuti ad effettuare la notifica alla Commissione Europea , in modo che la stessa possa garantire che la legge non sia in contrasto con le norme UE ed eventualmente disporre la sospensione dell’iter legislativo per un periodo minimo di tre mesi per proporre modifiche della misura progettata.
Nel caso in esame, l’Italia ha notificato alla Commissione Europea la sua proposta di legge il 30/3/2017, ma la stessa è stata oggetto di parere circostanziato della Commissione Europea del 3/7/2017 che ne ha escluso la legittimità, per incompatibilità dello schema di decreto con il Regolamento UE n. 1169 /2011, sulla etichettatura degli alimenti , in quanto esso prevede informazioni obbligatorie in etichette dei prodotti alimentari ulteriori rispetto a quelle stabilite dal regolamento UE citato nel tassativo elenco di quell’art. 9 .
L’emissione di un parere circostanziato comporta per lo Stato membro che abbia elaborato il progetto di regola tecnica l’obbligo di rinviare l’adozione di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione.
L’Italia ha successivamente effettuato una ulteriore notifica il 20 settembre 2017 ai sensi dell’art. 114 del TFUE, ma la Commissione Europea ha comunicato al governo italiano l’ irricevibilità della notifica a Bruxelles del decreto legislativo 145 /2017 , a mezzo di lettera del 28 gennaio 2018 indirizzata al Ministro degli Esteri e della Cooperazione economica ( v. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente).
Sulla base della interpretazione in più occasioni fornita dalla Corte di Giustizia , l’inadempimento dell’obbligo di notifica di una regola tecnica , per il conseguente contrasto alla normativa della Unione , comporta la inapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati , con la conseguenza che questi ultimi possono avvalersi del vizio procedurale - la mancata notifica -per eccepire l’inapplicabilità delle regole tecniche interne nei loro confronti innanzi ai giudici nazionali, ai quali compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva citata .
Pertanto, nel caso in esame , il contenuto dell’articolo per cui è causa , pur con le espressioni colorite e veementi tipiche del mezzo espressivo utilizzato e comprensibili tenuto conto del profilo personale e professionale dell’autore , che è un esperto ed appassionato di diritto alimentare che ha scritto, fra gli altri , quattro libri in tema di etichettatura di alimenti - v. elenco bibliografia contenuta nella memoria di costituzione- , non riveste carattere diffamatorio e offensivo , stante l’interesse pubblico della informazione e la sostanziale verità della informazione propalata , considerato il difetto dell’iter procedurale del D. lgs. 145/2017 , per la mancata notifica , con le conseguenze indicate dal punto di vista operativo , che ne minano la obbligatorietà .
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato , visto
l’art.700 c.p.c, così dispone:
- respinge ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge .
Roma, 3 gennaio 2019 .
Il Giudice Angela Salvio