Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 07-02-2017
Numero provvedimento: 27
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 17-03-2017
Numero gazzetta: 64

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

(Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, pubblicato in G.U.17 marzo 2017, n. 64)

CAPO I

Principi generali

Articolo 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1924/06 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell’autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1924/06, all’articolo 2 del regolamento n. 1169/11, all’articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all’articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento n. 178/02.

2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.

CAPO II

Violazione dei requisiti generali

Articolo 3.

Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell’etichettatura, nel- la presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale.

Articolo 4.

Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un’indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l’indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

Articolo 5.

Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, nell’apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l’indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Articolo 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Articolo 7.

Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l’operatore del settore alimentare che non fornisce l’etichettatura nutrizionale, di cui all’articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

CAPO III

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali

Articolo 8.

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell’allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Articolo 9.

Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall’articolo 9 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall’articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

CAPO IV

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute

Articolo 10.

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall’articolo 10 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell’etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell’articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 14 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l’articolo 10, paragrafo 3, del regola- mento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Articolo 11.

Violazione delle restrizioni sull’impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall’articolo 12 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all’articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 12.

Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

1. Ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l’autorità amministrativa, con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’artico- lo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Articolo 13.

Sistema di controlli ufficiali

1. L’attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti di cui all’articolo 2, com- ma 2, del presente decreto, che provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

3. Sono fatte salve l’applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all’accertamento delle violazioni di cui al regolamento.

Articolo 14.

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I soggetti pubblici interessati svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del ministero della Salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell’attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

3. L’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT, mediante decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Salute.

Articolo 15.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.