Organo: Ministero della Salute
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 06-11-2012
Numero provvedimento: 36865
Tipo gazzetta: Nessuna

Lista comunitaria di sostanze aromatizzanti e relative misure transitorie

 

In data 02 ottobre 2012 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L n. 267, due provvedimenti comunitari riguardanti gli aromi di seguito indicati:

– Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1996/217 della Commissione;

– Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con il primo atto legislativo che istituisce l’elenco comunitario delle ”sostanze aromatizzanti e dei materiali di base” consentiti nella produzione dei prodotti alimentari commercializzati nell’Unione europea il settore degli aromi compie un ulteriore passo verso un’armonizzazione delle norme.

A partire dal 22 aprile 2013 tale elenco sarà vincolante per cui gli operatori alimentari interessati che potranno utilizzare solo le sostanze ivi elencate ed alle condizioni ivi fissate.

Come noto, già nel 1996, erano stati previsti sia la redazione di un elenco di sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato con esclusione di tutte le altre sia un programma per la loro valutazione (cfr. regolamento (CE) n. 2232/96). Per consentire tale redazione, all’epoca, era stata effettuata una ricognizione delle sostanze aromatizzanti, legalmente, impiegate da parte degli Stati membri nella produzione degli alimenti. Ricognizione che aveva portato alla compilazione da parte della Commissione europea di un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei e sui prodotti alimentari (cfr. Decisione 1999/217/CE e relative modifiche).

Successivamente per trasformare il repertorio in questione in elenco comunitario erano stati precisati i dettagli del programma di valutazione con le informazioni ed i tempi necessari per la valutazione delle sostanze aromatizzanti (cfr. regolamento (CE) n. 1565/2000).

A conclusione di questo lungo processo la lista comunitaria di sostanze aromatizzanti, Parte A dell’allegato del regolamento UE n. 872/2012 entrerà in vigore il prossimo 22 ottobre ovvero venti giorni dopo la pubblicazione e si applicherà a decorrere dal 22 aprile 2013 per consentire all’industria europea di adeguarsi.

Sempre nella stessa data di applicazione i provvedimenti sopra citati riguardanti il repertorio di cui alla Decisione 1999/217/CE e le misure necessarie per l’adozione del programma di valutazione di cui al Regolamento CE n. 1565/2000 saranno abrogate, con esclusione di alcuni articoli di quest’ultimo provvedimento che continuerà ad applicarsi per le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione (cfr. articoli 7 e 8 del regolamento UE n. 872/2012).

Al contempo sempre per le stesse sostanze in corso di valutazione continueranno ad applicarsi alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2232/96 in attesa del loro inserimento nella parte A della lista dell’Unione (cfr. articolo 6 del regolamento UE n. 872/2012).

Tale lista parte A, disponibile anche online sul sito della DGSANCO per informare consumatori, imprese del settore alimentare ed autorità nazionali deputate al controllo ufficiale degli alimenti , contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate che quelle in attesa della valutazione conclusiva dell’'EFSA.

Viceversa le sostanze aromatizzanti che non figurano nella lista saranno vietate dopo un periodo transitorio di 18 mesi così come precisato nell’articolo 30 del regolamento CE n. 1334/2008.

Al riguardo preme sottolineare l’importanza della lista comunitaria di sostanze aromatizzanti che consentirà anche agli operatori italiani del settore alimentare l’impiego di sostanze utilizzate, da tempo, nel resto dell’Unione europea eliminando i divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacevano.

Tenuto conto della complessità del contenuto dell’elenco di cui al testo italiano del regolamento UE n.872/2012 ove sono stati già riscontrati alcuni errori redazionali ed alcune incongruenze, fra l’altro, nella denominazione chimica delle sostanze aromatizzanti si invitano le amministrazioni e le associazioni in indirizzo a segnalare alla scrivente Direzione generale eventuali errata corrige da trasmettere alla Commissione europea.

Per quanto riguarda il secondo regolamento UE n. 873/2012 recante le misure transitorie i prodotti alimentari, contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla lista comunitaria più volte citata, potranno essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte a condizione che siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 ottobre 2014 (cfr. articolo 1 del regolamento UE n. 873/2012).

Mentre entro il 22 ottobre 2015 dovranno essere presentate alla Commissione europea le domande di autorizzazione per le seguenti categorie di aromi di seguito indicate (cfr. articolo 3 del regolamento UE n.873/2012):

– Preparati aromatizzanti;

– Aromi ottenuti mediante trattamento termico

– Precursori degli aromi;

– Altre sostanze aromatizzanti;

– Materiali di partenza.

Per consentire la valutazione e l’autorizzazione delle richieste pervenute in merito alle categorie di aromi sopra elencate, a decorrere dal 22 ottobre 2016, potranno essere applicate anche le Parti da B ad F del regolamento UE n. 872/2012.

Infine i prodotti alimentari contenenti gli aromi non conformi alle Parti da B ad F della lista comunitaria potranno essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte a condizione che siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 aprile 2018 (cfr. articolo 4 del regolamento UE n. 873/2012).

 

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato Dott. Silvio Borrello