Disposizioni per l’attuazione del regolamento n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.
(Decreto 06/02/2018, pubblicato in G.U. 17 febbraio 2018, n. 40)
Il presente decreto è stato abrogato dal Decreto 18 febbraio 2021.
Articolo 1.
Obiettivi
Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. n. 834/07, n. 889/08, e n. 1235/08.
Articolo 2.
Importatori
Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importa- tori» dell’elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
Articolo 3.
Primo destinatario
Per «primo destinatario», così come definito all’art. 2, lett. d) del reg. n. 889/08, deve in- tendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «importatori» o «preparatori» di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un’ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusiva- mente a un primo destinatario.
Articolo 4.
Utilizzo di TRACES
Ai sensi dell’art. 13 del reg. n. 1235/08, così come modificato dal reg. n. 1482/16, gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Tra- de Control and Expert System, istituito con decisione n. 24/03 della commissione, previa validazione delle utenze da parte del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito ministero).
Le procedure operative per l’acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea – agricoltura e sviluppo rurale – agricoltura biologica e il portale del sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica – SINAB.
Articolo 5.
Comunicazioni preventive di arrivo merce
Gli importatori trasmettono al ministero e all’agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal sistema informatico biologico (SIB) entro tre giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.
Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere tra- smesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.
Le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
L’importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio organismo di controllo, è obbligato a fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.
Articolo 6.
Controlli sulle importazioni
Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all’art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l’importazione avvenga in conformità alle disposizione del reg. n. 1235/08 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.
Gli organismi di controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi in- formazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.
Gli organismi di controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 83, secondo paragrafo del reg. n. 889/08 per quanto riguarda le modalità di trasporto.
Articolo 7.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 recante «disposizioni per l’attuazione del reg. n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. n. 834/07 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi».