Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-02-2014
Numero provvedimento: 21712
Tipo gazzetta: Nessuna

Dpr 19 maggio 1958, n. 719 “Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi”

 

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Ufficio, nel quale si chiede di conoscere le valutazioni di questa Direzione in merito alla corretta applicazione del Dpr in oggetto.

In particolare, si chiede di sapere se:

• Per “sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta” così come citate nell’art. 5 del Dpr n. 719/59 debbano intendersi anche gli aromi (naturali) da questi ottenuti.

• Sia consentito commercializzare “bibite non a succo” quali chinotto e cedrata riportanti in etichetta soltanto la dicitura “aromi”, senza l’esplicita indicazione dell’ingrediente “estratto di ...”

• Debba essere indicata in etichetta la presenza in percentuale (QUID) dell’estratto utilizzato, come previsto dall’art. 8 del D.lgs n. 109/92, intendendolo come ingrediente caratterizzante ai sensi dell’articolo 5 del Dpr n. 719/58 e non come aroma.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue:

relativamente al primo quesito è opportuno premettere che le bevande disciplinate dall’art. 5 si distinguono da quelle dell’art. 4 che disciplina le bibite analcoliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo. Nei casi disciplinati dall’art. 4 viene espressamente previsto che tali bibite “debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione”

L’art. 5 del Dpr n. 719/59, oggetto del quesito, disciplina invece le bibite analcoliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro e il chinotto, o con il nome della relativa pianta. Tali bibite “debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione”.

In questo caso per “sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta” si possono considerare gli aromi naturali così come disciplinati dal reg. n. 1334/08. Dette sostanze sono ottenute mediante i procedimenti elencati nell’allegato II del suddetto regolamento.

Con riferimento al secondo quesito si ritiene che l’utilizzo della sola denominazione “aromi”, senza la dicitura “estratto di” è da considerarsi conforme a quanto previsto dall’allegato III della direttiva n. 13/00, così come modificato dall’art. 29 del reg. n. 1334/08, che prevede che “gli aromi sono denominati con i termini: – “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del reg. n. 1334/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti”.

Con riferimento al terzo e ultimo quesito si ritiene che l’indicazione quantitativa non è richiesta in quanto nel caso di specie appare applicabile l’articolo 8, comma 2, lett. a), n. 3 e 4, del d.lg. n. 109/92, in base al quale l’esenzione dall’indicazione dell’ingrediente caratterizzante evidenziato (nella denominazione di vendita) - e relative quantità - si fonda sul fatto che “l’ingrediente è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante” e che “... pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è apprezzabile per caratterizzare il prodotto alimentare”.

In sostanza la quantità degli aromi non è utilizzata allo scopo di qualificare le bevande in quanto una quantità maggiore del necessario potrebbe non incontrare il gusto del consumatore e una quantità insufficiente potrebbe non ottenere l’effetto desiderato, per questo motivo si usano le piccole dosi strettamente necessarie.