Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 11-03-2019
Numero provvedimento: 386
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 12-03-2019
Numero gazzetta: 70

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari.

(Regolamento (UE) 11/03/2019, n. 2019/386, pubblicato in G.U.U.E. 12 marzo 2019, n. L 70)

Il Regolamento (UE) 11 marzo 2019, n. 2019/386 è riportato per estratto nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Regolamento (UE) 15/12/2020, n. 2020/2099.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che i contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito sulla base della quota d'uso dell'UE a 27 che figura nell'allegato di tale regolamento.

(2) Di conseguenza, è opportuno adottare le misure necessarie per attuare la suddivisione dei contingenti tariffari pertinenti per taluni prodotti agricoli che figurano nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) 2019/216. In particolare, è opportuno stabilire che i quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei rispettivi regolamenti di apertura sono sostituiti dai nuovi quantitativi derivanti dalla suddivisione attuata dal presente regolamento.

(3) All'interno di alcuni contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 i quantitativi sono stati assegnati a determinati paesi terzi sulla base degli impegni internazionali presi dall'Unione. È pertanto necessario suddividere tali quantitativi assegnati in modo specifico tra l'Unione e il Regno Unito sulla base delle suddivisioni che figurano nel regolamento (UE) 2019/216 e tenuto conto dei flussi commerciali storici tra tali paesi terzi, l'Unione e il Regno Unito.

(4) Poiché è probabile che il giorno a decorrere dal quale potrebbe iniziare ad applicarsi il pertinente articolo del regolamento (UE) 2019/216 cada in un periodo contingentale già iniziato, è necessario stabilire norme specifiche per l'attuazione della suddivisione dei quantitativi non ancora assegnati in quella data per i contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In tali casi, tuttavia, i quantitativi del contingente tariffario suddivisi non dovrebbero superare i nuovi quantitativi disponibili per l'UE a 27 che figurano nel presente regolamento per ogni contingente tariffario gestito secondo il metodo d'esame simultaneo, tenendo conto dei quantitativi assegnati in Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

(5) Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori, la Commissione dovrebbe pubblicare i quantitativi disponibili a seguito della suddivisione di tali contingenti tariffari entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

(6) È inoltre necessario stabilire le norme sulla validità dei diritti e degli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli del Regno Unito e dalle omologhe di altri Stati membri.

(7) Per garantire che, dal giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, le importazioni nel quadro dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano effettuate solo da operatori stabiliti nell'UE, è necessario prevedere una norma specifica relativa alla validità dei titoli di importazione e dei diritti di importazione trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito e non utilizzati entro tale data.

(8) Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori, è opportuno chiarire che, ad eccezione dei casi in cui i titoli di importazione sono stati rilasciati e i diritti di importazione sono stati assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli del Regno Unito, restano applicabili le norme dell'Unione vigenti in materia di diritti e di obblighi derivanti dai titoli di importazione e dai diritti di importazione, incluse quelle relative alle cauzioni. È necessario inoltre prevedere le norme relative ai titoli di importazione trasferiti ad operatori stabiliti nel Regno Unito.

(9) L'accordo in forma di scambio di lettere sulle consultazioni tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT, approvato con decisione 96/317/CE del Consiglio, prevede l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annua di fecola di manioca di 10 500 t, di cui 10 000 t sono assegnate alla Thailandia e 500 t sono a disposizione per tutti i paesi terzi. Ai fini della gestione, tali 500 t sono state aggiunte al contingente tariffario dell'OMC nel numero d'ordine 09.0132 (NC 1108 14 00 fecola di manioca) che deve essere suddiviso in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione. Il contingente tariffario di 500 t (NC 1108 14 00 fecola di manioca) deve essere quindi separato dai quantitativi che dovrebbero essere suddivisi in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione e pertanto dovrebbe essere reso disponibile con un numero d'ordine separato.

(10) Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Suddivisione dei contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 sono suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito come segue:

a) i quantitativi suddivisi dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo sono riportati nell'allegato I;

b) i quantitativi suddivisi dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo del «primo arrivato/primo servito» sono riportati nell'allegato II.

2. I quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei regolamenti recanti apertura di contingenti tariffari di cui all'allegato I e II del presente regolamento sono sostituiti dai quantitativi indicati nella terza colonna di tali allegati.

3. In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, per l’Unione la suddivisione dei quantitativi da assegnare da tale giorno nell’ambito del contingente tariffario in questione è fatta come segue:

a) se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono uguali o superiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, non sono disponibili quantitativi supplementari per l’assegnazione;

b) se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono inferiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, il quantitativo disponibile per l’assegnazione corrisponde alla differenza tra il quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri.

Tuttavia, se i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono superiori alla differenza tra il quantitativo dell’UE a 28 indicato nell’elenco OMC riferito all’Unione e il quantitativo dell’UE a 27 indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento, tali quantitativi eccedenti sono detratti dal quantitativo disponibile per l’assegnazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un’opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.


Articolo 2

Titoli di importazione rilasciati e diritti di importazione assegnati prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216

1. I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli del Regno Unito nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli allegati I e II decadono nell'Unione nel momento in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli di Stati membri diversi dal Regno Unito nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli allegati I e II restano validi nell'Unione.

Se tuttavia, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, tali titoli sono stati trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito, i diritti e gli obblighi derivanti da tali titoli decadono nell'Unione nel momento in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

 

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione è aggiunta la nuova riga seguente:

«Numero d'ordine

Codici NC/Prodotto

Origine

Dazio doganale

Contingente tariffario annuo (in tonnellate, peso netto)

09.0135

1108 14 00

Fecola di manioca

Tutti i paesi terzi

Dazio pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t

500»



Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I - Contingenti tariffari gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo con titoli

 

ALLEGATO II - Contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito»