Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 27-05-2014
Numero provvedimento: 41936
Tipo gazzetta: Nessuna

Segnalazione di possibili «falsi positivi» per presenza di residui di acido fosforoso in vini biologici (ref. EG 40).

 

Si fa riferimento alla nota n. 75143/2 trasmessa da codesta confederazione in data 7 maggio 2014.

A tal proposito, nel confermare che la presenza di residui di acido fosforoso in vino ed in numerose altre matrici possa dar luogo a «falsi positivi» e che tale problematica è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti sia in sede europea che nazionale, si evidenzia quanto segue:

1. L’attuale normativa che regola le produzioni biologiche non consente l’impiego di nessun fitofarmaco che non sia incluso nell’allegato II del reg. 889/08. Pertanto la presenza di residui di prodotti fitosanitari in un prodotto certificato come biologico, deve essere immediatamente considerata dagli organi di controllo come una «non conformità» e determinare l’immediato avvio delle opportune azioni di verifica;

2. L’Italia, con il D.m. 309 del 13 gennaio 2011, ha stabilito una soglia pari a 0,01 mg/kg di contenuto in fitofarmaci oltre il quale, fatto salvo il prendere in esame fattori di concentrazione o diluizione nei prodotti trasformati, un prodotto non può essere certificato come biologico. Resta inteso che, anche per contenuti di residui inferiori a tale limite, gli organi di controllo sono tenuti a verificare l’assenza di volontarietà o colpa da parte del produttore e che pertanto la contaminazione sia avvenuta in modo accidentale e tecnicamente inevitabile;

3. La presenza di residui di acido fosforoso in vino o altre matrici, non può e non deve essere direttamente imputata all’impiego di prodotti fitosanitari a base di Fosetyl-Al. Da un punto di vista analitico, risulta molto più rilevante la contemporanea determinazione di residui di acido fosforoso ed acido etilfosfonico e solo in presenza di tale duplice riscontro risulta confermata la contaminazione con Fosetyl-AI;

4. L’ingresso del fosfito di potassio tra i prodotti fitosanitari ai sensi del reg. 1107/09, avvenuta lo scorso ottobre 2013, ha determinato una maggiore attenzione alla problematica in quanto tale prodotto era stato per molti anni considerato ammissibile in agricoltura biologica essendo incluso nell’elenco dei «Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen – Plant Resistance Improvers» in Germania.

In conclusione, si conferma che il riscontro della presenza di residui di acido fosforoso anche a livelli oltre i 60 mg/kg non possa essere direttamente riconducibile all’impiego di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e che pertanto non debba determinare di per se la non conformità del prodotto.

Al contempo, in riferimento alla richiesta di fissare nuovi e diversi limiti di ammissibilità, si ribadisce che il quadro normativo vigente rende impossibile fissare specifici limiti massimi di residui per le produzioni biologiche.