Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 30-11-2016
Numero provvedimento: 14778
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura vino con le diciture «atto a divenire biologico» oppure «ottenuto da vigneti in conversione».

 

Si fa riferimento alla e-mail inviata in data 10 novembre 2016 con la quaIe codesta società ha chiesto delucidazioni sulla possibilità di utilizzare per il vino le diciture facoltative di cui in oggetto.

A tal proposito si fa presente che la vigente normativa europea sul biologico (reg. n. 834/07 e reg. n. 889/08) consente di fare riferimento, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali del vino, al termine biologi- co, o sui derivati o abbreviazioni, solo se l’intero processo di vinificazione (produzione uva e trasformazione) sia avvenuto in conformità alla citata normativa.

In alternativa a «vino biologico» la dicitura «vino da uve biologiche» può essere ancora possibile soltanto a titolo transitorio per i vini prodotti fino al 31 luglio 2012 (ovvero compre- si i vini derivati dalla vendemmia 2011) come si evince dal par. 10-bis, art. 95 del reg. 889/08:

«1) il periodo transitorio durante il quale gli operatori del settore vitivinicolo possono continuare ad utilizzare ai fini dell’etichettatura, le disposizioni previste dal reg. n. 2092/91 termina al 31 luglio 2012 (tali disposizioni permettevano esclusivamente di etichettare il vino come «vino ottenuto da uve biologiche);

2) le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento n. 2092/91 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, a condizione che sia documentabile da parte dell’operatore il rispetto del processo di vinificazione in conformità al titolo II, capo 3-bis, del reg. n. 889/08;

3) in caso contrario, le suddette scorte (vini prodotti fino al 31 luglio 2012), potranno essere etichettate come «vino ottenuto da uve biologiche», a condizione che siano conformi ai requisiti del reg. n. 889/08 esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3-bis».

Altre diciture, sia pure facoltative, che fanno riferimento, in qualche modo, al metodo biologico risulterebbero fuorvianti per il consumatore.