Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 – Attuazione delle direttive 388/88 e 71/91 relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
Al fine di fornire chiarimenti in merito all’applicazione del decreto indicato in oggetto dopo la pubblicazione di alcuni provvedimenti europei di settore si precisa quanto segue.
Con l’entrata in vigore del regolamento n. 1334/08 e la successiva attuazione, a partire dal 22 aprile 2013, dell’elenco delle «sostanze aromatizzanti e dei materiali di base» consentiti nella produzione degli alimenti il settore degli aromi ha aggiunto un altro tassello verso la completa armonizzazione della legislazione alimentare (cfr. regolamento n. 872/12).
Da tempo infatti questo settore è all’attenzione del legislatore comunitario che sempre nel 2008, nell’ambito della normativa sugli additivi alimentari, aveva stabilito l’elenco degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi (cfr. regolamento n. 1130/11).
Tali regolamenti che sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri hanno reso, di fatto, superate le normative nazionali in particolare per i contenuti tecnici e gli allegati del decreto legislativo n. 107/92 hanno perso dì efficacia.
In particolare si sottolinea come le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1334/08, riguardante le condizioni d’uso degli aromi, fissano non solo le condizioni generali d’uso degli aromi, ma anche quelle degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti per cui entrambi non devono presentare un rischio per la salute dei consumatori ed il loro uso non deve indurre in errore il consumatore.
Con tale disposizione il legislatore comunitario ha inteso ribadire quanto già deciso con il regolamento n. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, per cui la responsabilità dell’immissione in commercio di un alimento ivi compreso di un aroma spetta all’operatore del settore alimentare. Quest’ultimo è in grado meglio di chiunque altro di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti.
Infine per quanto riguarda gli «aromi destinati ad altri Paesi» e le «sanzioni», di cui rispettivamente agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 107/92, si conferma che le disposizioni nazionali ove applicabili e non in contrasto con i regolamenti comunitari, restano vigenti. Il riferimento alle fattispecie sanzionabili si intende riferito ai medesimi obblighi previsti dal regola- menti comunitari sopracitati.