Decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 869].
(Decisione 12/02/2019, n. 2019/265, pubblicata in G.U.U.E. 15 febbraio 2019, n. L 44)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 52,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi per oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
(3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
(4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
(5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
(6) Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
(7) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.
(8) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 15 novembre 2018,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate nell'ambito del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione