Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 13-01-2014
Numero provvedimento: 2137
Tipo gazzetta: Nessuna

Contoterzista in notifica e documento giustificativo.

 

Sono pervenuti alla scrivente amministrazione, a margine della riunione tenutasi lo scorso 10 dicembre presso il dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alcuni quesiti relativi alla notifica del contoterzista e alla presenza dello stesso nel documento giustificativo.

Con l’occasione, in attesa di una eventuale riorganizzazione delle norme che si sono succedute nel tempo, si vuol portare all’attenzione degli enti in indirizzo le seguenti osservazioni: il D.m. 18354 del 27 novembre 2009 stabilisce che:

2.3) Ai sensi dell’art, 28 paragrafo 1 comma 3 del reg. n. 834/07 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all’art. 27 del reg. n. 834/07.

A tal fine l’operatore che intende affidare/o svolgimento di un’attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l’esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l’esecutore non sia un operatore notificato, l’impegno da parte dell’esecutore di rispettare le norme relative all’agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall’art. 27 del reg. n. 834/07, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

Ciò nonostante la struttura informatica del SIB prevede la possibilità di inserire in notifica anche contoterzisti già assoggettati al controllo da parte di organismi di controllo diversi da quello del committente.

Tutto ciò premesso, ed a seguito del confronto della riunione citata, si è stabilito che nel documento giustificativo, secondo quanto previsto all’allegato VI del D.m. n. 18321 del 9 agosto 2012, è obbligatorio riportare l’indirizzo completo delle sedi operative utilizzate in conto terzi, solo nei casi in cui i contoterzisti non siano già assoggettati al sistema di controllo di cui ai regg. n. 834/07 e n. 889/08.

Inoltre, in risposta a seguito di specifico quesito, si ribadisce che il produttore di olive biologiche il quale intenda certificare olio biologico, ottenuto utilizzando sia frantoio proprio o in conto terzi, sia certificato da altro organismo o inserito nella propria notifica, deve essere considerato come soggetto che realizzi anche attività di preparazione, quindi della tipologia AB, secondo la classificazione prevista dal D.m. n. 18354 del 27 novembre 2009.