Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 28-02-2019
Numero provvedimento: 343
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 28-02-2019
Numero gazzetta: 62

Regolamento (UE) 2019/343 della Commissione, del 28 febbraio 2019, che prevede deroghe all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, per l'uso di alcuni descrittori generici (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 28/02/2019, n. 2019/343, pubblicato in G.U.U.E. 28 febbraio 2019, n. L 62)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 qualunque indicazione fornita su un prodotto alimentare che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute è considerata un'indicazione sulla salute e deve pertanto essere conforme a detto regolamento.

(2) L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede la possibilità di una deroga alle norme applicabili conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare una particolarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana.

(3) Gli operatori del settore alimentare possono presentare domande all'autorità nazionale competente di uno Stato membro destinatario per l'uso di un termine come descrittore generico.

(4) Conformemente al regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni), una domanda valida deve essere trasmessa alla Commissione e a tutti gli Stati membri e gli Stati membri interessati dalla domanda comunicano alla Commissione il proprio parere a tale riguardo.

(5) Dopo aver ricevuto una domanda valida e i pareri degli Stati membri interessati, la Commissione può avviare la procedura di approvazione del descrittore generico in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(6) Il 13 aprile 2015 l'autorità competente austriaca ha trasmesso alla Commissione una domanda dell'associazione delle industrie alimentari austriache, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso dei termini «Hustenbonbon» e «Hustenstopper» come descrittori generici in Austria.

(7) Il 13 aprile 2015 l'autorità competente austriaca ha trasmesso alla Commissione una domanda della società Drapal GmbH, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «Hustenzuckerl» come descrittore generico in Austria.

(8) Il 19 maggio 2015 l'autorità competente tedesca ha trasmesso alla Commissione una domanda dell'associazione delle industrie dolciarie tedesche, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «Brust-Caramellen» come descrittore generico in Germania e in Austria.

(9) Il 29 maggio 2015 l'autorità competente tedesca ha trasmesso alla Commissione una domanda della società SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH e dell'associazione delle industrie dolciarie tedesche, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «Hustenmischung» come descrittore generico in Germania.

(10) L'8 giugno 2015 l'autorità competente tedesca ha trasmesso alla Commissione una domanda della società SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «Hustenperle» come descrittore generico in Austria.

(11) Il 18 giugno 2015 l'autorità competente tedesca ha trasmesso alla Commissione due domande, presentate dalla società SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH e dall'associazione delle industrie dolciarie tedesche in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso dei termini «Halsbonbon» e «keelpastille» come descrittori generici in Germania («Halsbonbon») e nei Paesi Bassi («keelpastille»).

(12) Il 18 novembre 2015 l'autorità competente tedesca ha trasmesso alla Commissione tre domande, presentate dalla società SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, dalla società Josef Mack GmbH & Co. KG e dall'associazione delle industrie dolciarie tedesche in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso dei termini «Halsbonbon», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» e «cough drops» come descrittori generici in Germania e in Austria («Hustenbonbon»), nei Paesi Bassi («hoestbonbon»), in Portogallo («rebuçados para a tosse») e nel Regno Unito («cough drops»).

(13) Le autorità competenti austriache e tedesche hanno trasmesso le domande a tutti gli altri Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i propri pareri riguardo alle domande.

(14) I termini «Hustenbonbon», «Hustenstopper», «Hustenzuckerl», «Brust-Caramellen», «Hustenmischung», «Hustenperle»«Halsbonbon», «keelpastille», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» e «cough drops» rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006, in quanto possono sottintendere l'esistenza di un rapporto tra gli alimenti recanti tali indicazioni e la salute.

(15) È stato tuttavia dimostrato che questi termini sono stati utilizzati tradizionalmente in Germania e in Austria («Hustenbonbon», «Brust-Caramellen»), in Germania («Halsbonbon», «Hustenmischung» e «Hustenperle»), in Austria («Hustenstopper» e «Hustenzuckerl»), nei Paesi Bassi («keelpastille» e «hoestbonbon»), in Portogallo («rebuçados para a tosse») e nel Regno Unito («cough drops») come descrittori generici, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, per descrivere una categoria di caramelle a base di zuccheri, nonché le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi), contenenti estratti di erbe, frutta o altre sostanze vegetali, come il mentolo, oppure miele o malto.

(16) In particolare, i termini «Hustenbonbon», «Brust-Caramellen», «Halsbonbon», «Hustenmischung», «Hustenperle», «Hustenstopper», «Hustenzuckerl», «keelpastille», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» e «cough drops» non sono stati utilizzati rispettivamente in Germania, in Austria, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito al fine di indicare un effetto sulla salute di tale categoria di alimenti né sono compresi dal consumatore medio come indicanti un effetto di tale categoria di alimenti sulla salute.

(17) È pertanto opportuno concedere una deroga al regolamento (CE) n. 1924/2006 per l'uso dei descrittori generici «Hustenbonbon» e «Brust-Caramellen» in Germania e in Austria, «Halsbonbon», «Hustenmischung» e «Hustenperle» in Germania, «Hustenstopper» e «Hustenzuckerl» in Austria, «keelpastille» e «hoestbonbon» nei Paesi Bassi, «rebuçados para a tosse» nel Portogallo e «cough drops» nel Regno Unito, quando sono utilizzati nel rispettivo Stato membro per caramelle a base di zuccheri, nonché per le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi), contenenti estratti di erbe, frutta o altre sostanze vegetali, miele o malto.

(18) Il 12 gennaio 2017 l'autorità competente finlandese ha trasmesso alla Commissione una domanda dell'associazione delle industrie alimentari finlandesi, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «kurkkupastilli/halspastill» come descrittore generico in Finlandia.

(19) L'autorità competente finlandese ha trasmesso la domanda a tutti gli altri Stati membri ed ha anche comunicato alla Commissione il proprio parere riguardo alla domanda.

(20) Il termine «kurkkupastilli/halspastill» rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 in quanto può sottintendere l'esistenza di un rapporto tra gli alimenti recanti tale indicazione e la salute. È stato tuttavia dimostrato che questo termine è stato utilizzato tradizionalmente in Finlandia come descrittore generico, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, per descrivere una categoria di caramelle a base di zuccheri, nonché le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi).

(21) In particolare, in Finlandia il termine «kurkkupastilli/halspastill» non è stato utilizzato al fine di indicare un effetto sulla salute di tale categoria di alimenti né è compreso dal consumatore medio come indicante un effetto di tale categoria di alimenti sulla salute.

(22) È pertanto opportuno concedere una deroga al regolamento (CE) n. 1924/2006 per l'uso del descrittore generico «kurkkupastilli/halspastill», quando è utilizzato in Finlandia per caramelle dure a base di zuccheri, nonché per le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi).

(23) Il 13 aprile 2015 l'autorità competente austriaca ha trasmesso alla Commissione una domanda della società Drapal GmbH, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «Hustensirup» come descrittore generico in Austria.

(24) L'autorità competente austriaca ha trasmesso la domanda a tutti gli altri Stati membri ed ha anche comunicato alla Commissione il proprio parere riguardo alla domanda.

(25) Il termine «Hustensirup» rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 in quanto può sottintendere l'esistenza di un rapporto tra gli alimenti che recano tale indicazione e la salute. È stato tuttavia dimostrato che questo termine è stato utilizzato tradizionalmente in Austria come descrittore generico, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, per descrivere una categoria di prodotti di confetteria a base di soluzioni di zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e/o miele con aggiunta di ingredienti a base di erbe, poiché per «Hustensirup» si intende una categoria di prodotti in forma di sciroppo.

(26) In particolare, in Austria il termine «Hustensirup» non è stato utilizzato al fine di indicare un effetto sulla salute di tale categoria di alimenti né è compreso dal consumatore medio come indicante un effetto di tale categoria di alimenti sulla salute.

(27) È pertanto opportuno concedere una deroga al regolamento (CE) n. 1924/2006 per l'uso del descrittore generico «Hustensirup» quando è utilizzato in Austria per prodotti di confetteria a base di soluzioni di zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e/o miele con aggiunta di ingredienti a base di erbe, in forma di sciroppo.

(28) Le definizioni per gli zuccheri destinati all'alimentazione umana sono riportate nell'allegato, lettera A, della direttiva 2001/111/CE del Consiglio. Per garantire la certezza del diritto, tali definizioni dovrebbero applicarsi anche ai fini del presente regolamento.

(29) Il 2 aprile 2015 l'autorità competente del Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda dell'associazione britannica per le bevande analcoliche British Soft Drinks Association, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso come descrittore generico in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Romania, del termine «tonic» (inglese) usato come parte della denominazione descrittiva di una bevanda nelle forme «tonic water», «Indian tonic water» o «quinine tonic water» e sostituito nelle stesse denominazioni descrittive con «tonique» (francese), «tónico» o «tonica» (italiano, spagnolo e portoghese), «τονωτικό» o «tonotiko» (greco), «tonik» (ceco, croato, polacco, slovacco, sloveno e ungherese) e «тоник» (bulgaro).

(30) Il 30 settembre 2015 l'autorità competente rumena ha trasmesso alla Commissione una domanda dell'associazione rumena per le bevande analcoliche, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso come descrittore generico in Romania del termine «tonic» (inglese) usato come parte della denominazione descrittiva di una bevanda nelle forme «tonic water», «Indian tonic water» o «quinine tonic water» e sostituito nelle stesse denominazioni descrittive con «tónico», «tonică» o «tonica» (rumeno).

(31) Le autorità competenti del Regno Unito e della Romania hanno trasmesso le domande a tutti gli altri Stati membri e questi hanno comunicato alla Commissione i propri pareri al riguardo.

(32) L'autorità competente greca ritiene che il termine «τονωτικό» o «tonotiko» («τονωτικό» in caratteri latini) sia considerato un'indicazione sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'autorità competente greca ritiene inoltre che, per le bevande analcoliche contenenti chinina, il termine «tonic», usato come parte della denominazione usuale dell'alimento, sia tradizionalmente molto diffuso in Grecia.

(33) Le autorità competenti tedesche e austriache ritengono che il termine «tonic» usato nelle forme «tonic water», «Indian tonic water» o «quinine tonic water» sia parte di una denominazione usuale della bevanda e che in quanto tale non rientri nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(34) L'autorità competente francese ritiene che il termine «tonique» non venga utilizzato per descrivere una bevanda gassata analcolica contenente l'agente amaricante chinina.

(35) Alcune autorità competenti ritengono che quando il termine «tonic» (inglese) è sostituito da «tonik» in croato, polacco, sloveno e ungherese, non sia considerato nei rispettivi Stati membri un'indicazione sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. A loro parere questi termini non rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento.

(36) Il termine «tonic» e le forme linguistiche equivalenti, cioè «tonik», «tónico», «tónica» e «tonică», quando sono usati come parte della denominazione descrittiva di una bevanda, rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006, in quanto possono sottintendere l'esistenza di un rapporto tra un alimento recante tale indicazione e la salute. È stato tuttavia dimostrato che questi termini sono stati utilizzati tradizionalmente come descrittori generici, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, per descrivere una categoria di bevande, cioè una bevanda gassata analcolica contenente l'agente amaricante chinina in forma di aromi FL 14.011, FL 14.152 o 14.155, di cui all'elenco dell'Unione degli aromi figurante nel regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.

(37) In particolare, i termini «tonic» e le forme linguistiche equivalenti, vale a dire «tonik», «tónico», «tónica» e «tonică», quando sono usati come parte della denominazione descrittiva di una bevanda, non sono stati utilizzati al fine di indicare un effetto sulla salute di tale categoria di bevande né sono compresi dal consumatore medio come indicanti un effetto di tale categoria di bevande sulla salute.

(38) È pertanto opportuno concedere una deroga al regolamento (CE) n. 1924/2006 per l'uso del descrittore generico «tonic» (inglese), quando è usato come parte della denominazione descrittiva di una bevanda gassata analcolica contenente l'agente amaricante chinina in forma di aromi FL 14.011, FL 14.152 o 14.155, di cui all'elenco dell'Unione degli aromi figurante nel regolamento (CE) n. 1334/2008. Il termine «tonic» (inglese) può essere sostituito nella denominazione descrittiva da «тоник» (bulgaro), «tonik» (ceco e slovacco), «tónica» (spagnolo e portoghese), «tonica» (italiano) o «tonică» (rumeno).

(39) Il 23 aprile 2015 l'autorità competente italiana ha trasmesso alla Commissione una domanda della società Monviso SpA, presentata in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per l'uso del termine «biscotto salute» come descrittore generico in Italia e a Malta.

(40) L'autorità competente italiana ha trasmesso la domanda a tutti gli altri Stati membri e gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i propri pareri al riguardo.

(41) Il termine «biscotto salute» rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 in quanto può sottintendere l'esistenza di un rapporto tra un alimento recante tale indicazione e la salute. È stato tuttavia dimostrato che questo termine è stato utilizzato tradizionalmente in Italia come descrittore generico, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, per descrivere una categoria di prodotti di panetteria del tipo fette biscottate.

(42) In particolare, in Italia il termine «biscotto salute» non è stato utilizzato al fine di indicare un effetto sulla salute di tale categoria di alimenti né è compreso dal consumatore medio come indicante un effetto di tale categoria di alimenti sulla salute.

(43) Malta ha fatto sapere che il termine «biscotto salute» non viene utilizzato per descrivere prodotti di panetteria del tipo fette biscottate sul mercato maltese.

(44) È pertanto opportuno concedere una deroga al regolamento (CE) n. 1924/2006 per l'uso del descrittore generico «biscotto salute», quando è utilizzato in Italia per prodotti di panetteria del tipo fette biscottate.

(45) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

I descrittori generici elencati nell'allegato del presente regolamento sono esentati dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 alle condizioni stabilite al medesimo allegato.


Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni per gli zuccheri destinati all'alimentazione umana di cui all'allegato, lettera A, della direttiva 2001/111/CE.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

ALLEGATO I

Categoria di alimenti

Descrittore generico

Stati membri in cui è valida l'esenzione

Caramelle dure e morbide a base di zuccheri nonché le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi) contenenti estratti di erbe, frutta o altre sostanze vegetali, oppure miele o malto

Brust-Caramellen Hustenbonbon

Germania, Austria

Halsbonbon,

Hustenmischung,

Hustenperle

Germania

Hustenstopper,

Hustenzuckerl

Austria

Cough drops

Regno Unito

Hoestbonbon,

Keelpastille

Paesi Bassi

Rebuçados para a tosse

Portogallo

Caramelle dure a base di zuccheri nonché le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi)

Kurkkupastilli/Halspastill

Finlandia

Prodotti di confetteria a base di soluzioni di zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e/o miele con aggiunta di ingredienti a base di erbe, in forma di sciroppo

Hustensirup

Austria

Bevanda gassata analcolica contenente l'agente amaricante chinina in forma di aromi FL FL 14.011, FL 14.152 o 14.155, di cui all'elenco dell'Unione degli aromi figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

I seguenti termini usati come parte della denominazione descrittiva della bevanda:

«tonic» (inglese), sostituito da «Tоник» (bulgaro),

«tonik» (ceco e slovacco),

«tónica» (spagnolo e portoghese),

«tonica» (italiano),

«tonică» (rumeno)

Tutti gli Stati membri

Prodotti di panetteria del tipo fette biscottate

Biscotto salute

Italia