Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-06-2015
Numero provvedimento: 40498
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo dello zucchero d’uva «bio» – Nota ex PQA V n. 1564 del 13 gennaio 2015

 

Si fa seguito alla nota in oggetto con la quale lo scrivente ufficio ha espresso un parere sulla possibilità di certificare come biologico lo zucchero d’uva in risposta ad una richiesta da parte di codesto dipartimento.

A tal proposito, a seguito dei chiarimenti forniti dalla D.G. delle politiche internazionali e dell’Unione europea, uff. PIUE VII su: «mosto di uve concentrato rettificato solido e altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve» (nota n. 2494 del 14 aprile 2015), risulta necessario rettificare quanto espresso con la nota in oggetto.

In particolare dalla suddetta nota n. 2494 del 14 aprile 2015 si evince che «sulla base della definizione comunitaria, il MCR (sia solido che liquido) è riconducibile alla dicitura ‘‘zucchero d’uva’’, secondo il richiamo effettuato nel 6° considerando, del regolamento esecuzione n. 144/13, che modifica il regolamento n. 606/09. Ne consegue che l’indicazione ‘‘zucchero d’uva’’ è da ritenersi esclusiva per il prodotto MCR, di cui all’allegato VII, parte Il, punto 14, del regolamento n. 1308/13...»

Alla luce di quanto sopra, essendo il termine «zucchero d’uva» essenzialmente un sinonimo di «mosto concentrato rettificato (MCR)», anche lo «zucchero d’uva» rientra tra i prodotti vitivinicoli e quindi può essere certificato come prodotto biologico e può essere utilizzato come ingrediente biologico in prodotti trasformati per l’industria alimentare sebbene sia stato ottenuto mediante l’uso di resine a scambio Ionico.