D.lgs n. 194/08 – Tariffe controlli sanitari.
In riscontro alla richiesta pervenuta per posta certificata il 13 novembre 2014 con cui codesta società avanzato alla scrivente direzione generale la formulazione di un parere circa l’assoggettamento della medesima agli obblighi di pagamento di cui al D.lgs n. 194/08, si rappresenta quanto segue.
Il D.lgs n. 194/08, emanato in attuazione dell’articolo 26 del regolamento n. 882/04, stabilisce che le tariffe per i controlli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento comunitario, siano posti a carico degli operatori dei settori interessati. L’unica deroga all’applicazione del reg. n. 882/04 riguarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai dettaglianti. Tale deroga è presente in tutte le norme comunitarie del pacchetto igiene (regg. n. 178/02, n. 852/04, n. 853/04, n. 854/04). Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/08 gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile.
I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti servizi del dipartimento di prevenzione.
Inoltre, la circolare ministeriale prot. 0011000-P-17/04/2009 DGSAN 1.8.d.a «indicazioni applicative del decreto legislativo 194/08 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del reg. n. 882/04» precisa che:
Ai fini della individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della sez. 6 dell’allegato A) del D.lgs n. 194/08, con il termine di «attività prevalente all’ingrosso» si intende l’attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore aI 50%. Quando uno stabilimento svolge più di una attività si applica un’unica tariffa relativa all’attività prevalente. Al fine di identificare l’attività prevalente, si considera prioritariamente il riconoscimento comunitario dell’attività rispetto alla registrazione. Nel caso di più attività riconosciute si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all’attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate.
La fascia annua produttiva va calcolata sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all’ingrosso ed al dettaglio). Nel caso di stabilimenti in attività l’entità produttiva è calcolata su base annua, facendo riferimento all’attività dell’anno precedente, mentre per i nuovi impianti l’operatore del settore alimentare effettuerà una stima dell’entità produttiva prevista.
Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione del D.lgs n. 194/08:
– attività non incluse nell’allegato A sez. 6 del D.lgs n. 194/08;
– attività produttive con esclusiva commercializzazione al dettaglio;
– attività di trasporto per conto terzi con utilizzo del deposito di brevissima durata - stoccaggio temporaneo per la successiva distribuzione;
– la produzione primaria (come definita dalle Linee guida applicative del reg. n. 852/04 di cui all’accordo Stato regioni rep. n. 2470 del 9 settembre 2006);
– imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 48 c. 3 bis della legge n. 96 del 4 giugno 2010) che esercitano attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all’allevamento di animali e attività connesse in base all’art. 2135 del codice civile, la cui entità produttiva ricada nelle fasce A e B della sez. VI del decreto (decreto legge Balduzzi n. 158/12 art. 8, commi 14 e 15).
Giungendo, quindi, all’esame della fattispecie sottoposta alla scrivente direzione generale e applicando le coordinate fin qui tracciate, si ritiene che non sia possibile assoggettare a doppia tariffa aziende che producono due o più prodotti (come avviene del caso della società in questione che produce vino, mosti e succo d’uva), in quanto l’importo pagato ai sensi del D.lgs n. 194/08 serve a coprire le spese per le visite che l’autorità competente effettua per i controlli periodici di un’unica impresa e non due. Inoltre, come specificato nella circolare ministeriale 0011000-P-17/04/2009 DGSAN, sopra richiamata, si applicherebbe un’unica tariffa anche nel caso in cui uno stabilimento svolga più di una attività: la tariffa relativa all’attività prevalente, con riferimento alla quantità fatturata.