Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 22-02-2019
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-03-2019
Numero gazzetta: 76

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Contea di Sclafani (DOP)].

(Decisione 22/02/2019, pubblicata in G.U.U.E. 1° marzo 2019, n. C 76)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’Italia ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Contea di Sclafani» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche includono un cambiamento della denominazione da «Contea di Sclafani» a «Contea di Sclafani»/«Valledolmo-Contea di Sclafani».

(2) La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Contea di Sclafani» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,


DECIDE:


Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Contea di Sclafani» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

«CONTEA DI SCLAFANI»

PDO-IT-A0775-AM04

Data della domanda: 21.12.2016

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1. Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — Modifica non minore

2. Descrizione e motivi della modifica

2.1. Modifica del nome della denominazione (a) e del disciplinare di produzione/documento unico (b)

a) Modifica del nome: il nome dell’attuale denominazione «Contea di Sclafani» è stato integrato con il riferimento al comune di Valledolmo, pertanto si può indicare sia come «Contea di Sclafani» sia come «Valledolmo-Contea di Sclafani».

È stato modificato il nome della denominazione per identificarlo maggiormente con il territorio, ossia con «il luogo geografico determinato» così come previsto dalla normativa UE [Reg. UE n. 1308/2013, articolo 93, paragrafo 1, lett. a)]. Il nome Valledolmo è infatti già ampiamente citato nell’articolo 9 del disciplinare, relativo al legame geografico. Detto comune, in provincia di Palermo, è situato al centro della zona geografica delimitata e presente sulle moderne mappe geografiche; pertanto, associandone il nome all’attuale denominazione, la zona di produzione risulta meglio individuabile geograficamente.

b) È stato ridotto l’elenco delle tipologie autorizzate da 21 a 6 mantenendo solo le tipologie Bianco e Rosso, anche con le menzioni «Vendemmia tardiva» e «Riserva».

Considerato che la DOC (DOP) «Sicilia», di ambito regionale, prevede un’ampia gamma di tipologie varietali, tra cui anche molte di quelle previste nell’attuale disciplinare della DOC (DOP) «Contea di Sclafani», che, seppur tradizionali, non possono ritenersi esclusive della zona più limitata, si vuole valorizzare ulteriormente la specificità delle produzioni della DOC (DOP) in argomento, mantenendo solo le tipologie prodotte con i vitigni che maggiormente rappresentano il legame con la zona geografica delimitata e pertanto, seppure prodotte con vitigni autoctoni già utilizzati per la base ampelografica dei bianchi e dei rossi o come monovarietali, sono indicati genericamente come bianchi e rossi al fine di dar maggior peso al nome della denominazione e al legame con il terroir ove si producono.

2.2. Articolo 2 del disciplinare — Base ampelografica

La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e il corrispondente punto 7 del documento unico (Uve da vino principali). L’incremento percentuale dei vitigni autoctoni quali Catarratto per i bianchi e Perricone e Nero d’Avola per i rossi, già prodotti attualmente come tipologie monovarietali, consente una maggiore caratterizzazione dei relativi vini ed un innalzamento del livello qualitativo. La base ampelografica è stata limitata alle sole tipologie di vino in grado di valorizzare la specificità delle produzioni della DOC (DOP) in argomento.

a) Vengono eliminati dalla base ampelografica del Bianco i vitigni Insolia e Grecanico ed inserita la menzione «Riserva». Per il Bianco resta consentito solo il vitigno Catarratto per almeno il 95 % in quanto è la varietà in grado di rappresentare più di ogni altra la particolare vocazione del territorio.

b) Viene rideterminata la percentuale dei vitigni già previsti nel disciplinare nella base ampelografica del Rosso ed inserita la menzione «Vendemmia tardiva». Per il Rosso sono previste le sole varietà tradizionali Perricone e Nero d’Avola, disgiuntamente o congiuntamente da 0 a 100 %, senza possibilità di altre varietà.

c) Sia per il Bianco che per il Rosso, viene esclusa la possibilità di concorrere alla produzione dei vini con altre varietà seppur autorizzate nella regione Sicilia. Le varietà sopra indicate, presenti nei vigneti della quasi totalità dei produttori locali, in questo territorio di alta collina, forniscono vini di qualità organolettica specifica e caratteristica, differente da altre zone della regione così come evidenziato nella descrizione del legame geografico.

d) Viene eliminata la tipologia rosato ed i monovarietali dei vitigni non più previsti.

2.3. Articolo 3 del disciplinare — Zona di produzione

La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e il corrispondente punto 6 del documento unico (Zona delimitata).

Nella descrizione della zona di produzione (articolo 3 del disciplinare) sono state apportate solo modifiche formali e la correzione del nome del comune di Montemaggiore, indicato erroneamente come Montemmagiore.

2.4. Articolo 4 del disciplinare — Norme per la viticoltura

Questa modifica riguarda soltanto il disciplinare e non il documento unico.

a) Viene eliminata la frase «non oltre l’inizio dell’invaiatura», relativa al periodo in cui intervenire con l’irrigazione di soccorso.

Viene eliminata una evidente incongruenza, in quanto l’irrigazione di soccorso si rende necessaria soprattutto al termine del periodo estivo, spesso dopo l’invaiatura.

b) Dalla tabella delle rese vengono eliminate le tipologie non più previste e vengono aggiunte le menzioni «Vendemmia tardiva» per il Rosso e «Riserva» per il Bianco.

Vengono aumentate le gradazioni alcoliche minime naturali, per il rosso da 11 % vol. a 12 % vol., per il bianco da 10,5 % vol. a 11,5 % vol.

Nella medesima tabella sono inserite le menzioni «Vendemmia tardiva» per il Bianco e «Riserva» per il Rosso, entrambe presenti all’articolo 5 del vecchio disciplinare.

Per una migliore visione d’insieme, i parametri qualitativi (rese massime di uva per ha e titoli alcolometrici naturali minimi) vengono inseriti in un’unica tabella nell’articolo 4 del disciplinare, mentre prima erano riportati anche all’articolo 5.

L’aumento del titolo alcolometrico minimo naturale (tenore zuccherino) delle uve va a migliorare il livello qualitativo del corrispondente vino e qualificare maggiormente le produzioni della DOC (DOP).

2.5. Articolo 5 del disciplinare — Norme di vinificazione

Questa modifica riguarda soltanto il disciplinare e non il documento unico.

Vengono apportate modifiche formali riguardanti l’inserimento delle norme di vinificazione delle nuove tipologie e l’eliminazione di quelle non più previste o riportate in altri articoli del disciplinare.

Queste modifiche sono necessarie per adeguare l’articolo a quanto stabilito nei precedenti articoli.

Comma 9: non è consentita per le tipologie «Vendemmia tardiva» (cat. 1) Vino) la pratica dell’arricchimento per dare maggior rilievo al livello qualitativo di tali vini.

2.6. Articolo 6 del disciplinare — Caratteristiche al consumo

La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e il corrispondente punto 4 del documento unico (Descrizione dei vini).

a) Sono state eliminate le tipologie quali quelle con indicazione di vitigno, non più previste, e sono state ridefinite le rimanenti tipologie.

Vengono eliminate le caratteristiche delle tipologie di vino non più previste, vengono descritte quelle di nuova introduzione quali il «Bianco Riserva» e «Rosso Vendemmia tardiva» e riviste quelle delle tipologie già previste, per una più precisa descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

b) È stato eliminato il comma 3 dell’articolo relativo alla facoltà del ministero di modificare con proprio decreto l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Si è provveduto con l’occasione della modifica del disciplinare ad eliminare l’ultimo comma dell’articolo 6 in quanto non più conforme alle disposizioni comunitarie relative a modifiche che prevedono variazioni al documento unico.

c) È stato inserito l’eventuale sentore di legno conseguente alla conservazione dei vini in recipienti di legno. Ciò era necessario in quanto la conservazione e l’invecchiamento in recipienti in legno è pratica spesso utilizzata dai produttori.

2.7. Articolo 7 del disciplinare — Etichettatura

Questa modifica riguarda soltanto il disciplinare e non il documento unico.

Viene sostituito il testo di tutto l’articolo e vengono rinumerati gli articoli successivi.

Le caratteristiche al consumo delle tipologie previste sono ora tutte descritte nel precedente articolo 6 del disciplinare, mentre nell’articolo 7 del disciplinare sono descritte le norme di designazione e presentazione dei prodotti.

a) Viene inserita la possibilità di utilizzare indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla vigne.

Si vuole caratterizzare maggiormente il vino con il riferimento all’azienda viticola, indicando in etichetta la provenienza esclusiva da determinate vigne, in conformità all’articolo 31, comma 10, della legge 238/2016 e all’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

b) Nell’etichettatura e presentazione dei vini DOC (DOP) «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» è consentito di indicare il nome «Sicilia» quale unità geografica più ampia.

L’utilizzo dell’indicazione del nome geografico più ampio «Sicilia» permette di dare maggiori informazioni al consumatore sulla collocazione geografica della DOC (DOP) in argomento, ai sensi della legge 238/2016 e dell’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

c) Vengono eliminati i riferimenti a tipologie non più previste e le disposizioni sui recipienti utilizzabili.

Le disposizioni sui recipienti utilizzabili sono state ora indicate all’articolo 8 del disciplinare — Confezionamento.

2.8. Articolo 8 del disciplinare — Confezionamento

La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e il corrispondente punto 9 del documento unico (Ulteriori condizioni essenziali).

Si prevede che si debbano utilizzare solo bottiglie di vetro per tutti i volumi consentiti dalle norme nazionali e comunitarie. Viene specificato che i tappi di sughero sono solo raso bocca in quanto non più prevista la tipologia spumante; viene consentito l’utilizzo del tappo a T per le tipologie con menzione «Vendemmia tardiva».

La denominazione si identifica sul mercato esclusivamente con il prodotto confezionato in bottiglia di vetro, scelta in linea con le caratteristiche ed i parametri tecnici altamente qualitativi di tutto il disciplinare di produzione.

2.9. Articolo 9 del disciplinare — Legame con l’ambiente

La modifica riguarda il disciplinare e il corrispondente punto 8 del documento unico (Descrizione del legame/dei legami).

L’articolo 9 del disciplinare è stato aggiornato con il riferimento alla nuova denominazione della DOC (DOP): «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani».

Inoltre, nell’ambito della descrizione del legame con l’ambiente geografico, alle lettere A) e C) di tale articolo 9 i riferimenti alle tipologie varietali e alle categorie di vini (vini spumanti e vini spumanti di qualità) non più previste nel nuovo disciplinare sono stati eliminati.

Queste modifiche del disciplinare sono state pertanto incluse nella corrispondente sezione 8 del documento unico, relativa alla descrizione del legame con l’ambiente geografico.

La modifica in questione è dovuta al cambiamento della denominazione della DOC (DOP) con l’aggiunta del nome del comune di Valledolmo, che è situato al centro della zona geografica delimitata.

Con tale modifica si tende pertanto a rafforzare l’identificazione della denominazione con il territorio e il legame con l’ambiente geografico della relativa produzione di vino.

Inoltre, in conseguenza dell’esclusione dal disciplinare di alcuni tipi e categorie di prodotti, sempre nell’articolo 9 del disciplinare è stata migliorata la descrizione del legame con l’ambiente geografico per i rimanenti tipi di vini, prodotti con uve dei vitigni più rappresentativi del territorio (Catarratto, Perricone e Nero d’Avola).

In particolare, è stata messa in evidenza l’interazione tra i fattori naturali e antropici e le caratteristiche qualitative e specifiche dei vini essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico.


DOCUMENTO UNICO

1. Nome/i da registrare

Contea di Sclafani

Valledolmo-Contea di Sclafani

2. Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione dei vini

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso

Colore: rosso rubino, più o meno intenso con eventuali riflessi violacei

Odore: fine, caratteristico, fruttato, talvolta speziato

Sapore: secco, armonico, di struttura

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso riserva

Colore: dal rosso rubino intenso al granato con l’invecchiamento

Odore: intenso, fruttato, talvolta speziato

Sapore: secco, caratteristico, di struttura

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso vendemmia tardiva

Colore: dal rosso rubino intenso al granato con l’invecchiamento

Odore: caratteristico, persistente, fine

Sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

11

Acidità totale minima:

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini

Odore: fine, caratteristico, persistente

Sapore: secco, armonico, sapido

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco riserva

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini

Odore: gradevole, fine, elegante

Sapore: armonico, caratteristico, sapido

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco vendemmia tardiva

Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato

Odore: caratteristico, persistente

Sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

11

Acidità totale minima:

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

5. Pratiche di vinificazione

a.  Pratiche enologiche essenziali

b.  Rese massime

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso anche riserva

10 000 kg di uve per ettaro

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso anche riserva

70 ettolitri per ettaro

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco anche riserva

12 000 kg di uve per ettaro

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco anche riserva

84 ettolitri per ettaro

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso e bianco vendemmia tardiva

8 000 kg di uve per ettaro

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso e bianco vendemmia tardiva

48 ettolitri per ettaro

6. Zona delimitata

La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in Provincia di Palermo, tutto il territorio dei Comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia, Sclafani Bagni; parte del territorio dei Comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa; in Provincia di Caltanissetta, tutto il territorio dei Comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba e, in Provincia di Agrigento, parte del territorio del Comune di Cammarata. Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 14 + 800 della s.s. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda – Aliminusa, dove si imbocca la s.p. n. 7 al km 0 + 000 e la si percorre fino al km 17 + 750; da qui si segue il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Castronuovo di Sicilia; si segue quest’ultimo verso sud–ovest sino ad incrociare la s. s. n. 189 al km 4 + 700; si percorre la suddetta statale fino al km 14 + 600, dove si prosegue in direzione sud lungo il Fiume Platani sino ad incontrare il Vallone Crasto Venturo; si segue il suddetto vallone verso sud-est sino a dove incrocia la s.p. n. 39 (ex consortile Soria - Casalicchio) al km 5 + 900; percorrendo questa strada sino al km 0 + 000 ci si immette sulla strada provinciale n. 25 (Tumarrano - Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del territorio del comune di Villalba; esso lo si percorre in direzione est fino al confine del territorio del comune di Petralia Sottana; si segue questo confine in direzione est e poi nord-est sino ad incontrare la s.p. n. 72 (Ciolino) a Portella dell’Inferno e percorrendola per circa 2,7 km in direzione nord si arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia Sottana in direzione nord fino al Vallone San Giorgio, che sempre in direzione nord si segue sino ad incontrare la s.s. n. 120 al km 48 + 200. Percorrendo la suddetta strada statale, al km 48 + 400 si incontra il confine del territorio di Polizzi Generosa, che si segue in direzione nord-ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il suddetto rio, sempre in direzione nord-ovest si incrocia il confine del territorio del comune di Caltavuturo. Seguendo questo confine verso nord-ovest si incontra il confine del territorio del comune di Sclafani Bagni, che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio del comune di Cerda; da qui, proseguendo verso nord-ovest, si incrocia la s.s. n. 120 al km 14 + 800.

7. Uve da vino principali

Catarratto bianco lucido B.

Catarratto bianco comune B.

Perricone N.

Nero d’Avola N., sinonimo di: Calabrese N.

8. Descrizione del legame/dei legami

«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani»

Il legame con la zona geografica delimitata è comprovato dall’interazione tra le peculiarità ambientali (zona collinare, struttura del terreno, clima temperato caldo, escursioni termiche), la tradizione storica (prime testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al 1300; intorno al 1570 nel Feudo di Valle dell’Olmo si impiantarono molti ettari di vigneto), i fattori umani (vitigni, forme d’allevamento e sistemi di coltivazione tradizionali), e le pratiche di elaborazione dei vini che, consolidate nella zona, permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie previste dal disciplinare.

In particolare l’altitudine media della zona, che è di circa 600 m. slm, e la generale distribuzione di terreni a prevalente composizione argillosa in cui è presente la componente sabbiosa o a prevalente composizione sabbiosa in cui è presente la componente argillosa, fanno sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Questi fattori si coniugano perfettamente sia con i vitigni autoctoni a bacca nera Nero D’Avola e Perricone, producendo un vino rosso fermo dalle caratteristiche molto distinte per aromaticità spiccatamente floreale e speziata, eleganza e longevità determinata dalla componente tannica, che consente di ottenere anche lunghi invecchiamenti identificati con la menzione «Riserva», sia con il vitigno autoctono a bacca bianca Catarratto, varietà fortemente legata alla tradizione delle viticoltura siciliana ed in particolare a quella del territorio Valle d’Olmo-Contea di Sclafani dove si produce un vino bianco ottenuto con sole uve Catarratto, dalle caratteristiche uniche e altamente identificabili. Questo vino bianco, per la ricchezza in polifenoli e le ottimali acidità, si presta all’invecchiamento e quindi all’uso della menzione «Riserva».

La raccolta delle uve viene effettuata dalla metà settembre a tutto il mese di ottobre. In questa zona le uve raggiungono un perfetto equilibrio tra acidità, ph e zuccheri con circa venti giorni di ritardo rispetto alle altre zone viticole della Sicilia. Questo ritardo di maturazione, oltre a tipicizzare il prodotto finale, permette di ottenere alla raccolta uve con una maturazione equilibrata al riparo dai caldi estivi, con valori analitici equilibrati, cioè con una buona acidità e senza eccesso di zuccheri.

Il vino ottenuto dai vitigni Nero d’Avola e Perricone si abbina non solo alla cucina tipica siciliana, ma per le proprie peculiarità anche a piatti e modi di bere più internazionali che contribuiscono al suo riconoscimento qualitativo, mentre quello ottenuto dal vitigno Catarratto si abbina con tutte le cucine di pesce, da quella prettamente mediterranea a quella asiatica.

Inoltre, nelle annate particolarmente favorevoli, è tradizione lasciare le uve, sia a bacca nera che a bacca bianca, in pianta molto a lungo (fin quasi la fine del mese di ottobre) per raccogliere uve molto mature in grado di essere vinificate per la tipologia «Vendemmia tardiva».

9. Ulteriori condizioni essenziali

Confezionamento:

Quadro di riferimento giuridico:

Legislazione nazionale e dell’UE

Tipo di condizione supplementare:

Devono essere utilizzate solo bottiglie di vetro per tutti i volumi consentiti dalle norme nazionali e comunitarie. I tappi di sughero sono solo raso bocca in quanto la tipologia spumante non è più prevista dal disciplinare; viene consentito l’utilizzo del tappo a T per le tipologie con menzione «Vendemmia tardiva».

Descrizione della condizione:

La denominazione si identifica sul mercato esclusivamente con il prodotto confezionato in bottiglia di vetro, scelta in linea con le caratteristiche ed i parametri tecnici altamente qualitativi di tutto il disciplinare di produzione.


Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12905