Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 03-07-2015
Numero provvedimento: 13318
Tipo gazzetta: Nessuna

agricoltura biologica – misure di controllo rinforzato a carico degli operatori. Direttiva.

 

Agli Organismi di controllo del settore biologico LORO SEDI

A Federbio Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’ICQRF, con nota n. 17429 del 1° agosto 2013, ha dato indicazioni agli Organismi di controllo (OdC) sulla necessità di adottare misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità.

Tali disposizioni sono state ritenute necessarie a fronte di molteplici attività fraudolente portate alla luce da indagini svolte dall’ICQRF e da altre Autorità e che hanno interessato operatori biologici italiani, europei e di Paesi Terzi.

Sulla base dell’esperienza operativa e delle osservazioni fatte da OdC e Associazioni di categoria, e in base all’articolo 27, par. 5, lett. e), del reg. (CE) n. 834/07, relativamente all’efficace coordinamento tra l’autorità competente delegante e l’organismo di controllo, è utile aggiornare tali disposizioni specificando le situazioni che necessitano di misure di controllo rinforzato.

Fermo restando l’obbligo per gli OdC di determinare l’entità delle ispezioni sulla base dell’analisi del rischio, ai sensi dell’articolo 92 quater del regolamento (CE) 889/2008, e di procedere, a fronte di particolari situazioni di criticità o di sospetto, al prelievo e all’analisi di un numero di campioni superiore a quello minimo previsto, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’ICQRF ritiene che nelle situazioni di seguito indicate siano necessarie misure di controllo rinforzato:

• operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell’arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);

• operatori a carico dei quali l’OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;

• operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;

• in casi di particolare gravità, a richiesta dell’autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, l’OdC attiverà specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

1. una visita ispettiva immediata presso l’operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell’operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

2. ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall’OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell’operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’operatore nella filiera.