Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 06-04-2009
Numero provvedimento: 3942
Tipo gazzetta: Nessuna

Autorizzaziane sanitaria per opificio di produzione/imbottigliamento vini.

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 1044 del 20 febbraio u.s. di codesto ufficio periferico, concernente i quesiti richiamati in oggetto.

AI riguardo, si fa presente quanto segue.

Il ministero della Sanità, in un parere reso con nota 701/64.50 del 25 marzo 1981, ha precisata che l’autorizzazione sanitaria (oggi sostituita dalla DIA ai sensi dell’accordo Stato - regione e le province autonome n. 2470 del 9 febbraio 2006 in applicazione del reg. 852/04 e dai provvedimenti regionali applicativi) riguarda i requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali, degli stabilimenti. Pertanto, nel caso di utilizzatori plurimi, ovvero quando una cantina oltre ad essere gestita dalla «impresa principale, viene utilizzata anche da altre aziende, non è necessario che quest’ultime richiedano una nuova autorizzazione sanitaria, in quanto i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento rimangono immutati sia che lo stesso sia utilizzato da una sola che da più ditte.