Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 27-02-2019
Numero provvedimento: 337
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 28-02-2019
Numero gazzetta: 60

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 27/02/2019, n. 2019/337, pubblicato in G.U.U.E. 28 febbraio 2019, n. L 60)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 29 febbraio 2016 la società BASF Agro B.V. ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva mefentrifluconazolo.

(2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 marzo 2016 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3) Il 25 aprile 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4) L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 1° febbraio 2018.

(5) Il 5 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva mefentrifluconazolo soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.

(6) In riferimento ai nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entrato in vigore il 10 novembre 2018, e alle linee guida comuni per l'individuazione degli interferenti endocrini, le conclusioni dell'Autorità sostengono che è improbabile che la sostanza mefentrifluconazolo sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. Inoltre, in base ai dati disponibili e alle linee guida per l'individuazione degli interferenti endocrini, è improbabile che la sostanza mefentrifluconazolo sia un interferente endocrino per i pesci visto l'adeguato controllo delle modalità nei test condotti. Pertanto, secondo la Commissione la sostanza mefentrifluconazolo non è da considerarsi come avente proprietà di interferente endocrino.

(7) Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza mefentrifluconazolo e il 25 gennaio 2019 ha presentato un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.

(8) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(9) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(10) È pertanto opportuno approvare la sostanza mefentrifluconazolo.

(11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva mefentrifluconazolo, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.


Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

ALLEGATO I


ALLEGATO II